Regolamento (UE) 2026/349
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/349 della Commissione, del 17 febbraio 2026, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2025 fino al 30 marzo 2026, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono usare, in un periodo determinato, per calcolare riserve tecniche e fondi propri di base ai sensi di Solvency II. Le informazioni riguardano curve risk-free, spread fondamentali e aggiustamenti per la volatilità, fissati negli allegati per valuta e mercato nazionale. Il provvedimento è adottato con procedura d’urgenza e si applica retroattivamente dal 31 dicembre 2025 per garantire uniformità prudenziale e certezza giuridica.
Regolamento di esecuzione che fissa le informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base Solvency II per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2025 al 30 marzo 2026.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 31 dicembre 2025 e il 30 marzo 2026. Riguarda le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità, per ciascuna valuta/mercato assicurativo nazionale indicato negli allegati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è anche rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/349 della Commissione
Il regolamento fissa le informazioni tecniche da utilizzare, in un intervallo temporale determinato, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel regime Solvency II. La finalità è garantire condizioni uniformi di calcolo, in un contesto di urgenza legato alla disponibilità delle strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, sulla base dei dati di mercato di fine dicembre 2025 trasmessi dall'EIOPA e pubblicati ai sensi della direttiva 2009/138/CE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. Esso riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2025 al 30 marzo 2026 e impone l'uso delle medesime informazioni tecniche per il calcolo:
- delle riserve tecniche;
- dei fondi propri di base.
Finalità prudenziale e coordinamento con Solvency II
Nei considerando la Commissione chiarisce che, per assicurare condizioni uniformi ai fini di Solvency II, devono essere stabilite per ogni data di riferimento:
- le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio;
- gli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità;
- gli aggiustamenti per la volatilità.
È inoltre sottolineato che le imprese devono usare le informazioni tecniche basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per la quale si applica il regolamento. Nel caso di specie, l'EIOPA ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato di fine dicembre 2025 l'8 gennaio 2026, e tali informazioni sono state pubblicate in pari data ai sensi dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Informazioni tecniche per la curva risk-free
L'allegato I contiene le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da impiegare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le curve sono fornite per numerose valute, tra cui euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, dollaro canadese, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, nuovo dollaro di Taiwan, renminbi-yuan, dollaro USA e yen.
Le tabelle coprono durate residue da 1 a 150 anni, con valori diversi a seconda della valuta. Tali curve sono la base per la determinazione della migliore stima delle passività assicurative e riassicurative ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE.
Spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità
L'allegato II disciplina gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE. Il testo precisa che gli spread sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva.
La disciplina è articolata in tre grandi categorie:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili a esposizioni denominate in tutte le valute, con una regola specifica per le durate da 11 a 30 anni, pari allo spread a 10 anni;
- esposizioni verso enti finanziari, differenziate per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6, con tabelle per euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, dollaro canadese, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, nuovo dollaro di Taiwan, renminbi-yuan, dollaro USA e yen;
- altre esposizioni, anch'esse differenziate per valuta e classe di merito di credito, con tabelle analoghe.
Le tabelle sono strutturate per durata da 1 a 30 anni e, per ciascun periodo, indicano gli spread da applicare in funzione della classe di merito di credito.
Aggiustamento per la volatilità
L'allegato III riporta l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, collegando ciascuna valuta al relativo mercato assicurativo nazionale e fissando il corrispondente valore in punti base.
Tra i principali valori indicati figurano, a titolo esemplificativo:
- euro: 14 punti base per i mercati nazionali elencati (tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, ecc.);
- corona ceca: 16;
- corona danese: 18;
- fiorino ungherese: 7;
- corona svedese: -1;
- lira sterlina: 35;
- zloty: 6;
- corona islandese: 36;
- corona norvegese: 30;
- dollaro australiano: 26;
- dollaro canadese: 13;
- dollaro USA: 37;
- yen: 11.
Sono inoltre indicati valori specifici per lev, leu rumeno, franco svizzero, renminbi-yuan e dollaro di Hong Kong.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 31 dicembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo operativo per gli operatori
Per i professionisti del settore assicurativo e per i consulenti fiscali e contabili, il testo rileva perché impone un set uniforme di parametri tecnici da utilizzare nel periodo di riferimento. In concreto, la corretta valorizzazione di riserve tecniche e fondi propri di base dipende dall'impiego delle curve risk-free, degli spread fondamentali e degli aggiustamenti per la volatilità contenuti negli allegati, senza margini di scelta nazionale o aziendale nel periodo di applicazione.
Disposizioni principali
Oggetto e periodo di applicazione delle informazioni tecniche
L'articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2025 al 30 marzo 2026.
Contenuto delle informazioni tecniche
L'articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di informazioni tecniche per ciascuna valuta interessata: (a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I; (b) gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II; (c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all'allegato III.
Base normativa Solvency II
Il regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. I considerando richiamano anche gli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della direttiva per la migliore stima, l'aggiustamento di congruità e l'aggiustamento per la volatilità.
Urgente disponibilità e uniformità prudenziale
I considerando evidenziano la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di far usare alle imprese le stesse informazioni per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Allegati tecnici
L'allegato I contiene le curve dei tassi risk-free per varie valute e durate fino a 150 anni; l'allegato II contiene gli spread fondamentali, espressi in punti base, per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e verso enti finanziari e altre esposizioni, differenziati per valuta, durata e classe di merito di credito; l'allegato III indica gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale e valuta.
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