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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40795/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deciso dalla Corte di appello. La difesa ha sostenuto che una valida dichiarazione di domicilio era contenuta e sufficientemente specificata nel corpo della procura conferita al difensore (firma autenticata dal genitore esercente la potestà), mentre la Corte di appello aveva ritenuto invalida tale indicazione appellandosi a un criterio formalistico (richiamo alla Sez. U n. 41280/2006). Si deduceva quindi inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, e dell'art. 89 d.lgs. n.150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Napoli, sezione per i minorenni, per il prosieguo. La Cassazione ha motivato che la dichiarazione di domicilio inserita nella procura autentica, resa dal genitore esercente la potestà e riferibile direttamente al minore, soddisfa la finalità dell'art. 581, comma 1-ter (agevolare e rendere certa la notificazione). Ha precisato che non sono richieste "formule sacramentali" e che la norma va interpretata in chiave sistemica e proporzionale, anche alla luce dei diritti costituzionali e convenzionali di accesso al giudice; ove possibile il giudice dovrebbe sollecitare integrazione piuttosto che dichiarare immediatamente l'inammissibilità per mere formalità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia depositata contestualmente all'atto di impugnazione al fine di agevolare la notificazione del decreto di citazione; la Corte ha però interpretato la disposizione alla luce della sua finalità, ritenendo valida anche la dichiarazione inserita nella procura quando sia chiara, proveniente dalla parte e riferibile all'appellante.

  • art. 89, d.lgs. n.150/2022

    Normativa di riferimento per le modifiche al regime delle impugnazioni; richiamata nel ricorso come parte della disciplina innovata che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Rilevato nel confronto giurisprudenziale riguardo agli effetti di elezione e dichiarazione di domicilio: la legge non distingue gli effetti tra elezione e dichiarazione quanto alla efficacia delle notificazioni.

  • art. 157, 162 e 164 cod. proc. pen.

    Richiamati a supporto dell'equipollenza funzionale tra elezione e dichiarazione di domicilio e della possibilità di manifestare la volontà di ricevere notificazioni in un luogo specifico senza formalismi eccessivi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quadro costituzionale per sottolineare il principio del diritto di accesso alla giustizia e la necessità di interpretare le norme procedurali in modo non irragionevolmente limitativo.

  • art. 6 CEDU (richiamo sistemico) e art. 14(5) Patto ICCPR; Protocollo n.7, art.2

    Richiamati per la tutela sovranazionale del diritto a un riesame della condanna e per il principio che le restrizioni procedurali non possono compromettere l'effettività del diritto di appello; utilizzo dei criteri di scopo legittimo e proporzionalità.

Massime di principio

  • Una dichiarazione di domicilio inserita e firmata nella procura al difensore può soddisfare l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, se è chiara, specifica e direttamente riferibile alla parte che impugna; non sono necessarie formule rituali o 'sacramentali'.
  • La finalità dell'art. 581, comma 1-ter è agevolare e rendere certa la notificazione del decreto di citazione: l'interpretazione deve essere funzionale a tale scopo e non meramente formalistica.
  • Nei casi di imputati minorenni la dichiarazione resa dal genitore esercente la potestà, se contenuta in atto formale (procura autenticata), è direttamente imputabile alla parte e va considerata valida ai fini delle notificazioni.
  • Quando la dichiarazione di domicilio è incompleta o dubbia il giudice dovrebbe, se possibile, adottare misure meno drastiche (es. richiesta di integrazione) invece di dichiarare subito l'inammissibilità dell'impugnazione, per rispettare il diritto di accesso al giudice e i principi di proporzionalità.
  • Per la difesa: allegare esplicitamente e in modo leggibile la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione (meglio se con firma autenticata) riduce il rischio di contestazioni e facilita la regolarità delle notifiche.

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