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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/362

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/362 della Commissione, del 17 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

Normativa europea32026R0362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese nell'ambito di un procedimento antidumping avviato dalla Commissione il 19 dicembre 2025. La registrazione serve a preservare la possibilità di riscuotere eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, qualora ne ricorrano in seguito le condizioni giuridiche. Il regolamento non fissa dazi, ma prepara l'eventuale applicazione di misure future all'esito dell'inchiesta. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore.

Registrazione delle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese per consentire l'eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di alcole benzilico (fenilmetanolo, benzene'metanolo, fenilcarbinolo, idrossitoluene), classificato indicativamente al codice NC 2906 21 00, originario della Repubblica popolare cinese. Vincola le autorità doganali degli Stati membri a registrare tali importazioni per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non determina ancora il livello di dazio antidumping definitivo, che dipenderà dall'esito dell'inchiesta in corso.

Registrazione delle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/362 della Commissione è adottato nell'ambito di un procedimento antidumping avviato il 19 dicembre 2025 sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese. La misura non introduce dazi immediati, ma dispone la registrazione delle importazioni per preservare la possibilità di applicare, se del caso, dazi antidumping con effetto retroattivo.

Contesto del procedimento antidumping

La Commissione richiama la denuncia presentata il 10 novembre 2025 da LANXESS Deutschland GmbH, LANXESS Chemical B.V. e Vynova Advanced Organics Maastricht B.V., soggetti che rappresentano complessivamente oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcole benzilico. Tale circostanza consente di inquadrare il procedimento come iniziativa fondata su un'istanza proveniente dall'industria dell'Unione.

Prodotto interessato

Il prodotto soggetto a registrazione è identificato come alcole benzilico, noto anche come fenilmetanolo, benzene'metanolo, fenilcarbinolo e idrossitoluene. Il testo lo qualifica come alcole aromatico, generalmente classificato con numero CAS 100'51'6 e numero CUS 0011660'9, attualmente ricondotto al codice NC 2906 21 00. Il codice NC è indicato solo a fini informativi e non vincola l'eventuale successiva classificazione tariffaria.

Effetti della registrazione

In base all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di registrare le importazioni nell'Unione del prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La finalità è consentire, qualora in futuro siano soddisfatte le condizioni di legge, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni sottoposte a registrazione. La Commissione precisa che la valutazione dei presupposti per la riscossione retroattiva sarà effettuata nel successivo regolamento istitutivo di eventuali dazi definitivi.

Possibile determinazione dei futuri dazi

Il regolamento non quantifica il dazio finale. Richiama tuttavia la stima contenuta nella denuncia, secondo cui il margine di dumping sarebbe del 79 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 25 % e il 55 % per il periodo dal 1o luglio 2024 al 30 giugno 2025. Viene altresì ricordato che, di norma, il dazio è fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Se emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping secondo l'articolo 7, paragrafo 2 ter, qualora un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio all'industria dell'Unione.

Durata della misura e trattamento dei dati

La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti nel corso della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti dell'Unione.

Disposizioni principali

Avvio del procedimento antidumping e contesto

La Commissione richiama l'apertura, in data 19 dicembre 2025, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese, avviato a seguito di una denuncia presentata da LANXESS Deutschland GmbH, LANXESS Chemical B.V. e Vynova Advanced Organics Maastricht B.V., rappresentative di oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione.

Identificazione del prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è l'alcole benzilico, noto anche come fenilmetanolo, benzene'metanolo, fenilcarbinolo e idrossitoluene, generalmente classificato con numero CAS 100'51'6 e numero CUS 0011660'9. Il prodotto è attualmente classificato con il codice NC 2906 21 00, indicazione meramente informativa e suscettibile di modifica tariffaria.

Registrazione delle importazioni

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell'Unione del prodotto originario della Repubblica popolare cinese, così da consentire l'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione, se saranno soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile.

Durata della registrazione

La registrazione cessa decorso un periodo di nove mesi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Possibili futuri dazi antidumping

La Commissione precisa che gli eventuali dazi futuri dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping. La denuncia stimava un margine di dumping del 79 % e un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 25 % e il 55 % per il periodo 1 luglio 2024 - 30 giugno 2025; tuttavia tali dati hanno solo valore informativo. Si richiama altresì l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e, in ipotesi di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, con riferimento all'articolo 7, paragrafo 2 ter, per l'eventuale fissazione del dazio al livello del margine di dumping.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganalecommercio internazionaleprotezione dei dati

Testo integrale

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