Sentenza n. 3369/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso avverso il diniego di una sessione supplementare delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo un error in iudicando ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione a un asserito errore di fatto. La controversia originaria riguardava il diniego ministeriale dell’istanza con cui la candidata aveva chiesto una speciale sessione supplementare per sostenere le prove scritte di diritto penale e diritto amministrativo del concorso per magistrato ordinario, dopo avere partecipato alla prova di diritto civile e non avere preso parte alle successive prove, ritenendo insufficienti le misure predisposte a tutela delle proprie condizioni di salute. La ricorrente ha sostenuto che la sentenza revocanda avesse erroneamente percepito le risultanze processuali, ritenendo esistenti circostanze insussistenti, e che si fosse basata su documentazione depositata tardivamente dal Ministero in primo grado. In particolare, ha contestato la valutazione relativa alle misure che le avrebbero consentito di utilizzare il microinfusore e il sensore glicemico e di usufruire di sessanta minuti aggiuntivi per la consegna dell’elaborato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso, anzitutto, che l’eventuale tardività del deposito documentale dell’amministrazione integri un errore revocatorio: la violazione delle regole processuali sulla ritualità dei mezzi istruttori non può essere fatta valere con la revocazione se non viene indicato un errore di percezione fattuale. Inoltre, l’amministrazione ha l’obbligo di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e gli altri documenti utili, mentre il giudice amministrativo dispone di ampi poteri istruttori d’ufficio e può ordinare l’esibizione o acquisire chiarimenti e informazioni. La Corte ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio richiede: una pura errata o omessa percezione materiale degli atti, relativa a un punto non controverso e non motivato nella decisione, nonché la decisività dell’errore; esso deve essere immediatamente rilevabile e non richiedere valutazioni interpretative. Non rientrano invece nella revocazione l’erroneo o incompleto apprezzamento delle prove, l’anomalia del ragionamento probatorio, l’erronea interpretazione delle norme o il difetto di motivazione, poiché tali censure trasformerebbero la revocazione in un ulteriore grado di giudizio. Nel caso concreto, la questione relativa all’uso del presidio medico e alle misure organizzative predisposte era controversa ed era stata esaminata e motivata diffusamente nella sentenza revocanda. La censura mirava quindi a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non denunciava un concreto travisamento percettivo di un fatto oggettivo. Le spese sono state compensate, anche in ragione della costituzione del Ministero mediante memoria di stile.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è disciplinata in collegamento con i motivi previsti dall’art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio riguarda la falsa percezione materiale degli atti processuali, su un punto non controverso e decisivo, non l’erronea valutazione delle prove o l’interpretazione giuridica.
art. 46 c.p.a.
sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso
Il termine per il deposito degli atti e documenti dell’amministrazione non determina, secondo la decisione, decadenza o preclusione automatica quanto all’acquisizione della documentazione, potendo il giudice disporne l’esibizione.
art. 63, commi 1 e 2, c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo poteri istruttori d’ufficio, inclusa la possibilità di chiedere chiarimenti e disporre l’esibizione di documenti.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di richiedere alle parti informazioni e chiarimenti nell’ambito dell’istruttoria.
art. 65, commi 2 e 3, c.p.a.
Rientra nel quadro dei poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo, funzionali alla completezza dell’istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Impone l’oscuramento dei dati identificativi e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, giustificando l’oscuramento disposto dalla sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre alla disciplina della protezione dei dati relativi alla salute e al conseguente oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione consiste in una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un fatto documentale inesistente o a ignorare un fatto documentale provato; deve riguardare un punto non controverso, non espressamente motivato, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile senza indagini interpretative.
- Non è proponibile con la revocazione la censura relativa all’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio: tali doglianze configurano, al più, un errore di giudizio e non possono trasformare la revocazione in un ulteriore grado di merito.
- L’erronea interpretazione delle norme giuridiche e il difetto di motivazione della sentenza esulano dall’errore di fatto revocatorio; l’omessa pronuncia può rilevare solo quando dalla sentenza risulti una totale mancanza di esame della censura o dell’eccezione, non quando la questione sia stata esaminata in modo ritenuto insufficiente.
- La tardiva produzione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento o di documenti utili non determina automaticamente decadenza o preclusione istruttoria; il giudice amministrativo conserva ampi poteri officiosi e può ordinare l’esibizione o acquisire chiarimenti, anche per colmare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato e assicurare la completezza dell’istruttoria.
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