Tribunale, Sentenza T-323/16
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 28 novembre 2019. — Banco Cooperativo Español, SA contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione dell’SRB relativa ai contributi ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Procedimento di adozione della decisione. — Causa T-323/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità dell’SRB, riconoscendo che la banca era direttamente e individualmente interessata dalla decisione sui contributi ex ante 2016. Nel merito, ha rilevato che la decisione non risultava regolarmente autenticata e che il procedimento di adozione presentava più irregolarità sostanziali, specie quanto ai termini e alla prova del consensus. Per tali ragioni la decisione è stata annullata nei confronti della ricorrente.
Annullamento della decisione SRB sui contributi ex ante 2016 al Fondo di risoluzione unico per difetto di autenticazione e gravi irregolarità nel procedimento di adozione.
La questione giuridica
Nel ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, il Tribunale ha dovuto stabilire: se la decisione dell’SRB che fissa i contributi ex ante 2016 fosse impugnabile e direttamente/individualmente incidente sulla banca; se la decisione fosse validamente autenticata; e se il procedimento di adozione mediante procedura scritta elettronica e consensus rispettasse le forme sostanziali previste dalle regole di procedura dell’SRB.
Principio di diritto
La decisione dell’SRB che fissa i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico è impugnabile dalle banche interessate, che ne sono direttamente e individualmente incise anche se la notificazione formale avviene tramite le autorità nazionali di risoluzione; tuttavia, in mancanza di una regolare autenticazione dell’atto e in presenza di gravi irregolarità nel procedimento di adozione, in particolare nel ricorso a una procedura scritta elettronica senza adeguata prova della previa conoscenza del progetto da parte di tutti i membri dell’organo competente e senza rispetto dei termini procedurali, la decisione deve essere annullata per violazione di forme sostanziali.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 16
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, articolo 24
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 28, 89, 91, 92, 103
- Regole di procedura dell’SRB in sessione esecutiva, articoli 7, 9 e 15
- Regolamento (UE) n. 1093/2010
Annullamento della decisione SRB sui contributi ex ante 2016 al Fondo di risoluzione unico
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da un ente creditizio spagnolo contro la decisione dell’SRB che fissava i contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico. Il Tribunale affronta dapprima la ricevibilità del ricorso e poi, d’ufficio, la questione delle forme sostanziali e dell’autenticazione della decisione.
Fatti e procedimento principale
Banco Cooperativo Español, SA, ente stabilito in uno Stato membro partecipante, aveva ricevuto dall’autorità nazionale di risoluzione spagnola una richiesta di informazioni ai fini del calcolo del contributo ex ante 2016. Successivamente l’SRB, in sessione esecutiva, adottava il 15 aprile 2016 la decisione SRB/ES/SRF/2016/06, con cui fissava gli importi dovuti dai singoli enti, inclusa la ricorrente. L’autorità spagnola comunicava poi alla banca l’importo da versare.
Quadro normativo rilevante
La causa si colloca nel meccanismo di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014. Il Fondo di risoluzione unico è finanziato dai contributi ex ante degli enti, calcolati annualmente dall’SRB ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione e con riferimento anche alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento delegato (UE) 2015/63. Rilevano inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 e le regole di procedura dell’SRB in sessione esecutiva, in particolare l’articolo 9 sul procedimento scritto.
Questioni preliminari: ricevibilità del ricorso
L’SRB eccepiva che il ricorso fosse in realtà rivolto contro l’atto dell’autorità nazionale spagnola e, in ogni caso, che la decisione dell’SRB non producesse effetti giuridici diretti sulla banca. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un soggetto non destinatario può impugnare un atto che lo riguarda direttamente e individualmente, purché produca effetti giuridici vincolanti.
Ragionamento sulla ricevibilità
Il Tribunale osserva che l’SRB è l’autore della decisione che calcola e approva i contributi individuali, mentre le autorità nazionali di risoluzione sono tenute a riscuotere le somme senza margine discrezionale. Ne consegue che la decisione dell’SRB è definitiva, non meramente preparatoria, e incide direttamente sulla posizione giuridica degli enti interessati. Inoltre, la decisione identifica nominativamente ciascun ente e fissa il relativo contributo, sicché sussiste anche l’incidenza individuale. L’argomento secondo cui il ricorso sarebbe stato diretto contro l’atto dell’autorità spagnola viene respinto perché dall’atto introduttivo emerge con chiarezza che la banca chiedeva l’annullamento della decisione dell’SRB.
Autenticazione della decisione: violazione di forma sostanziale
Il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo cui l’autenticazione dell’atto è una forma sostanziale essenziale per la certezza del diritto, poiché consente di fissare il testo effettivamente adottato dall’organo competente. La mancanza di autentica regolare comporta l’annullamento senza necessità di provare un danno specifico.
Nel caso concreto, il testo della decisione era stato prodotto come scansione PDF di un documento firmato, ma l’allegato essenziale contenente gli importi dei contributi era stato prodotto solo come generazione digitale PDF priva di elementi idonei a garantirne l’autenticità. Le successive spiegazioni dell’SRB, fondate su e-mail e su un file TXT contenente un valore hash, non dimostravano l’esistenza di una firma elettronica valida sull’allegato, né collegavano in modo oggettivo e indissociabile il file prodotto al documento effettivamente adottato. Il Tribunale conclude quindi che il requisito di autenticazione non era soddisfatto.
Irregolarità del procedimento di adozione
Il Tribunale esamina poi, ad abundantiam, il procedimento scritto elettronico seguito dall’SRB. Dalle e-mail prodotte emerge che il termine per l’approvazione del progetto era stato fissato a meno di due giorni lavorativi, in contrasto con la regola ordinaria dei cinque giorni lavorativi prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, delle RPSE, senza alcuna motivazione dell’urgenza. Inoltre, il termine per l’eventuale opposizione iniziale risultava incompatibile con il periodo di 48 ore previsto dall’articolo 9, paragrafo 1.
Il Tribunale rileva ulteriori criticità: l’SRB non dimostrava che tutti i membri della sessione esecutiva avessero effettivamente preso conoscenza del progetto modificato, condizione necessaria in un procedimento per consensus; alcune e-mail non erano state inviate a tutti i membri; e l’organo aveva avviato un consenso tacito in presenza di un errore di calcolo e di un allegato modificato. Il Tribunale sottolinea anche la divergenza tra i formati dei file sottoposti a approvazione (PDF e poi XLSX), con conseguenze rilevanti sulla verificabilità del calcolo.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale annulla la decisione dell’SRB nella parte in cui riguarda Banco Cooperativo Español, SA. Quanto alle spese, ciascuna parte principale sopporta le proprie spese e la Commissione, interveniente, sopporta le proprie.
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