Cassazione Civile, Ordinanza n. 26134/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia originaria era stata promossa da un privato contro una società finanziaria per ottenere la restituzione di somme ritenute dovute a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato nel 2014 ed estinto nel 2018. Il Giudice di pace aveva declinato la competenza ritenendo competente per valore il Tribunale. Il Tribunale di Torino, investito della causa dopo la riassunzione, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio sostenendo che il valore della lite dovesse essere determinato solo sulla base della domanda di ripetizione di indebito, senza cumulare il valore del pregiudiziale profilo di nullità delle clausole contrattuali che impedivano la restituzione delle commissioni non maturate. Nel presente giudizio di legittimità la Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del regolamento sia perché l'art. 45 c.p.c. riguarda soltanto il conflitto negativo virtuale sulla competenza per materia o per territorio inderogabile, non anche la competenza per valore, sia perché l'istanza era comunque tardiva: il giudice istruttore aveva già fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni senza limitare espressamente il rinvio alla sola questione di competenza, sicché il regolamento doveva essere proposto entro il termine di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha affermato che il regolamento ex art. 45 c.p.c. non è esperibile per contestare una decisione sulla competenza per valore e, in ogni caso, che nel caso concreto la richiesta era stata proposta oltre il termine di legge, poiché il giudice di merito aveva già fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni senza riservare espressamente la trattazione alla sola questione di competenza. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, non essendovi difese delle parti private.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
regolamento di competenza d'ufficio
Il regolamento d'ufficio è limitato al conflitto negativo virtuale che riguardi la competenza per materia o per territorio inderogabile nei casi di cui all'art. 28 c.p.c.; non è utilizzabile per la competenza per valore o per territorio derogabile.
art. 28 c.p.c.
nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.
Rileva come ambito della competenza territoriale inderogabile cui può riferirsi il regolamento d'ufficio.
art. 38, comma 3, c.p.c.
Il regolamento d'ufficio deve essere sollevato entro il termine previsto quando il giudice abbia fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni senza espressa limitazione alla questione di competenza.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è ammissibile solo quando il conflitto negativo virtuale attenga alla competenza per materia o per territorio inderogabile; se la questione riguarda la competenza per valore, la via è l'impugnazione della decisione da parte delle parti.
- La fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza un'espressa riserva alla sola questione di competenza, segna il limite temporale oltre il quale il regolamento d'ufficio non può più essere richiesto.
- L'eventuale errore del primo giudice nel declinare la competenza per valore non legittima il regolamento d'ufficio, ma soltanto i rimedi impugnatori ordinari delle parti.
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