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Ordinanza

Ordinanza n. 732/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202100902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato derivante da sentenze del giudice del lavoro, già oggetto di accoglimento del ricorso per ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Paola, Sezione lavoro, e della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione lavoro. Con precedente sentenza, il TAR aveva accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo della Comunità Montana, nella persona del Commissario straordinario per la liquidazione delle Comunità montane calabresi, di ottemperare integralmente al giudicato, con riferimento agli importi riconosciuti, detratto quanto già pagato. Era stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Dirigente generale del competente Dipartimento della Regione Calabria, con facoltà di delega. Le funzioni erano state delegate a un funzionario, che si era formalmente insediato. Il commissario ha successivamente riferito di non poter dare corretta esecuzione al giudicato poiché un esperimento d’asta per la vendita di immobili dell’ente era andato deserto, era in corso la stima di ulteriori immobili e l’ufficio liquidatore non disponeva di entrate certe tali da consentire il ricorso a mutui o prestiti. Il TAR aveva quindi ordinato al commissario di verificare la stima e la vendita del patrimonio immobiliare, forme alternative di reperimento delle risorse o una transazione congrua. Non essendo stata depositata la relazione richiesta entro il termine assegnato, la ricorrente ha chiesto l’immediato e coattivo compimento degli atti necessari all’integrale ottemperanza, anche mediante vendita coattiva del patrimonio o sostituzione del commissario.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né adottato una misura sostitutiva definitiva, ma ha disposto ulteriori incombenti istruttori e organizzativi. Rilevato che, nonostante due precedenti ordinanze collegiali, il commissario ad acta non aveva depositato la relazione sull’attività svolta, il Collegio ha disposto la notificazione della presente ordinanza all’indirizzo PEC già utilizzato dalla Segreteria, intestandola al Dirigente generale del Dipartimento regionale competente. Quest’ultimo dovrà valutare se richiamare nuovamente il funzionario delegato all’esecuzione dell’incombente oppure provvedervi direttamente. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 2 ottobre 2026, finalizzata a verificare l’esito dell’attività del commissario ad acta. Il provvedimento ha quindi natura interlocutoria e non contiene una nuova pronuncia sull’avvenuta o mancata ottemperanza sostanziale né una decisione sulle richieste di vendita coattiva o sostituzione del commissario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta non adempie agli incombenti assegnati dal giudice, il giudice dell’ottemperanza può disporre ulteriori attività di verifica e impartire nuove indicazioni al titolare dell’ufficio che ha conferito la delega, anche invitandolo a eseguire direttamente l’incombente o a richiamare il funzionario delegato.
  • La mancata esecuzione di una precedente ordinanza istruttoria o organizzativa nel giudizio di ottemperanza giustifica la fissazione di una nuova camera di consiglio, finalizzata a verificare l’attività compiuta dal commissario ad acta, prima dell’adozione di eventuali ulteriori misure sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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