Ordinanza n. 119/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento -del decreto di determinazione stipendiale M_D A76A549 DE 12024 0000078 2024-04-03, emesso nei confronti del ricorrente dal Centro Nazionale Amministrativo Esercito Ufficio Trattamento Economico di Attività; -del relativo prospetto di conguaglio delle competenze dovute a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 11163/2023, notificati in data 16.10.2024; -di ogni altro atto e/o documento antecedente e/o conseguente direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con i provvedimenti impugnati che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di determinazione stipendiale e prospetto di conguaglio adottati in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 11163/2023
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di determinazione stipendiale e il relativo prospetto di conguaglio, sostenendo che il Ministero della Difesa non avrebbe correttamente ricostruito il trattamento economico spettantegli in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 11163/2023, che gli aveva riconosciuto il diritto all'abbreviazione di due anni dell'anzianità agli effetti stipendiali ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928. La controversia è stata qualificata dal Collegio come sostanzialmente inerente alla violazione o elusione del giudicato. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso per difetto di competenza funzionale del giudice adito e ha disposto l'avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. a), e 113, comma 1, c.p.a., l'azione di ottemperanza deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire. Poiché la sentenza del Consiglio di Stato n. 11163/2023 aveva riformato la pronuncia di primo grado, la competenza per l'ottemperanza spetta funzionalmente al Consiglio di Stato. Il Collegio ha inoltre richiamato l'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., secondo cui il giudice dell'ottemperanza dichiara nulli gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, nonché l'art. 14, comma 3, c.p.a., che qualifica come funzionalmente inderogabile la competenza nei giudizi di ottemperanza. Il TAR ha quindi riservato la decisione e assegnato alle parti quindici giorni per depositare memorie limitate alla questione officiosamente rilevata, precisando che il ricorrente aveva già adito il Consiglio di Stato per la medesima vicenda.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni sulle questioni rilevate d'ufficio, quando intenda porle a fondamento della decisione.
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
(...) al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta
Individua nel giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire il giudice competente per l'azione di ottemperanza.
art. 113, comma 1, c.p.a.
(...) al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta
Concorre a radicare la competenza sull'ottemperanza presso il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di dichiarare nulli gli atti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 14, comma 3, c.p.a.
La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13
Qualifica come funzionalmente inderogabile la competenza nei giudizi di ottemperanza.
artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928
Prevedono il beneficio dell'abbreviazione di due anni dell'anzianità agli effetti della determinazione dello stipendio, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del Consiglio di Stato richiamata nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza del Consiglio di Stato riforma, anche parzialmente, una sentenza di primo grado, l'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'attuazione della pronuncia riformatrice deve essere proposta davanti al Consiglio di Stato quale giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire.
- La competenza nei giudizi di ottemperanza è funzionale e inderogabile; il giudice territorialmente adito non può conoscerne in via ordinaria quando la legge individua il giudice competente secondo criteri diversi da quelli territoriali.
- La controversia con cui si contesta che l'amministrazione abbia dato corretta esecuzione a una sentenza passata in giudicato, denunciando la violazione o elusione del giudicato, appartiene al giudizio di ottemperanza e non a un'autonoma azione di annullamento davanti al giudice territorialmente competente.
- Prima di decidere su una questione rilevata d'ufficio che possa determinare l'esito del giudizio, il giudice deve assegnare alle parti un termine per depositare memorie limitate a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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