Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14786/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per gli anni 2010 e 2011 su un terreno ritenuto edificabile in base al PRG comunale. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo, tra l’altro, che non vi fosse obbligo dichiarativo, che gli atti fossero carenti di motivazione e che il PRG, dopo essere stato annullato dal giudice amministrativo, non potesse essere retroattivamente "sanato" dalla delibera comunale adottata ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge regionale Umbria n. 5/2014. La CTR aveva rigettato l’appello del Comune. In Cassazione l’ente deduceva: 1) violazione della disciplina regionale e delle preleggi, sostenendo che la sanatoria avesse reso valido ex tunc il PRG e, quindi, esistente il presupposto impositivo; 2) erronea esclusione del presupposto impositivo per gli anni 2010-2011, precedenti all’annullamento del PRG; 3) erronea affermazione del difetto di motivazione degli avvisi, anche in relazione al meccanismo della perequazione urbanistica. Il controricorrente eccepiva inoltre la formazione del giudicato interno sulla tardività dell’accertamento relativo all’anno 2010.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente il giudicato interno sulla decadenza dal potere impositivo per l’ICI 2010, perché la relativa questione non era stata devoluta in appello. Ha poi accolto il primo motivo limitatamente all’avviso relativo al 2011, ritenendo sopravvenuta l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge regionale Umbria n. 5/2014, che impone al giudice di disapplicare la norma regionale e di verificare in fatto l’incidenza della sanatoria sul regime urbanistico del terreno. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per affermare la formazione del giudicato interno sulla questione non devoluta in appello relativa alla decadenza del potere impositivo per l’anno 2010.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 324 c.p.c. per il giudicato interno conseguente alla mancata impugnazione di un capo della decisione di primo grado.

  • art. 22, comma 2, legge reg. Umbria 4 aprile 2014, n. 5

    La norma prevedeva una sanatoria retroattiva della valutazione di compatibilità sismica del PRG; la Corte prende atto della sua sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale e ne esclude l’applicazione, imponendo al giudice di rinvio di verificare gli effetti della delibera sanante solo nei limiti residui.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato nel primo motivo per censurare l’interpretazione della disciplina regionale e la ritenuta invalidità/inefficacia del PRG.

  • art. 33, comma 2, cod. proc. amm.

    Richiamato nel secondo motivo come norma processuale del giudizio amministrativo, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 98 cod. proc. amm.

    Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato per la disciplina dell’ICI e del presupposto impositivo, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nei motivi del ricorso come parametro della capacità contributiva, senza autonoma decisione per assorbimento.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La Corte lo richiama nella parte in cui definisce l’area fabbricabile ai fini ICI/IMU come area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici o alle effettive possibilità di edificazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    Richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Richiamato per ribadire che per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio anche in base alle possibilità effettive di edificazione.

  • art. 23 legge 17 agosto 1942, n. 1150

    Richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 89 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato come norma statale che attribuisce al competente ufficio tecnico regionale il parere preventivo di compatibilità sismica sugli strumenti urbanistici.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per il principio secondo cui la convalida/sanatoria dell’atto amministrativo è preclusa dal giudicato amministrativo, altrimenti costituirebbe elusione del giudicato.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per il rapporto con il divieto di elusione del giudicato amministrativo.

  • art. 111 cod. proc. amm.

    Richiamato per il contesto del ricorso per motivi di giurisdizione dinanzi alla Cassazione in pendenza del contenzioso amministrativo.

  • art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per l’individuazione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice del rinvio.

  • art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato per affermare il termine di decadenza del potere impositivo al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere versato.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato per evidenziare la soppressione, dal 2009, dell’obbligo di dichiarazione ICI.

  • art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    La Corte lo interpreta come norma che ha soppresso l’obbligo generale di dichiarazione ICI, salvo specifiche eccezioni.

  • art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463

    Richiamato per delimitare le ipotesi in cui permangono obblighi dichiarativi connessi ad atti non gestiti tramite procedure telematiche.

Massime di principio

  • In materia di ICI, dopo la soppressione dell’obbligo generale di dichiarazione, l’omesso versamento va accertato tenendo conto del termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge, salvo le residue eccezioni espressamente previste.
  • Se un capo della sentenza di merito non viene devoluto in appello, su di esso si forma giudicato interno e la questione non può essere riesaminata in cassazione.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma sopravvenuta impone al giudice di legittimità di disapplicarla come ius superveniens; se la nuova disciplina richiede accertamenti di fatto ulteriori, la causa deve essere rinviata al giudice di merito.
  • La sanatoria o convalida di un atto amministrativo non può operare in contrasto con il giudicato amministrativo; prima del giudicato, tuttavia, la validità degli atti sopravvenuti va verificata in concreto alla luce della disciplina applicabile e degli effetti sul procedimento.
  • Ai fini ICI/IMU, l’edificabilità rilevante può derivare non solo dalla pianificazione urbanistica di diritto, ma anche dall’edificabilità di fatto, da desumersi da elementi obiettivi del contesto territoriale, quando manchi o sia inefficace lo strumento urbanistico.
  • La motivazione degli avvisi di accertamento deve consentire di comprendere la ragione dell’assoggettamento del bene a imposizione, ma la questione resta assorbita quando la decisione viene cassata per una ragione preliminare decisiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.