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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09831/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ausiliario)

La controversia

Un ausiliario del pubblico ministero aveva proposto opposizione contro il decreto con cui il procuratore della Repubblica aveva liquidato il compenso maturato per l'attività svolta in un procedimento penale. Il tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché il ricorso era stato notificato al solo pubblico ministero, ritenuto non legittimato passivo, senza integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia e delle altre eventuali parti necessarie. Nel ricorso per cassazione l'opponente ha denunciato la violazione dell'art. 170 TUSG e dell'art. 4 l. n. 260/1958, sostenendo che il pubblico ministero è parte del giudizio di opposizione e che, una volta evocato, consentirebbe la sanatoria dell'errore di notifica e l'integrazione del contraddittorio verso il Ministero; con il secondo motivo ha ribadito che la previsione normativa del pubblico ministero tra le parti del procedimento di opposizione rendeva possibile l'integrazione anche nei confronti dell'amministrazione tenuta al pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, richiamando il proprio precedente orientamento secondo cui, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del pubblico ministero relativo ad attività svolte nell'ambito di un procedimento penale, il pubblico ministero è parte necessaria, perché titolare del potere di proporre opposizione, e la sua partecipazione al giudizio è indipendente dal fatto che il Ministero della giustizia sia il soggetto tenuto a sopportare il debito. Ha quindi cassato l'ordinanza del tribunale e rinviato la causa al Tribunale di Macerata in diversa composizione, affinché proceda all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia e delle altre eventuali parti necessarie e decida nel merito, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG)

    La norma individua il pubblico ministero tra le parti legittimate nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario; la sua evocazione in giudizio rileva ai fini della necessaria partecipazione al processo e della sanatoria dei vizi di instaurazione del contraddittorio.

  • art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260

    La disposizione sulla sanatoria degli errori di identificazione della parte pubblica si applica anche quando l'errore incide su soggettività giuridiche distinte o su enti diversi, purché operi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; il giudice di merito non poteva però escluderne l'operatività in astratto solo perché era stato evocato il PM.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del pubblico ministero, il pubblico ministero è parte necessaria del giudizio, poiché l'art. 170 TUSG gli attribuisce il potere di proporre opposizione e di partecipare al contraddittorio.
  • La necessaria partecipazione del pubblico ministero non esclude la necessaria partecipazione del Ministero della giustizia, quale soggetto chiamato a sopportare il costo della liquidazione; i due profili vanno distinti e il difetto di evocazione del Ministero può essere sanato mediante integrazione del contraddittorio se almeno una parte necessaria è stata tempestivamente chiamata in causa.
  • L'art. 4 L. n. 260/1958 può operare come strumento di sanatoria degli errori di individuazione della parte pubblica anche in ipotesi diverse dalla mera erronea indicazione di un'articolazione interna dello Stato, quando il patrocinio sia affidato all'Avvocatura dello Stato e l'errore riguardi una diversa soggettività pubblica.
  • Se il giudizio è stato instaurato nei confronti di una parte necessaria diversa da quella errata o incompleta, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio anziché dichiarare immediatamente l'inammissibilità dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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