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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Disciplina delle società di comodo - compilazione del quadro RF della dichiarazione - riconoscimento dello status di società di comodo - non sussiste - errore di compilazione - conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza di primo grado sostenendo che la società si fosse riconosciuta come società di comodo attraverso l'errata compilazione del quadro RF della dichiarazione dei redditi 2012, nel quale era stato indicato un reddito minimo presuntivo calcolato su dati non corrispondenti a quelli di bilancio. L'Ufficio riteneva quindi applicabile la disciplina dell'art. 30 della legge n. 724/1994 e ricalcolava il reddito minimo sulla base dei coefficienti normativi e del valore delle immobilizzazioni. La società sosteneva invece che l'indicazione nel quadro RF fosse frutto di un errore dichiarativo e che, in concreto, non possedesse i requisiti di una società di comodo, essendo stata operativa, produttiva di redditi e dotata di beni strumentali effettivamente utilizzati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato la pretesa impositiva. È stato riconosciuto che l'errata compilazione del quadro RF non costituisce, di per sé, un riconoscimento dello status di società di comodo e che l'errore dichiarativo può essere emendato in sede contenziosa. Inoltre, sulla base della documentazione prodotta, è stata ritenuta dimostrata la reale operatività della società e l'effettivo utilizzo dei beni posseduti, con conseguente esclusione della disciplina delle società di comodo. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    Disciplina delle cosiddette società di comodo

    La disciplina si applica quando la società non supera i parametri di operatività previsti dalla legge, ma non può essere applicata automaticamente sulla sola base di un'errata indicazione nella dichiarazione dei redditi, se la concreta operatività della società è dimostrata.

  • Legge n. 212/2000, artt. 7 e 10

    La società aveva invocato tali disposizioni per contestare vizi dell'atto impositivo e il comportamento dell'Ufficio; la decisione si è però fondata principalmente sull'emendabilità dell'errore dichiarativo e sull'insussistenza sostanziale dello status di società di comodo.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 7 giugno 2016

    Il contribuente può far valere in sede contenziosa gli errori commessi nella dichiarazione, anche quando non siano stati corretti con le modalità dichiarative ordinarie. L'oggetto del giudizio tributario è la verifica della legittimità della pretesa impositiva, non la mera conferma dei dati erroneamente indicati dal contribuente.

Massime di principio

  • L'errata compilazione di un quadro della dichiarazione fiscale non equivale automaticamente a un'ammissione del contribuente circa la sussistenza dei presupposti dell'imposta o dello status giuridico contestato.
  • In sede di accertamento e contenzioso occorre valutare la situazione sostanziale effettiva, non soltanto i dati formalmente riportati nella dichiarazione, quando questi siano riconosciuti come erronei.
  • La qualifica di società di comodo deve essere verificata sulla base dell'effettiva operatività dell'impresa, dei redditi prodotti, della funzione dei beni posseduti e della documentazione disponibile, compresa quella che dimostri l'utilizzo concreto dei cespiti.
  • Il contribuente può contestare e correggere in giudizio un errore dichiarativo, purché dimostri in modo coerente e documentato la reale situazione fiscale e fattuale.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento esclusivamente sul dato erroneo dichiarato senza esaminare adeguatamente gli elementi contrari, come l'attività effettivamente svolta e l'utilizzo dei beni aziendali.

Testo integrale

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