Cassazione Penale, Sentenza n. 12851/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per lesioni personali gravissime commesse il 04/12/2017: il ricorrente contestava la valutazione del mezzo utilizzato (sostenendo di aver colpito con una targhetta portachiavi e non con un taglierino), la configurabilità dell'aggravante per uso di arma (art. 585 c.p.) e l'applicazione dell'art. 4 legge 110/1975 (porto di strumento da punta o da taglio). Inoltre impugnava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e la determinazione della pena nonostante l'ammissione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero in massima parte ricadenti nel giudizio di merito e non impugnabili in sede di legittimità, non essendovi vizi logico-giuridici nella motivazione della Corte d'appello. La suprema corte ha confermato che la valutazione peritale e testimoniale rende più verosimile l'uso di uno strumento da taglio (taglierino) e, comunque, anche il portachiavi modificato con bordo abraso costituiva uno "strumento da taglio atto ad offendere" idoneo a integrare il reato previsto dall'art. 4 legge 110/1975 e l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. Il rigetto delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva sono stati ritenuti congruamente motivati. Conseguentemente è stata mantenuta la condanna alla pena complessiva di 8 anni di reclusione, alla condanna al risarcimento dei danni con provvisionale di euro 6.000, al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 110/1975, art. 4
Il porto fuori dalla propria abitazione di uno strumento da punta o da taglio integra il reato se, nella concreta situazione di tempo e luogo e dalle caratteristiche dell'oggetto, emerge la sua attitudine offensiva; non è richiesta l'idoneità lesiva in astratto. Anche un oggetto comune modificato per aumentarne la potenzialità offensiva può costituire arma impropria.
codice penale, art. 585 (comma 2, n. 2)
La circostanza aggravante si realizza quando le lesioni sono commesse con armi o con strumenti da taglio: l'aggravante può concorrere anche se l'oggetto utilizzato è un'arma impropria, valutata nella sua capacità offensiva concreta.
codice penale, art. 582 (lesioni personali)
Norma base del reato di lesioni personali; le lesioni gravi o gravissime sono poi valutate insieme alle aggravanti previste dall'art. 585.
Massime di principio
- La Corte di cassazione valuta principalmente profili di diritto e manifesta illogicità o violazioni di legge: non è sede per rivedere la valutazione probatoria del giudice di merito salvo vizi motivazionali evidenti.
- Per applicare l'art. 4 della legge 110/1975 non è necessaria l'idoneità lesiva dell'oggetto in senso astratto: conta la sua attitudine offensiva nel caso concreto (es. oggetti modificati o usati come arma impropria).
- L'aggravante per uso di arma (art. 585) può essere riconosciuta anche quando si utilizzi un oggetto non originariamente destinato all'offesa, purché dimostrata la sua capacità offensiva concreta mediante perizia o riscontri testimoniali e documentali.
- L'ammissione tardiva dei fatti, resa dopo l'individuazione dell'autore, non equivale automaticamente a un comportamento processuale che imponga il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- La recidiva può essere riconosciuta se le condanne pregresse, unitamente al comportamento attuale, dimostrano una personalità violenta e una maggiore pericolosità sociale; la motivazione deve però indicare i presupposti fattuali.
- Per contestare in Cassazione specifiche dichiarazioni o valutazioni probatorie è necessario allegare al ricorso le prove documentali o i verbali cui ci si oppone, altrimenti il motivo può essere ritenuto autosufficiente e inammissibile.
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