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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21832/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Due proprietari di immobili dati a garanzia ipotecaria di un mutuo stipulato tra una banca e una società debitrice hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il precetto e la notificazione del titolo esecutivo loro effettuata da una società cessionaria del credito. Hanno dedotto: (i) la mancanza, nella copia notificata del mutuo, della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c., con conseguente invalidità o inesistenza del titolo e improcedibilità dell’esecuzione; (ii) la carenza di legittimazione della società notificante a spedire il titolo in forma esecutiva, non essendo provata la titolarità del credito ceduto; (iii) la violazione dell’art. 603 c.p.c. per avere il titolo e gli atti esecutivi riguardato solo i terzi proprietari e non anche il debitore principale; (iv) la prescrizione del credito nel merito. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione sul rilievo che i terzi non avevano allegato un concreto pregiudizio derivante dalla dedotta irregolarità formale. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 474, 475, 479, 603 e 100 c.p.c., oltre a vizi sulla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la deduzione della mancanza della formula esecutiva e delle irregolarità nella notificazione del titolo richiede, di regola, l’allegazione di uno specifico pregiudizio concreto al diritto di difesa; nel caso concreto non ricorreva una lesione autoevidente tale da esonerare dall’onere di allegazione. Ha inoltre escluso che la questione della titolarità del credito confondesse il piano della legittimazione processuale con quello della titolarità sostanziale del diritto, osservando che la cessionaria era comunque individuabile come soggetto agente. Ha dichiarato inammissibili, per manifesta infondatezza, i motivi relativi alla mancata notifica del titolo al debitore principale, trattandosi di eccezione di terzo non deducibile dai proprietari opponenti. Infine ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulle spese, per difetto di specificità della censura e perché la soccombenza e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per denunciare irregolarità formali del processo esecutivo; la sua esperibilità richiede, di regola, l’allegazione di un concreto pregiudizio derivante dal vizio denunciato.

  • art. 474 c.p.c.

    Disciplina il titolo esecutivo e i presupposti dell’azione esecutiva; la sua violazione può essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi solo nei limiti in cui incida concretamente sul diritto di difesa.

  • art. 475 c.p.c.

    La mancanza della spedizione in forma esecutiva del titolo configura un’irregolarità formale denunciabile ex art. 617 c.p.c., ma non determina automaticamente l’ammissibilità dell’opposizione senza allegazione del pregiudizio concreto.

  • art. 479 c.p.c.

    Rileva in tema di notificazione del titolo esecutivo e delle formalità prodromiche all’esecuzione.

  • art. 603 c.p.c.

    Prevede la notificazione del titolo esecutivo anche al terzo proprietario; non consente però al terzo di far valere irregolarità riferite esclusivamente alla posizione del debitore principale, trattandosi di eccezione di terzo.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale; non basta dedurre astrattamente un vizio formale del processo esecutivo.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Le nullità relative non possono essere eccepite da chi non vi ha interesse diretto; la mancata notifica del titolo al debitore integra un’eccezione non proponibile dal terzo proprietario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per il vizio motivazionale dedotto contro la sentenza di merito, ma la Corte ne esclude la fondatezza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la relativa liquidazione deve essere censurata con specificità.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata è distinta dalla liquidazione delle spese; la Corte esclude che la condanna alle spese abbia in sé funzione punitiva se non specificamente dimostrato.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica specificamente le voci tariffarie asseritamente violate.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    La cessione in blocco dei crediti bancari può essere provata anche mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ulteriori elementi indiziari o documentali.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo, la denuncia di un vizio formale dell’atto o del titolo non tutela un interesse all’astratta regolarità, ma richiede normalmente la deduzione di uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, salvo i casi in cui la lesione sia immediatamente ed evidentemente autoevidente.
  • La mancanza della formula esecutiva o altre irregolarità della notificazione del titolo esecutivo sono denunciabili con opposizione agli atti esecutivi, ma l’opponente non può limitarsi a lamentare il vizio in sé, dovendo spiegare perché esso abbia concretamente inciso sulle sue facoltà difensive.
  • La deroga all’onere di allegazione del pregiudizio concreto è circoscritta alle ipotesi in cui il vizio impedisca in modo evidente l’identificazione del soggetto agente o precluda facoltà difensive essenziali, come nell’inosservanza della sequenza notificazione del precetto-pignoramento o nella notificazione del titolo contro soggetto diverso.
  • Il terzo proprietario chiamato nell’esecuzione immobiliare non è legittimato a far valere eccezioni che attengono esclusivamente alla posizione del debitore principale, perché si tratta di eccezioni di terzo deducibili solo dall’interessato diretto.
  • La titolarità sostanziale del credito è distinta dalla legittimazione processuale ad agire: ai fini della validità della notificazione del titolo esecutivo, è decisivo che il soggetto agente sia identificabile, mentre la prova della titolarità attiene al merito della pretesa.
  • La prova della cessione del credito, anche in blocco, può essere fornita con qualunque mezzo idoneo e non necessariamente mediante produzione integrale del contratto di cessione.
  • Le censure sulle spese di lite richiedono specificità nell’indicazione degli errori e delle voci tariffarie contestate; la mera doglianza di eccessività è inammissibile.
  • La compensazione delle spese resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti e la reiezione di eccezioni sollevate dalla parte totalmente vittoriosa non integra, di per sé, reciproca soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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