Cassazione Civile, Sentenza n. 23778/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava la rettifica della rendita catastale attribuita a un parco eolico: in particolare chiedeva che la torre (palo) eolica non fosse computata nella rendita catastale perché, ai sensi dell'art.1, comma 21, legge 208/2015, le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti) devono essere escluse dalla stima diretta. In primo grado il ricorso era stato accolto; la CTR di Basilicata invece aveva ritenuto la torre equiparabile a costruzione (per stabilità e ancoraggio al suolo) e l'aveva inclusa nella rendita. La società ha quindi impugnato in Cassazione deducendo cinque motivi, principalmente la violazione dell'art.1, comma 21, l.208/2015 e questioni relative a motivazione e valutazioni estimative (spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 21, l.208/2015), rilevando che l'orientamento consolidato è nel senso che le torri eoliche possono essere escluse dalla rendita se, pur ancorate al suolo, svolgono una funzione strumentale essenziale al processo produttivo (ossia sono impianti/macchinari e non semplici costruzioni di supporto). Perciò la sentenza della CTR è stata cassata solo per la parte relativa alla qualificazione catastale delle torri eoliche e la causa è stata rimessa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per riesaminare la rilevanza catastale delle torri alla luce dell'interpretazione fornita. Gli altri motivi (presunta carenza di motivazione e omessa pronuncia su voci stimative quali spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore) sono stati rigettati come infondati o inammissibili perché avrebbero richiesto un nuovo esame di merito su valutazioni estimative già compiute in doppio grado.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma distingue gli elementi da includere nella stima diretta (suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi) da quelli da escludere (componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo). L'elemento decisivo è la strumentalità al processo produttivo, non il mero ancoraggio o la solidità fisica: quindi torri eoliche possono essere escluse se risultano componenti funzionali/essenziali all'attività di produzione energetica.
Richiamato per inquadrare la precedente rilevanza catastale delle centrali elettriche e degli impianti produttivi, confermando che certe strutture prima erano considerate nella rendita delle centrali eoliche; tale quadro normativo è poi stato inciso dall'intervento dell'art.1, co.21 l.208/2015.
art.4 r.d.l. 652/1939 (nozione di immobile urbano)
Usato per inquadrare la nozione generale di immobile e di costruzione stabile rispetto alla quale si valuta la rilevanza catastale; tuttavia la legge 208/2015 opera una scelta sostanziale che può escludere dalla stima anche beni con aspetti 'immobiliari' se risultano impianti funzionali.
art.2, comma 3, DM 2.1.1998 n.28 (nozione di unità immobiliare)
Richiamato come parte del quadro tecnico-normativo del catasto e della definizione delle unità immobiliari utili per la valutazione catastale.
art.28, comma 2 del Regolamento catastale (criteri di stima diretta/costo di costruzione)
Norma regolamentare a cui si è fatto riferimento per il metodo di stima diretto (costo di costruzione) adottato dall'Agenzia: la CTR ha ritenuto lecita la metodologia e i dati utilizzati dall'Amministrazione, salvo la questione specifica delle torri eoliche.
art.111, comma 6 Cost.
Richiamato in tema di requisito minimo della motivazione delle sentenze: la motivazione deve consentire il controllo della logica giuridica e della decisione, ma nel caso in esame la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia omesso la motivazione in modo da invalidare la sentenza.
Massime di principio
- Per stabilire se una torre/palo eolico rientra nella rendita catastale va valutata la sua strumentalità al processo produttivo: se è componente essenziale e attiva della macchina per la produzione di energia, è esclusa dalla stima; se è mero supporto statico analogo a una costruzione, va inclusa.
- La circostanza che un manufatto sia saldamente ancorato al suolo o abbia consistenza volumetrica non è di per sé determinante: conta il rapporto funzionale rispetto al processo produttivo.
- In sede di merito il giudice deve compiere un accertamento tecnico-fattuale (sulla funzione effettiva della torre), avvalendosi della documentazione tecnica e di eventuali consulenze per verificare se la torre contribuisce attivamente alla produzione.
- Le circolari o prassi amministrative non possono prevalere sulla lettura normativa: l'art.1, co.21 l.208/2015 ha valore normativo e delimita l'esclusione catastale delle componenti impiantistiche.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione di merito (es. ricalcolo delle voci estimative) se la questione è puramente di fatto già decisa in doppio grado; i vizi di motivazione o omessa pronuncia richiedono che manchi del tutto il percorso logico-giuridico, non che si contesti la valutazione di merito.
- Per difendere efficacemente la posizione di esclusione dalle rendite, le parti dovrebbero produrre relazione tecnica dettagliata che spieghi la funzione della torre nel processo produttivo e dimostri la sua natura impiantistica rispetto alla mera funzione di supporto.
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