Cassazione Civile, Ordinanza n. 18737/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2016: uno nei confronti del contribuente e uno nei confronti del padre, poi da lui impugnato in qualità di erede. In primo grado la CTP aveva respinto l’eccezione di tardività dell’Agenzia ma aveva rigettato nel merito i ricorsi; in appello, invece, la CTR aveva accolto l’appello incidentale dell’Ufficio dichiarando tardive le impugnazioni. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c. e dell’art. 8 L. n. 890/1982, sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato nel 14 ottobre 2018 la data di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, con conseguente errata decorrenza del termine di 60 giorni per impugnare ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992. Secondo il ricorso, poiché il termine di 10 giorni per la compiuta giacenza iniziava il 4 ottobre 2018, la scadenza teorica cadeva il 14 ottobre 2018, che essendo domenica doveva essere prorogata al primo giorno non festivo, cioè al 15 ottobre 2018; ne derivava la tempestività dei ricorsi notificati il 14 dicembre 2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine di dieci giorni per la compiuta giacenza ex art. 8 L. n. 890/1982 è un termine a decorrenza successiva, da computare escludendo il dies a quo e includendo il dies ad quem; inoltre, se la scadenza cade in giorno festivo, opera la proroga di diritto al primo giorno non festivo. Poiché nel caso concreto il decimo giorno cadeva di domenica, il perfezionamento della notifica per il destinatario è stato individuato nel 15 ottobre 2018, con conseguente tempestività del ricorso notificato il 14 dicembre 2018. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 155 c.p.c.
Il termine di dieci giorni per la compiuta giacenza va computato secondo il criterio ordinario di cui al primo comma; quando la scadenza cade in giorno festivo, opera la proroga al primo giorno non festivo, in quanto termine compreso tra quelli per il compimento di atti processuali fuori udienza.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
La notifica per compiuta giacenza si perfeziona decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa; tale termine è a decorrenza successiva e va computato escludendo il giorno iniziale.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario; se quest’ultima slitta per effetto della proroga del termine di compiuta giacenza, si sposta in avanti anche la scadenza per ricorrere.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Cass. Sez. U. 01/02/2012, n. 1418
È richiamata come precedente delle Sezioni Unite che qualifica il termine di compiuta giacenza come termine a decorrenza successiva e ne afferma la proroga al giorno non festivo se la scadenza cade in sabato; la Corte ne ribadisce l’applicabilità anche in materia tributaria.
Massime di principio
- In materia di notifica degli avvisi di accertamento per compiuta giacenza, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 8 L. n. 890/1982 si calcola come termine a decorrenza successiva, escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale.
- Se il dies ad quem del termine di compiuta giacenza cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo, con conseguente spostamento in avanti del perfezionamento della notifica per il destinatario.
- Ai fini del termine per impugnare un atto tributario, rileva il momento in cui la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario, non una data anteriore erroneamente individuata come scadenza teorica della giacenza.
- L’errore nella computazione del termine di compiuta giacenza può determinare l’erronea declaratoria di tardività del ricorso, imponendo la cassazione della sentenza che abbia applicato un criterio di calcolo non conforme all’art. 155 c.p.c. e all’art. 8 L. n. 890/1982.
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