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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/346

Regolamento delegato (UE) 2026/346 della Commissione, del 16 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sostegno finanziario agli Stati membri per le spese sostenute ai fini dell’adattamento e dell’automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Normativa europea32026R0346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento ETIAS per stabilire come venga ripartito il sostegno finanziario dell’Unione destinato agli Stati membri per adeguare e automatizzare le verifiche di frontiera necessarie all’avvio del sistema. La Commissione prevede una ripartizione in parti uguali tra i beneficiari partecipanti allo Strumento frontiere e visti, entro importi massimi predeterminati per il primo anno, il secondo anno e gli anni successivi di funzionamento dell’ETIAS. L’atto precisa inoltre il proprio rapporto con la partecipazione di Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein nel quadro Schengen. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disciplina la ripartizione del sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri e ai paesi associati Schengen per le spese di adattamento e automatizzazione delle verifiche di frontiera necessarie all’attuazione dell’ETIAS.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che partecipano allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti istituito dal regolamento (UE) 2021/1148, nonché ai paesi associati Schengen menzionati nell’allegato (tra cui Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein). Il regolamento riguarda esclusivamente il sostegno finanziario per le spese sostenute ai fini dell’adattamento e dell’automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare il sistema ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/1240. Non incide sull’accordo di recesso del Regno Unito; l’Irlanda non vi partecipa né ne è vincolata; la Danimarca è vincolata in quanto ha notificato la sua intenzione di recepire l’acquis di Schengen.

Sostegno finanziario per l’adattamento e l’automatizzazione delle verifiche di frontiera per ETIAS

Il regolamento delegato (UE) 2026/346 della Commissione integra il regolamento (UE) 2018/1240, che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti da visto. L’atto disciplina in particolare il sostegno finanziario agli Stati membri per le spese necessarie ad adattare e automatizzare le verifiche di frontiera in vista dell’operatività di ETIAS, collegando tale sostegno allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti di cui al regolamento (UE) 2021/1148.

Contesto e ratio della disciplina

Nei considerando la Commissione evidenzia che i costi di funzionamento e manutenzione di ETIAS sono coperti dalle entrate generate dai diritti per l’autorizzazione ai viaggi, ma che l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 impone di includere anche un sostegno finanziario agli Stati membri per le spese di adeguamento delle verifiche di frontiera. Poiché tali spese non sono determinabili in anticipo, la Commissione opta per una ripartizione uniforme del sostegno, così da garantire certezza giuridica e una gestione finanziaria sana ed efficace.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

Il meccanismo si applica agli Stati membri che partecipano allo Strumento istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 e, per quanto riguarda l’allegato, ai paesi associati Schengen elencati. Il regolamento precisa inoltre che:

  • la Danimarca è vincolata, in quanto ha notificato la propria intenzione di recepire il regolamento ETIAS nel diritto interno;
  • l’Irlanda non partecipa all’adozione, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione dell’atto;
  • il regolamento non pregiudica l’accordo di recesso del Regno Unito;
  • per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein l’atto costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen secondo i rispettivi strumenti di associazione.

Riparto del sostegno finanziario

L’articolo 1 stabilisce che il sostegno finanziario per le spese sostenute ai fini dell’adattamento e dell’automatizzazione delle verifiche di frontiera è ripartito in parti uguali tra gli Stati membri partecipanti allo Strumento frontiere e visti, entro i limiti massimi indicati nell’allegato. La scelta del riparto uguale è presentata come soluzione idonea a garantire prevedibilità agli Stati membri e a facilitare l’attuazione del sistema.

Importi massimi per periodo di funzionamento di ETIAS

L’allegato quantifica i massimali per ciascun beneficiario in tre fasi temporali:

  • 500.000 euro per il primo anno di funzionamento di ETIAS;
  • 833.333,33 euro per il secondo anno;
  • 1.666.666,67 euro per ogni anno successivo. Il totale complessivo dei massimali è pari a 15.000.000 euro per il primo anno, 25.000.000 euro per il secondo anno e 50.000.000 euro per ciascun anno successivo. I valori sono identici per tutti gli Stati membri e paesi associati Schengen elencati.

Collegamento con lo Strumento finanziario e livello di cofinanziamento

Nei considerando si richiama l’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1148, secondo cui il contributo a carico del bilancio dell’Unione per queste spese può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili. Il regolamento si inserisce quindi nel quadro della gestione integrata delle frontiere esterne e delle misure di attuazione previste per i sistemi IT su larga scala, con espresso riferimento a ETIAS.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione come regolamento delegato ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. Esso integra tale regolamento definendo il criterio di riparto del sostegno finanziario destinato alle spese di adattamento e automatizzazione delle verifiche di frontiera necessarie per attuare ETIAS.

Ripartizione del sostegno finanziario

L’articolo 1 prevede che il sostegno finanziario sia ripartito in parti uguali tra gli Stati membri che partecipano allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti istituito dal regolamento (UE) 2021/1148, nel rispetto degli importi massimi indicati nell’allegato.

Importi massimi per anno di funzionamento

L’allegato fissa, per ciascuno Stato membro o paese associato Schengen elencato, un importo massimo pari a 500.000 euro per il primo anno di funzionamento di ETIAS, 833.333,33 euro per il secondo anno e 1.666.666,67 euro per ogni anno successivo. Il totale complessivo è pari a 15.000.000 euro per il primo anno, 25.000.000 euro per il secondo anno e 50.000.000 euro per ogni anno successivo.

Inquadramento nel Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Nei considerando si precisa che il sostegno finanziario è fornito nel quadro dello Strumento istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 e che, ai sensi dell’articolo 12 di tale regolamento, il contributo a carico del bilancio dell’Unione può arrivare fino al 100% delle spese ammissibili.

Ambito soggettivo e partecipazione Schengen

Il regolamento chiarisce che non pregiudica l’accordo di recesso del Regno Unito. La Danimarca è vincolata; l’Irlanda non partecipa né è vincolata; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein l’atto costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dei rispettivi accordi di associazione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefrontierepolitica dei vistifinanziamenti uesistemi informativi su larga scalaacquis di schengen

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