Cassazione Civile, Ordinanza n. 20088/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 relativo a numerosi immobili siti in Roma e posseduti da una congregazione religiosa. La contribuente aveva ottenuto in primo e in secondo grado l’annullamento dell’accertamento, sul presupposto della spettanza dell’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività di culto o comunque connesse. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova ponendolo impropriamente a suo carico invece che sulla contribuente. La resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per giudicato esterno, oltre a contestarne la fondatezza nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla resistente, osservando che l’interesse ad impugnare sussiste per la parte soccombente e che l’eventuale giudicato esterno rileva come questione di merito, non come causa di inammissibilità. Nel merito ha giudicato infondato l’unico motivo, perché la sentenza impugnata non aveva affatto invertito l’onere della prova: aveva invece valutato le prove prodotte dalla contribuente e, tra queste, anche precedenti decisioni relative ad annualità diverse, utilizzate solo come elementi dimostrativi e non come giudicato vincolante. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l’esenzione e annullato l’avviso di accertamento, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
L’esenzione si applica agli immobili destinati ad attività di culto e ad attività strettamente connesse quando ricorrono cumulativamente il requisito soggettivo della natura non commerciale dell’ente e quello oggettivo dello svolgimento dell’attività con modalità non commerciali; tali presupposti devono essere provati dal contribuente in concreto.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è onerata; non ricorre, invece, quando il giudice si limiti a valutare le prove offerte dalle parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deducibilità in cassazione della denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. nel caso di errata ripartizione dell’onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura relativa alla mera valutazione delle prove resta confinata nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non essendo deducibile come violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 7, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice individui erroneamente la parte gravata dell’onere della prova; non sussiste se la doglianza investe, in realtà, la valutazione del materiale probatorio.
- In materia di esenzioni tributarie per enti non commerciali, il contribuente deve provare in concreto sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo dell’agevolazione, dimostrando che l’attività sia svolta con modalità non economiche e, se del caso, a titolo gratuito o per importo simbolico.
- Precedenti decisioni relative ad annualità diverse non valgono come giudicato esterno automaticamente preclusivo, ma possono essere utilizzate come elementi probatori di supporto nella valutazione del quadro complessivo.
- La parte soccombente conserva interesse ad impugnare la decisione di merito che l’ha vista soccombente, mentre l’eventuale giudicato esterno attiene alla verifica del merito e della sua estendibilità al caso concreto.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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