Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza di questo tribunale 27 ottobre 2016 n. 651, con la quale è stata annullata la delibera del Consiglio comunale di Frosinone n. 40 del 23 luglio 2015.

Giustizia amministrativa201700481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza che aveva annullato una delibera consiliare comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, 27 ottobre 2016, n. 651, con la quale era stata annullata una delibera del Consiglio comunale di Frosinone. Dopo l’accoglimento del ricorso con sentenza del 31 ottobre 2017, n. 542, il commissario ad acta ha depositato un’istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta. Con una precedente ordinanza istruttoria il Tribunale aveva ordinato al commissario di depositare il messaggio PEC del 1° dicembre 2020, con cui sarebbe stata chiesta la liquidazione del compenso, corredato dalle ricevute di accettazione e consegna generate automaticamente dal sistema di posta elettronica. Il deposito effettuato non ha adempiuto all’incombente, poiché consisteva nella mera fotoriproduzione della schermata di un portale regionale, diversa dalla documentazione richiesta. Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario acquisire copia in formato PDF del messaggio PEC e delle ricevute, con attestazione di conformità agli originali.

La decisione

Il TAR ha rinnovato l’incombente istruttorio a carico del commissario ad acta, ordinandogli di depositare il messaggio PEC del 1° dicembre 2020 e le relative ricevute di accettazione e consegna, in formato PDF e con attestazione di conformità agli originali. Ha avvertito che, in caso di ulteriore mancato adempimento, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., sarà considerato definitivamente accertato che il messaggio del 1° dicembre 2020 non è mai stato inviato all’indirizzo PEC del Tribunale abilitato alla ricezione degli atti destinati al fascicolo processuale telematico. La trattazione dell’istanza di liquidazione del compenso commissariale è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026. Non è stata ancora decisa nel merito la spettanza o la quantificazione del compenso.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, nel caso concreto, ha preannunciato che l’ulteriore mancata produzione della documentazione richiesta comporterà l’accertamento definitivo del fatto che il messaggio PEC non è stato inviato all’indirizzo abilitato del Tribunale.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone il deposito di un messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e consegna, la mera riproduzione di una schermata proveniente da un portale diverso non costituisce adempimento dell’ordine istruttorio; occorre produrre il messaggio e le ricevute generate dal sistema di posta elettronica, con attestazione della loro conformità agli originali.
  • Nel giudizio amministrativo, l’ulteriore mancato adempimento a un ordine istruttorio può consentire al giudice, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., di considerare definitivamente accertato il fatto oggetto della prova non fornita, quando tale conseguenza sia espressamente preannunciata nell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.