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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23761/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso con cui l'Agenzia ha rettificato la rendita catastale proposta dalla società per un parco eolico (Provincia di Potenza). La questione centrale riguardava se le torri/pali eolici debbano essere computati nella stima diretta della rendita catastale (come costruzioni) o siano invece esclusi in quanto macchinari/impianti funzionali al processo produttivo ai sensi dell'art.1, comma 21, legge 208/2015. In primo grado il ricorso era stato accolto; la Commissione regionale (CTR Basilicata) in appello ha ritenuto le torri assimilabili a costruzioni e ha accolto l'appello dell'Agenzia. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della società, riconoscendo che, alla luce dell'art.1, comma 21, legge 208/2015 e della giurisprudenza consolidata, la rilevanza catastale delle torri eoliche va valutata in funzione della loro strumentalità al processo produttivo: se la torre è componente essenziale e funzionale alla produzione di energia (non mera funzione passiva di supporto) deve essere esclusa dalla rendita catastale come macchinario/impianto. Per questo motivo la sentenza della CTR è stata cassata sul punto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per riesaminare la rilevanza catastale delle torri eoliche e rideterminare la rendita. Sono stati invece respinti gli altri motivi della società relativi a presunti vizi di motivazione, di eccessiva valutazione del terreno, delle fondazioni e delle voci di costo (spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore): la Cassazione ha ritenuto che tali questioni costituiscono valutazioni di merito già adeguatamente motivate dalla CTR e non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha disposto altresì che la CTR di rinvio decida sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art.1, comma 21

    «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»

    La norma delimita la base di stima catastale includendo suolo e costruzioni ma escludendo gli impianti funzionali al processo produttivo; pertanto la rilevanza catastale delle torri eoliche dipende dalla loro strumentalità ed essenzialità nella produzione di energia, non dal solo ancoraggio al suolo o dalla consistenza fisica.

  • R.D.L. 21 dicembre 1939, n. 652, art.4

    Cornice normativa storica sulla nozione di 'immobile urbano' che sottende la disciplina catastale; utile per inquadrare cosa rientri tradizionalmente nella rendita.

  • Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, art.2, co.3

    Definisce la nozione di unità immobiliare nel contesto catastale, richiamata nel ragionamento sulla qualificazione dei manufatti e dei componenti degli impianti.

  • Regolamento catastale, art.28, comma 2

    Indica i criteri di stima diretta e il riferimento al costo di costruzione a nuovo, utilizzati dall'amministrazione per determinare la rendita e valutati dal giudice di merito.

  • Circolari e note amministrative (Circolare Agenzia del Territorio 6/2012; Circolare Agenzia delle Entrate 2/E/2016; Nota Direzione Centrale Catasto n.60244/2016; Circolare 27/E/2016)

    Documentazione di prassi che in alcuni passaggi aveva incluso le strutture di sostegno degli aerogeneratori nella nozione di costruzione; la Corte sottolinea però che la norma sopravvenuta (l.208/2015) fissa il criterio decisivo da interpretare e applicare.

  • Codice di procedura civile, art.360 (motivi di cassazione)

    Fondamento procedurale dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, motivazione, omessa pronuncia) utilizzati dalla società nel ricorso.

  • Costituzione, art.111, comma 6

    Principio sul minimo costituzionale della motivazione delle sentenze; richiamato nel controllo sulla adeguatezza della motivazione della CTR e nella valutazione dei vizi di motivazione/omessa pronuncia.

Massime di principio

  • La qualificazione catastale delle torri/pali eolici si basa sulla loro strumentalità al processo produttivo: se sono componenti essenziali e funzionali alla produzione di energia vanno escluse dalla rendita come macchinari/impianti ai sensi dell'art.1, comma 21, l.208/2015, indipendentemente dall'ancoraggio al suolo.
  • Il semplice ancoraggio o la consistenza volumetrica/stabilità di una struttura non sono di per sé sufficienti a farla rientrare nella base imponibile catastale se essa è strumentale al ciclo produttivo.
  • Spetta al giudice di merito l'accertamento tecnico/estimativo sulla funzione effettiva della torre (supporto passivo vs componente attiva/essenziale del sistema di produzione) e tale valutazione non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Le prassi e le circolari amministrative possono orientare, ma non prevalgono sulla lettera e sulla ratio della norma sopravvenuta (art.1, comma 21 l.208/2015); è dunque essenziale riferirsi al principio legislativo di esclusione degli impianti funzionali.
  • Le censure sulla motivazione e sull'omessa pronuncia richiedono in cassazione che sussista un vizio formale o un'assenza di logica tale da impedire il sindacato di legittimità; non sono ammesse semplici richieste di rinnovazione del giudizio di merito su valori e stime già documentati.
  • Per difendere efficacemente la qualificazione delle torri come impianti va prodotta documentazione tecnico-funzionale (relazioni tecniche, progetto esecutivo, analisi di funzionamento) che dimostri la partecipazione attiva della struttura al processo di aerogenerazione.

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