Regolamento (UE) 2026/348
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/348 della Commissione, del 17 febbraio 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’EFSA ha ritenuto l’uso sicuro per animali, consumatori e ambiente, pur evidenziando rischi per gli utilizzatori connessi a sensibilizzazione cutanea e respiratoria. L’autorizzazione è subordinata a condizioni tecniche e di protezione, incluse indicazioni su dose minima, conservazione, crioprotettori e DPI. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione di un preparato di Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’immissione e all’uso nell’Unione del preparato di Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici e il gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, alle condizioni fissate nell’allegato. Si applica negli Stati membri in modo direttamente vincolante e con efficacia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; il periodo di autorizzazione termina il 10 marzo 2036. Sono previste prescrizioni specifiche di utilizzo, conservazione e protezione degli utilizzatori, nonché indicazioni sui metodi di analisi.
Autorizzazione di un preparato di Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione autorizza, nell’ambito del sistema europeo degli additivi per mangimi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424. L’atto si fonda sulla valutazione scientifica favorevole dell’EFSA e stabilisce condizioni specifiche di impiego, di sicurezza per gli utilizzatori e di controllo analitico. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.
Contesto normativo e iter di autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione adotta il provvedimento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.
Valutazione scientifica dell’EFSA
Nel parere del 6 maggio 2025, l’EFSA ha concluso che l’uso del preparato come additivo per l’insilaggio è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Ha tuttavia segnalato che l’additivo deve essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che l’inalazione e l’esposizione cutanea presentano rischi per gli utilizzatori. L’Autorità ha inoltre ritenuto che l’aggiunta del preparato a un livello minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco possa migliorare la produzione di insilati mediante una migliore conservazione delle sostanze nutritive. È stata inoltre verificata la relazione del laboratorio di riferimento sui metodi di analisi.
Contenuto dell’autorizzazione
L’articolo 1 dispone l’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi, subordinandola alle condizioni ivi previste. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e la classificazione è quella di additivo tecnologico nel gruppo degli additivi per l’insilaggio.
Specifiche del prodotto e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con il numero 1k21702 e con il nome Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424. Il preparato è descritto come forma solida contenente almeno 4 × 10^11 CFU/g di additivo; la sostanza attiva è costituita da cellule vitali del ceppo indicato. Per l’identificazione sono previsti metodi quali l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), secondo CEN/TS 17697, oppure metodi di sequenziamento del DNA. Per il conteggio è previsto il metodo dello spatolamento superficiale o della semina per inclusione con agar MRS, secondo EN 15787.
Condizioni d’uso, conservazione e crioprotettori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. La dose minima è fissata in 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco quando l’additivo non è utilizzato insieme ad altri microrganismi come additivi per l’insilaggio. Se il polietilenglicole (PEG 4000) è impiegato come crioprotettore, il suo tenore massimo non può superare 0,025 mg/kg di insilati. Tra i crioprotettori ammessi nel preparato figurano anche citrato di sodio, mannitolo e glutammato di sodio monoidrato.
Protezione degli utilizzatori
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Quando tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.
Durata, entrata in vigore ed efficacia
Il periodo di autorizzazione termina il 10 marzo 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Base giuridica e motivo dell’adozione
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. I considerando ricordano che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 e corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
Nel parere EFSA del 6 maggio 2025 l’uso del preparato come additivo per l’insilaggio è stato ritenuto sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Per gli utilizzatori, l’additivo è stato qualificato come potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie, con rischio da inalazione ed esposizione cutanea. L’EFSA ha inoltre ritenuto che, a un livello minimo di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco, il preparato possa migliorare la produzione di insilati preservando i nutrienti.
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", come additivo per mangimi alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Specifiche tecniche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con numero 1k21702 e denominazione Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424. Il preparato è una forma solida contenente almeno 4 × 10^11 CFU/g di additivo; la sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lacticaseibacillus huelsenbergensis DSM 115424. Sono previsti metodi di analisi basati su PFGE o metodi di sequenziamento del DNA per l’identificazione, e sul metodo dello spatolamento superficiale o semina per inclusione con agar MRS (EN 15787) per il conteggio.
Destinatari e dose minima
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. Nell’allegato è stabilita una dose minima di 1 × 10^8 CFU/kg di materiale vegetale fresco qualora l’additivo non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio.
Condizioni di impiego, conservazione e crioprotettori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Se usato come crioprotettore, il polietilenglicole (PEG 4000) può essere utilizzato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati. Nel preparato possono essere impiegati anche citrato di sodio, mannitolo e glutammato di sodio monoidrato come crioprotettori.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 10 marzo 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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