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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05829/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice e dei soci, recuperando IVA, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2013, sul presupposto che la società avesse partecipato a operazioni soggettivamente inesistenti con una cedente qualificata come "cartiera". La CTP aveva rigettato i ricorsi dei contribuenti, mentre la CTR del Lazio, riuniti gli appelli, aveva accolto l'impugnazione sia dichiarando il difetto di legittimazione passiva dei soci accomandanti per le riprese IVA, sia ritenendo che la società e il socio accomandatario avessero assolto l'onere di provare la propria inconsapevolezza della frode. In cassazione l'Agenzia ha dedotto tre censure di violazione di legge: 1) la CTR avrebbe dovuto considerare non contestata la natura fittizia del fornitore, da cui desumere una presunzione di consapevolezza della cessionaria con inversione dell'onere probatorio; 2) la CTR avrebbe valutato in modo frazionato gli indizi raccolti dall'Ufficio, anziché complessivamente; 3) la CTR avrebbe dato rilievo a elementi come consegna della merce, regolarità della contabilità e tracciabilità dei pagamenti, ritenuti irrilevanti ai fini della prova della buona fede del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché l'Agenzia non aveva indicato in quale fase del merito fosse emersa la pretesa non contestazione, né aveva trascritto gli atti difensivi da cui ricavare tale circostanza. Quanto ai restanti motivi, la Corte ha affermato che la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva correttamente valutato in modo globale il compendio istruttorio, ritenendo provata dalla contribuente la propria inconsapevolezza di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti. Ha inoltre osservato che la censura erariale mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La soccombenza dell'Agenzia, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha comportato la condanna alle spese, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha però ritenuto le censure, in parte, inammissibili e, in parte, infondate.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo fondato su una pretesa non contestazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non erano indicati né i passaggi processuali rilevanti né trascritte le difese utili a dimostrare la dedotta circostanza.

  • artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati dall'Ufficio a fondamento del recupero dell'IVA detratta in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha confermato il criterio per cui il contribuente può detrarre solo se prova la propria inconsapevolezza della frode e l'adozione della massima diligenza esigibile.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel riparto dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; spetta al contribuente provare di avere agito senza consapevolezza e con la diligenza richiesta.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per la prova presuntiva; la Corte ribadisce che l'Ufficio può dimostrare indiziariamente la frode e la consapevolezza del destinatario, mentre il contribuente deve fornire prova contraria.

  • art. 335 c.p.c.

    La CTR ha disposto la riunione degli appelli separatamente proposti, trattandosi di impugnazioni connesse.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche tramite presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode fiscale.
  • Il contribuente può superare la pretesa erariale solo dimostrando di aver agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
  • La regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti e la consegna della merce non sono, da sole, elementi decisivi per escludere la partecipazione consapevole a operazioni soggettivamente inesistenti.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura che richieda una nuova valutazione globale delle prove è inammissibile, perché tende a sostituire il giudizio di merito compiuto dal giudice di appello.
  • Il motivo di ricorso fondato su una presunta non contestazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare dove e quando la circostanza sia emersa nel processo e trascrivere gli atti pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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