Cassazione Penale, Sentenza n. 40795/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deciso dalla Corte di appello. La difesa ha sostenuto che una valida dichiarazione di domicilio era contenuta e sufficientemente specificata nel corpo della procura conferita al difensore (firma autenticata dal genitore esercente la potestà), mentre la Corte di appello aveva ritenuto invalida tale indicazione appellandosi a un criterio formalistico (richiamo alla Sez. U n. 41280/2006). Si deduceva quindi inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, e dell'art. 89 d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Napoli, sezione per i minorenni, per il prosieguo. La Cassazione ha motivato che la dichiarazione di domicilio inserita nella procura autentica, resa dal genitore esercente la potestà e riferibile direttamente al minore, soddisfa la finalità dell'art. 581, comma 1-ter (agevolare e rendere certa la notificazione). Ha precisato che non sono richieste "formule sacramentali" e che la norma va interpretata in chiave sistemica e proporzionale, anche alla luce dei diritti costituzionali e convenzionali di accesso al giudice; ove possibile il giudice dovrebbe sollecitare integrazione piuttosto che dichiarare immediatamente l'inammissibilità per mere formalità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiede che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia depositata contestualmente all'atto di impugnazione al fine di agevolare la notificazione del decreto di citazione; la Corte ha però interpretato la disposizione alla luce della sua finalità, ritenendo valida anche la dichiarazione inserita nella procura quando sia chiara, proveniente dalla parte e riferibile all'appellante.
Normativa di riferimento per le modifiche al regime delle impugnazioni; richiamata nel ricorso come parte della disciplina innovata che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter.
Rilevato nel confronto giurisprudenziale riguardo agli effetti di elezione e dichiarazione di domicilio: la legge non distingue gli effetti tra elezione e dichiarazione quanto alla efficacia delle notificazioni.
art. 157, 162 e 164 cod. proc. pen.
Richiamati a supporto dell'equipollenza funzionale tra elezione e dichiarazione di domicilio e della possibilità di manifestare la volontà di ricevere notificazioni in un luogo specifico senza formalismi eccessivi.
art. 24 Cost.
Richiamato nel quadro costituzionale per sottolineare il principio del diritto di accesso alla giustizia e la necessità di interpretare le norme procedurali in modo non irragionevolmente limitativo.
art. 6 CEDU (richiamo sistemico) e art. 14(5) Patto ICCPR; Protocollo n.7, art.2
Richiamati per la tutela sovranazionale del diritto a un riesame della condanna e per il principio che le restrizioni procedurali non possono compromettere l'effettività del diritto di appello; utilizzo dei criteri di scopo legittimo e proporzionalità.
Massime di principio
- Una dichiarazione di domicilio inserita e firmata nella procura al difensore può soddisfare l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, se è chiara, specifica e direttamente riferibile alla parte che impugna; non sono necessarie formule rituali o 'sacramentali'.
- La finalità dell'art. 581, comma 1-ter è agevolare e rendere certa la notificazione del decreto di citazione: l'interpretazione deve essere funzionale a tale scopo e non meramente formalistica.
- Nei casi di imputati minorenni la dichiarazione resa dal genitore esercente la potestà, se contenuta in atto formale (procura autenticata), è direttamente imputabile alla parte e va considerata valida ai fini delle notificazioni.
- Quando la dichiarazione di domicilio è incompleta o dubbia il giudice dovrebbe, se possibile, adottare misure meno drastiche (es. richiesta di integrazione) invece di dichiarare subito l'inammissibilità dell'impugnazione, per rispettare il diritto di accesso al giudice e i principi di proporzionalità.
- Per la difesa: allegare esplicitamente e in modo leggibile la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione (meglio se con firma autenticata) riduce il rischio di contestazioni e facilita la regolarità delle notifiche.
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