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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 7244 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Piemonte sostenendo la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, e dell’art. 2082 c.c. Secondo l’Amministrazione, il contribuente avrebbe dovuto essere assoggettato all’IRAP perché si avvaleva, seppure part-time, di un dipendente al quale corrispondeva circa 5.700 euro annui. La questione riguardava quindi la sussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto dell’imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’esclusione dell’autonoma organizzazione e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP per le annualità non decadute. La Corte ha ritenuto che l’impiego di un collaboratore con mansioni meramente esecutive, entro una soglia non eccedente il normale supporto di segreteria, non integri di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione. Non sono state liquidate spese, poiché il resistente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    Il requisito dell’autonoma organizzazione costituisce presupposto impositivo dell’IRAP.

    L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività è svolta con un’autonoma organizzazione, valutata in concreto. Tale requisito ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre una soglia di normale supporto esecutivo o di segreteria.

  • Art. 2082 c.c.

    È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

    La norma è stata richiamata dall’Agenzia delle Entrate, ma la Corte ha applicato il più specifico criterio dell’autonoma organizzazione previsto dalla disciplina IRAP.

  • Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451

    Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: "a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive".

    La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la presenza di un collaboratore non determina automaticamente l’assoggettamento a IRAP: occorre verificare quantità, continuità e natura delle mansioni, oltre all’entità dei beni strumentali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per un professionista, l’IRAP non è dovuta automaticamente per il solo fatto di esercitare un’attività autonoma: è necessario dimostrare l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma e non meramente minimale.
  • L’utilizzo di un dipendente o collaboratore part-time con mansioni esclusivamente esecutive o di segreteria, e con compensi contenuti, può rientrare nella soglia del supporto minimo e non integrare autonomamente il presupposto dell’IRAP.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva: rilevano le mansioni del collaboratore, l’orario, il compenso, la continuità del rapporto, i beni strumentali e il ruolo effettivamente svolto dal professionista.
  • Nel caso dei medici convenzionati con il SSN, l’inserimento nell’organizzazione e negli interessi del SSN può escludere che l’attività sia caratterizzata da un’autonoma organizzazione propria, salvo ulteriori elementi organizzativi rilevanti.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve comunque rispettare i termini di decadenza applicabili alle singole annualità e documentare l’assenza di un’organizzazione eccedente il minimo indispensabile.

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