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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di compatibilità ambientale relativo a un impianto fotovoltaico da 39,25 MWp, integrato con un sistema di accumulo da 20 MW, e alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale di compatibilità ambientale e il relativo parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, adottati nell’ambito della valutazione ambientale di un progetto fotovoltaico da realizzarsi nei territori comunali di Miglionico, Pomarico e Grottole, all’interno dell’area SIN Valbasento. Il testo non espone i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La società proponente si è costituita come controinteressata e ha sollevato eccezioni preliminari, il cui esame è stato espressamente riservato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare, allo stato, né le eccezioni preliminari della controinteressata né le questioni di merito del ricorso. Ha ritenuto privo di attualità il pericolo dedotto, poiché il pregiudizio prospettato sarebbe destinato a concretizzarsi nella fase di esecuzione dei lavori, mentre il procedimento per l’adozione del provvedimento autorizzatorio propedeutico alla realizzazione dell’impianto risultava ancora in itinere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; il TAR ha escluso, allo stato, l’attualità del pericolo prospettato e ha quindi respinto la richiesta di sospensione.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pericolo allegato è meramente eventuale e destinato a verificarsi solo in una fase successiva, qualora il procedimento amministrativo propedeutico all’esecuzione dell’intervento non sia ancora concluso.
  • La pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio necessario alla realizzazione dell’opera può escludere, allo stato, l’attualità del periculum in mora riferito all’esecuzione dei lavori.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto di attualità del pericolo non comporta, di per sé, una decisione sulle eccezioni preliminari o sulla fondatezza dei motivi di merito, che restano impregiudicati.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelare
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzione

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