Tribunale, Sentenza T-365/16
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 28 novembre 2019. — Portigon AG contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione dell’SRB relativa ai contributi ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Procedimento di adozione della decisione – Obbligo di motivazione. — Causa T-365/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato le decisioni dell’SRB che avevano fissato e poi rettificato il contributo ex ante 2016 dovuto da Portigon AG al Fondo di risoluzione unico. Ha ritenuto, anzitutto, che la ricorrente fosse direttamente e individualmente interessata e dunque legittimata a ricorrere, ma ha poi constatato la mancanza di regolare autenticazione delle decisioni, varie irregolarità nel procedimento scritto di adozione e un’insufficiente motivazione. Per questo non ha esaminato nel merito tutti i motivi sostanziali dedotti dalla ricorrente.
Annullamento delle decisioni dell’SRB sui contributi ex ante 2016 al Fondo di risoluzione unico per difetto di autenticazione, irregolarità procedurali nell’adozione e insufficienza di motivazione
La questione giuridica
Nel ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, il Tribunale è stato chiamato a decidere se le decisioni dell’SRB che fissavano e rettificavano il contributo ex ante 2016 della ricorrente fossero impugnabili e, nel merito, se fossero affette da vizi di autenticazione, da violazioni delle regole procedurali interne di adozione mediante procedimento scritto e da insufficiente motivazione.
Principio di diritto
Le decisioni dell’SRB che determinano i contributi ex ante dovuti dagli enti al Fondo di risoluzione unico sono impugnabili dai singoli enti perché li riguardano direttamente e individualmente; tuttavia esse devono essere regolarmente autenticate e adottate nel rispetto delle forme sostanziali previste dalle regole procedurali interne. Se l’istituzione non prova l’autenticazione del testo e dei suoi allegati essenziali, e se il procedimento scritto è svolto in violazione delle regole su termini, conoscenza del progetto da parte di tutti i membri e raccolta del consensus, il giudice dell’Unione deve annullare le decisioni; inoltre, nel caso concreto, la motivazione era insufficiente perché non permetteva di ricostruire in modo chiaro il calcolo del contributo e i suoi passaggi intermedi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 298 TFUE
- Articolo 67 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regole di procedura dell’SRB in sessione esecutiva (RPSE)
Annullamento delle decisioni SRB sui contributi ex ante 2016 al Fondo di risoluzione unico
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Portigon AG contro due decisioni dell’SRB concernenti i contributi ex ante dovuti per il 2016 al Fondo di risoluzione unico. Il Tribunale affronta preliminarmente la ricevibilità e, soprattutto, la regolarità formale dell’adozione delle decisioni e la loro motivazione.
Fatti e svolgimento del procedimento
Portigon AG, già WestLB AG, era un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante. A seguito della ristrutturazione di WestLB, parte delle attività e dei portafogli era stata trasferita all’EAA; il portafoglio di strumenti derivati OTC era stato oggetto di trasferimento economico, non reale.
Nel gennaio 2016 la ricorrente aveva presentato la propria dichiarazione ai fini del contributo ex ante per il 2016. Successivamente, l’FMSA aveva comunicato di avere consultato l’SRB e di ritenere corretti taluni dati dichiarati dalla banca. L’SRB adottava quindi la prima decisione il 15 aprile 2016 e, il 20 maggio 2016, una seconda decisione di rettifica/adeguamento, entrambe poi comunicate alla banca tramite gli avvisi di riscossione nazionali.
Normativa rilevante
Il Tribunale inquadra la controversia nel meccanismo di risoluzione unico disciplinato dal regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare dagli articoli 67, 69 e 70. Richiama inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, la direttiva 2014/59/UE e il regolamento delegato (UE) 2015/63, che dettagliano il metodo di calcolo dei contributi ex ante. Sul piano processuale rilevano l’articolo 263 TFUE, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 298 TFUE, oltre alle RPSE dell’SRB.
Ricevibilità del ricorso
L’SRB sosteneva che le decisioni non producessero effetti giuridici diretti verso gli enti, poiché l’obbligo di pagamento sorgerebbe solo con l’atto nazionale di riscossione. Il Tribunale respinge l’eccezione: l’SRB è l’autore del calcolo e della decisione finale sui contributi, mentre le ANR sono tenute in modo automatico a riscuotere gli importi stabiliti, senza potere discrezionale.
Il Tribunale afferma quindi che le decisioni, pur non essendo formalmente indirizzate alle banche, riguardano gli enti in modo diretto e individuale, perché ciascun contributo è fissato nominativamente e perché la decisione produce effetti giuridici immediati sulla loro situazione, senza necessità di intermedia discrezionalità nazionale.
Autenticazione delle decisioni: forma sostanziale mancante
Il Tribunale esamina d’ufficio l’autenticazione, qualificandola come forma sostanziale essenziale per la certezza del diritto. Rileva che il testo delle decisioni impugnate era stato prodotto come scansione di un documento firmato, ma gli allegati, che contenevano gli importi dei contributi, erano stati prodotti solo in forma di file PDF generati digitalmente, senza elementi idonei a garantirne l’autenticità.
L’SRB aveva poi sostenuto che le decisioni fossero state adottate mediante procedimento scritto elettronico e che gli allegati fossero stati firmati elettronicamente. Tuttavia, non aveva prodotto certificati di firma elettronica, ma solo file TXT con valori hash, insufficienti a provare la firma e comunque non collegati in modo oggettivo e indissociabile agli allegati. Il Tribunale conclude che le decisioni non erano regolarmente autenticate e che ciò imponeva l’annullamento.
Irregolarità del procedimento scritto di adozione
Pur essendo già sufficiente il vizio di autenticazione, il Tribunale affronta anche il nuovo motivo sulla violazione delle regole procedurali. Dalla documentazione prodotta emerge che la prima decisione era stata adottata tramite procedura scritta con termini molto inferiori a quelli previsti dall’articolo 9 RPSE: il termine ordinario di almeno cinque giorni lavorativi era stato ridotto senza indicazione di ragioni, e il termine per opporsi nelle prime 48 ore era stato ulteriormente compresso.
Inoltre, il procedimento di consensus era stato condotto in modo irregolare: non era dimostrato che tutti i membri della sessione esecutiva avessero preso conoscenza del progetto e delle versioni modificate prima della conclusione della procedura, alcuni membri non avevano ricevuto tempestivamente le e-mail rilevanti e il cambio di formato dell’allegato da PDF a XLSX incideva anche sulla precisione dei dati. Il Tribunale qualifica tali violazioni come lesive di forme sostanziali e della certezza del diritto.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale rileva inoltre una violazione dell’articolo 296 TFUE. La prima decisione conteneva solo riferimenti normativi generali e non spiegava i passaggi successivi del calcolo, né indicava le decisioni intermedie adottate dall’SRB che avevano inciso sul risultato finale. Alcune di tali decisioni intermedie non erano nemmeno pubbliche e furono comunicate alla ricorrente solo dopo la proposizione del ricorso.
Anche l’allegato della prima decisione era insufficiente, perché non distingueva adeguatamente tra i fattori di rischio europei e quelli nazionali, nonostante la quota nazionale nel 2016 incidisse per il 60% sul calcolo complessivo. Il primo avviso di riscossione nazionale non poteva rimediare al difetto, poiché la motivazione deve provenire dall’autore dell’atto, cioè dall’SRB. Analogamente, la seconda decisione risultava carente di motivazione sia per le stesse ragioni sia perché non spiegava compiutamente l’adeguamento apportato.
Decisione finale
Il Tribunale annulla entrambe le decisioni dell’SRB nella parte in cui riguardano Portigon AG. Condanna l’SRB alle spese e pone a carico della Commissione le proprie spese, quale interveniente.
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