Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26899/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

I coniugi, destinatari di un decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali, avevano proposto opposizione chiedendo la revoca dell'ingiunzione e, in subordine, lo scomputo di quanto già versato. In primo grado il decreto era stato revocato solo in parte per l'importo pagato dopo il ricorso monitorio, ma l'opposizione era stata rigettata e gli opponenti condannati al residuo. In appello avevano dedotto un solo motivo, sostenendo che la delibera posta a fondamento dell'ingiunzione fosse nulla perché avrebbe disposto lavori su parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini, e che tale nullità dovesse essere rilevata d'ufficio. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione ritenendo la nuova deduzione inammissibile e l'atto di appello generico e non conforme all'art. 342 c.p.c., condannando inoltre gli appellanti ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: violazione di norme in tema di condominio e proprietà per omesso rilievo della nullità della delibera; violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale giudicato inammissibile/generico l'appello; violazione dell'art. 96 c.p.c. per la condanna per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha osservato che la censura sulla nullità della delibera era formulata in modo troppo generico e comunque richiedeva accertamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, tanto più in assenza di specifiche indicazioni sul contenuto delle delibere e sulla loro approvazione. Ha poi ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla non conformità dell'atto di appello all'art. 342 c.p.c., perché mancavano l'indicazione puntuale dei capi della decisione censurati, delle modifiche richieste, degli importi da scomputare e della fonte del controcredito. Infine ha reputato inammissibile anche il motivo sulla responsabilità aggravata, poiché mirava soltanto a ottenere una diversa valutazione di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è stata confermata perché la censura in cassazione tendeva a una rivalutazione del merito, non consentita.

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve indicare con precisione i capi impugnati, le censure mosse, le modifiche richieste e gli elementi necessari a rendere intelligibile la critica; in difetto, l'impugnazione è inidonea.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriormente dovuto nei casi previsti.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1108 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1109 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1137 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti, ma non decisivo nella ratio della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura in una richiesta di nuovo esame del merito, specie quando il motivo è formulato in modo generico e privo degli elementi fattuali indispensabili per la verifica della doglianza.
  • La deduzione della nullità di una delibera condominiale, per essere scrutinabile, deve essere sorretta da una precisa allegazione del contenuto della delibera, del suo iter approvativo e delle ragioni di nullità; non basta un richiamo astratto a lavori incidenti su proprietà esclusive.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la critica alla sentenza di primo grado deve essere specifica e intelligibile: occorre indicare i capi impugnati, le ragioni della censura, le modifiche richieste e, se del caso, i dati economici necessari a comprendere lo scorporo o il ridimensionamento della pretesa.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. resiste in cassazione quando la doglianza si risolve nella contestazione del giudizio di merito compiuto dal giudice di appello, senza denunciare un effettivo errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.