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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23775/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione alla cartella di pagamento per spese di giustizia (€124.298,77) oggetto di esecuzione; il ricorrente deduceva di aver già pagato una somma, contestava la solidarietà con gli altri imputati, denunciava vizi formali della cartella (mancata notifica del titolo e dell'invito al pagamento, mancanza di sottoscrizione e indicazione del responsabile, mancata relata), prescrizione e indebito arricchimento, e chiedeva ammissione di prove documentali e giuramento decisorio

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il terzo, quarto e quinto motivo, assorbito il sesto; ha però cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello con riferimento al secondo motivo (questione sulla persistenza del vincolo di solidarietà e sulla corretta applicazione dell'art. 535 c.p.p. e relativo giudicato), ritenendo che tale questione rientri nella competenza del giudice penale dell'esecuzione e non del giudice civile. Di conseguenza la parte della sentenza impugnata relativa a quel profilo è cancellata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti

Norme richiamate

  • art. 535, comma 2, c.p.p.

    La Corte evidenzia che la questione relativa alla persistenza del vincolo di solidarietà ex art. 535 comma 2 rientra nella cognizione del giudice dell'esecuzione penale; se la statuizione penale definisce il perimetro della condanna la relativa discussione può essere devoluta al giudice civile solo se limitata alla quantificazione contabile

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Richiamato in relazione al valore del giudicato che la Corte d'appello ha invocato per mantenere applicata la normativa previgente; la Cassazione però osserva che il sindacato sulla portata della statuizione penale compete al giudice penale dell'esecuzione

  • art. 212, d.P.R. n. 115/2002

    Norma che disciplina l'invito al pagamento prima della notifica della cartella; la mancata eccezione tempestiva è valutata come novità e, se non tempestivamente dedotta, inammissibile

  • art. 49, d.P.R. n. 602/1973

    Riferimento alla riscossione mediante ruolo: per la riscossione mediante ruolo la Corte conferma che non è richiesta la notifica del titolo esecutivo, e le apparenti contraddizioni della motivazione sono considerate refusi non incidenti sulla ratio decidendi

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato per la regola della tempestività delle eccezioni relative al quomodo dell'esecuzione forzata: molte doglianze sui vizi della cartella dovevano essere esperite nell'opposizione agli atti esecutivi entro i termini previsti

  • art. 615 c.p.c.

    Citato come rimedio (opposizione ex art.615) per le contestazioni 'squisitamente contabili' o di quantificazione, purché il perimetro della condanna penale non sia in discussione

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c.

    Norme di legittimità impugnativa valutate: la Corte ritiene molte censure inammissibili per vizio di novità, difetto di decisività o per essere questioni riservate al giudice penale

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Fondamento legale per la cassazione senza rinvio per le parti della decisione che non potevano essere decise dal giudice civile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Riferimento amministrativo-processuale relativo al contributo unificato dovuto, rilevato dalla Corte in relazione alla data del ricorso

Massime di principio

  • Se si contesta la reale portata o perimetro di una condanna penale (es. sussistenza del vincolo di solidarietà tra imputati), la competenza è del giudice penale dell'esecuzione e la domanda non deve essere proposta in sede civile
  • Le contestazioni di natura 'squisitamente contabile' o di mera quantificazione, quando il perimetro della condanna penale non è in discussione, possono essere dedotte davanti al giudice civile con opposizione ex art. 615 c.p.c.
  • I vizi relativi al 'quomodo' della riscossione (es. modalità di notifica della cartella, vizi formali della cartella, invito al pagamento) vanno generalmente sollevati nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., osservando i termini previsti; eccezioni sollevate tardivamente sono inammissibili
  • Apparenze contraddittorie nella motivazione che non incidono sulla ratio decidendi possono essere considerate refusi e non determinano l'annullamento della decisione se il percorso motivazionale complessivo è chiaro
  • Quando si intende ottenere prove (giuramento decisorio, l'ordine di esibizione di documenti) a sostegno di pagamenti fatti da terzi o di presunti indebiti arricchimenti, è necessario valutare preliminarmente la competenza e la rilevanza della questione rispetto al perimetro della condanna penale

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