Cassazione Civile, Sentenza n. 23773/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva promosso un giudizio ex art. 548 c.p.c. per ottenere l'accertamento della quantità del credito vantato dalla terza pignorata Cinzia Calcabrina nel procedimento di pignoramento N. 1487/2010 R.G.E., lamentando che la Calcabrina non aveva reso la dichiarazione di quantità in quella procedura. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo che, in via di fatto, la Calcabrina avesse già reso una dichiarazione positiva in altra procedura (N. 1488/2010 R.G.E.) poi riunita, così escludendo l'interesse dell'istante. In appello la Tralicci perse e fu condannata alle spese e al risarcimento per lite temeraria in favore sia di Allianz sia della Calcabrina. Con ricorso per cassazione la Tralicci dedusse tre motivi: (1) violazione di norme processuali e principio di autonomia dei procedimenti esecutivi riuniti, sostenendo che l'esistenza di una dichiarazione in altra procedura non escludeva l'interesse a ottenere accertamento nella procedura originaria; (2) vizio nella liquidazione delle spese (condanna anche in favore di Allianz, estranea all'accertamento) e mancata valutazione di circostanze determinanti; (3) illegittima condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.). Allianz resistette e chiese il rigetto. Il P.G. chiese il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per deficit espositivo ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: la ricorrente non ha sufficientemente e specificamente allegato nel ricorso se e in quale misura avesse tempestivamente impugnato la statuizione del Tribunale relativa al presunto difetto d'interesse (pregiudiziale rispetto alle questioni di spese e lite temeraria), né ha fornito i fatti necessari a consentire alla Corte di valutare la 'vitalità' delle censure. Il Collegio ha inoltre respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata da Allianz relativa alla mancata produzione della copia conforme della sentenza impugnata, rilevando la tempestività della notifica. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di Allianz S.p.A., liquidate in € 1.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge; nulla statuendo nei confronti della Calcabrina, che non si è difesa. La Corte ha inoltre richiamato l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 (contributo unificato).
Norme richiamate
art. 548 c.p.c.
Norma che disciplina il giudizio per ottenere l'accertamento della quantità dovuta dal terzo pignorato; la Corte ricorda che l'interesse dell'istante a promuovere tale azione è elemento sostanziale da allegare e dimostrare nel ricorso di cassazione se posto a fondamento dei motivi
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento dell'inammissibilità per difetto espositivo del ricorso; la Corte lo applica per dichiarare il ricorso inammissibile quando il ricorso non consente di percepire in modo chiaro il fatto sostanziale e la rilevanza delle censure, impedendo alla Corte di valutare la 'vitalità' delle questioni proposte
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato come riferimento alle censure di violazione di norme e omessa valutazione di circostanze determinanti; la Corte verifica se i motivi siano formulati nei termini richiesti per essere esaminati ai sensi di tali lettere
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Norma richiamata dalla resistente per eccepire improcedibilità per mancata produzione della copia conforme della sentenza impugnata; la Corte ha rigettato l'eccezione alla luce della tempestività della notificazione dalla pubblicazione
art. 96 c.p.c.
Norma sulla responsabilità per lite temeraria; la Corte ha valutato che la contestazione di tal condanna era connessa alla pregiudiziale mancanza di interesse e che, dato il difetto espositivo del ricorso, la censura non era esaminabile
art. 100 c.p.c.
Richiamato quale riferimento alla declaratoria di inammissibilità/assenza di interesse: la Corte osserva che la ricorrente non ha specificato se avesse impugnato la statuizione del Tribunale sul difetto d'interesse, questione pregiudiziale ai fini delle spese e della lite temeraria
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte prende atto dell'applicabilità della disposizione che richiede alla ricorrente il versamento di un ulteriore importo pari al contributo dovuto per il ricorso
art. 91, 92, 100, 112, 115, 116, 493, 498, 500, 523, 524, 550, 561, 629 c.p.c.; art. 2913 c.c.
Numerose norme richiamate nei motivi da parte della ricorrente (o in motivazione) concernenti procedure esecutive, competenze, riunione di procedimenti e violazioni processuali; la Corte non è entrata nel merito sostanziale di tali deduzioni per effetto dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione è essenziale che il ricorso contenga un'esposizione chiara, completa e specifica dei fatti e degli atti impugnati: le lacune espositive che impediscono alla Corte di valutare la rilevanza e la 'vitalità' delle censure determinano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- Non è possibile colmare deficienze del ricorso con la lettura della sentenza impugnata o del controricorso: il requisito di esposizione è assolutamente personale all'atto introduttivo e la Cassazione non può basarsi su atti altrui per sanare carenze del ricorso
- Quando si impugna una statuizione relativa all'interesse processuale (es. mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c.), è fondamentale indicare espressamente se e come si è impugnata quella statuizione nei gradi precedenti, poiché può avere carattere pregiudiziale rispetto ad altre censure (spese, responsabilità per lite temeraria)
- Se si promuove un giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. in presenza di procedimenti esecutivi riuniti, chi impugna deve spiegare perché la dichiarazione resa in una procedura non preclude l'interesse a ottenere l'accertamento nell'altra (ad es. eventi interruttivi, sospensioni, decisioni del giudice dell'esecuzione): la mera affermazione di autonomia non è sufficiente
- La mancata produzione della copia conforme della sentenza impugnata può essere eccepita dall'altra parte ma va valutata con attenzione rispetto ai termini di notificazione: se la notifica è tempestiva rispetto alla pubblicazione, l'eccezione di improcedibilità può essere rigettata
- Le spese di lassazione e l'eventuale condanna per lite temeraria seguono la soccombenza; chi impugna deve quindi curare l'onere di allegazione per evitare condanne per soccombenza o per lite temeraria e la conseguente liquidazione delle spese in favore della controparte
- Nella preparazione del ricorso per cassazione è opportuno allegare e documentare tutti gli elementi fattuali decisivi (ordini, ordinanze di riunione, esiti di altri pignoramenti, sospensioni) perché la Corte non può integrare i fatti mancanti e non esamina questioni la cui rilevanza non risulta dal ricorso stesso
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