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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-653/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2019. — Procedimento penale a carico di DK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 6 – Onere della prova – Mantenimento di un imputato in custodia cautelare. — Causa C-653/19 PPU

Giurisprudenza europea62019CJ0653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con procedimento pregiudiziale d'urgenza, ha chiarito che la direttiva 2016/343 non disciplina la distribuzione dell'onere della prova nei procedimenti incidentali sulla custodia cautelare. Una regola nazionale che richieda all'imputato detenuto di dimostrare nuove circostanze per ottenere la liberazione resta quindi fuori dall'ambito dell'articolo 6 della direttiva e, di conseguenza, anche fuori dall'ambito applicativo degli articoli 6 e 47 della Carta.

Presunzione di innocenza e custodia cautelare: l'articolo 6 della direttiva 2016/343 non disciplina la ripartizione dell'onere della prova nella domanda di rimessione in libertà dell'imputato detenuto.

La questione giuridica

Se l'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343, letto alla luce del considerando 22, e gli articoli 6 e 47 della Carta ostino a una normativa nazionale che, nella fase dibattimentale del procedimento penale, subordina la revoca della custodia cautelare alla prova, da parte dell'imputato, di circostanze nuove che giustifichino la sua liberazione.

Principio di diritto

L'articolo 6 della direttiva 2016/343 riguarda la ripartizione dell'onere della prova solo in relazione all'accertamento della colpevolezza nel procedimento penale e non disciplina la procedura relativa al mantenimento o alla revoca della custodia cautelare; pertanto, una normativa nazionale che imponga all'imputato detenuto di provare nuove circostanze per ottenere la rimessione in libertà non rientra nell'ambito di applicazione di tale articolo. Poiché tale ripartizione dell'onere della prova non è regolata dal diritto dell'Unione, nemmeno gli articoli 6 e 47 della Carta sono applicabili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 2 direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 3 direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 4 direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 6 direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articoli 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 107
  • Articolo 270 del codice di procedura penale bulgaro

Presunzione di innocenza e richiesta di rimessione in libertà dell'imputato detenuto

La pronuncia, resa in procedimento pregiudiziale d'urgenza, riguarda l'interpretazione della direttiva (UE) 2016/343 in rapporto a una normativa bulgara sulla custodia cautelare. Il giudice del rinvio chiedeva se fosse compatibile con il diritto dell'Unione una regola che subordina la revoca della detenzione alla prova, da parte dell'imputato, di nuove circostanze giustificative della liberazione.

Fatti e procedimento principale

DK era accusato di appartenenza a un gruppo criminale organizzato e di omicidio ed era in custodia cautelare dall'11 giugno 2016. Dopo il rinvio a giudizio, aveva presentato più domande di liberazione, tutte respinte; al momento dell'udienza del 4 settembre 2019 aveva presentato una nuova richiesta di rimessione in libertà.

Il giudice bulgaro ha spiegato che, secondo il diritto nazionale, dopo il rinvio a giudizio il tribunale verifica inizialmente la legittimità della detenzione, ma poi la custodia prosegue senza controllo d'ufficio e la liberazione può essere ottenuta solo se l'imputato prova un mutamento delle circostanze. Da qui il dubbio sulla compatibilità con il diritto dell'Unione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava, in sostanza, se l'articolo 6 della direttiva 2016/343, il considerando 22 della stessa e gli articoli 6 e 47 della Carta ostino a una disciplina nazionale che imponga all'imputato detenuto di dimostrare nuove circostanze per ottenere la revoca della custodia cautelare.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva (UE) 2016/343;
  • l'articolo 2, che ne delimita l'ambito di applicazione alle persone indagate o imputate in ogni fase del procedimento penale;
  • l'articolo 3, sulla presunzione di innocenza;
  • l'articolo 4, paragrafo 1, sui riferimenti pubblici alla colpevolezza e sulle decisioni preliminari di natura procedurale;
  • l'articolo 6, sull'onere della prova;
  • l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, oltre agli articoli 6 e 47 della Carta stessa;
  • l'articolo 107 del regolamento di procedura della Corte, per il procedimento d'urgenza;
  • l'articolo 270 del codice di procedura penale bulgaro.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2016/343 si applica anche quando il giudice nazionale deve pronunciarsi sulla legittimità del mantenimento in custodia cautelare dell'imputato. Tuttavia, precisa che la direttiva realizza un'armonizzazione minima e non disciplina in modo esaustivo tutte le condizioni per decidere sulla custodia.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte sottolinea che gli articoli 3 e 4 della direttiva impongono soltanto che la decisione di mantenimento in custodia non presenti l'interessato come colpevole. Il grado di convincimento del giudice, le modalità di valutazione delle prove e la motivazione della decisione restano invece regolati dal diritto nazionale.

Quanto all'articolo 6, la Corte ritiene che il riferimento all'"onere di provare la colpevolezza" riguardi esclusivamente le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, cioè l'accertamento finale del reato. Il confronto tra i considerando 16 e 22 conferma questa distinzione: il considerando 16 si riferisce alle decisioni preliminari di natura procedurale, mentre il considerando 22 attiene al processo di accertamento della colpevolezza.

Ne deriva che una decisione avente come unico oggetto il mantenimento o la revoca della custodia cautelare non è una decisione sulla colpevolezza e quindi non rientra nell'articolo 6 della direttiva. Di conseguenza, la ripartizione dell'onere della prova in tale procedura resta materia di esclusiva competenza del diritto nazionale.

Carta dei diritti fondamentali

La Corte esclude anche l'applicabilità degli articoli 6 e 47 della Carta. Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, questa vincola gli Stati membri solo quando attuano il diritto dell'Unione. Poiché la ripartizione dell'onere della prova nella procedura sulla custodia cautelare non è disciplinata dal diritto dell'Unione, la Carta non si applica a tale disciplina nazionale.

Decisione

La Corte risponde che l'articolo 6 della direttiva 2016/343 e gli articoli 6 e 47 della Carta non sono applicabili a una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, di nuove circostanze che giustifichino tale rimessione in libertà.

Principio affermato

La direttiva 2016/343 tutela la presunzione di innocenza e regola l'onere della prova solo quanto all'accertamento della colpevolezza, non anche quanto alle condizioni processuali della custodia cautelare; pertanto, la disciplina nazionale che assegna all'imputato l'onere di dimostrare fatti nuovi per ottenere la liberazione resta fuori dal suo ambito di applicazione, così come fuori dall'ambito della Carta.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalepresunzione di innocenzacustodia cautelarediritti fondamentalionere della prova

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