Tribunale, Sentenza T-377/16
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 28 novembre 2019. — Hypo Vorarlberg Bank AG, già Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione dell’SRB relativa ai contributi ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Procedimento di adozione della decisione – Obbligo di motivazione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Cause riunite T-377/16 e T-645/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibili per litispendenza due ricorsi successivi della Hypo Vorarlberg Bank e ha accolto il primo, annullando le decisioni dell’SRB sui contributi ex ante 2016 al SRF. La pronuncia chiarisce che le decisioni dell’SRB incidono direttamente sugli enti, ma devono rispettare rigorosamente le forme di autenticazione e il procedimento di adozione, oltre all’obbligo di motivazione. È stata respinta anche la domanda dell’SRB di limitare temporalmente gli effetti dell’annullamento.
Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2016: annullamento delle decisioni dell’SRB per difetto di autenticazione, vizi procedurali e insufficiente motivazione; irricevibilità per litispendenza di due ricorsi successivi.
La questione giuridica
Se le decisioni dell’SRB che fissano e adeguano i contributi ex ante 2016 al SRF siano impugnabili e, in caso affermativo: se i ricorsi siano tempestivi e ricevibili; se le decisioni siano valide sotto il profilo dell’autenticazione, del rispetto delle regole procedurali di adozione e dell’obbligo di motivazione; e, in via subordinata, se debbano essere limitati nel tempo gli effetti dell’eventuale annullamento.
Principio di diritto
Le decisioni dell’SRB che determinano i contributi ex ante sono atti definitivi che riguardano direttamente e individualmente gli enti creditizi, pur essendo notificati alle ANR; i ricorsi di un ente che abbia avuto conoscenza dell’atto e ne chieda il testo integrale entro un termine ragionevole sono tempestivi. Tuttavia, se il Tribunale constata che le decisioni non sono state regolarmente autenticate e che il procedimento scritto di adozione ha violato le regole sostanziali sulla formazione del consenso, le decisioni devono essere annullate, anche per difetto di motivazione, senza necessità di esaminare gli altri motivi; non sussistono, nel caso concreto, ragioni imperative di certezza del diritto per limitare gli effetti dell’annullamento nel tempo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264, secondo comma, TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 339 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati all’SRF
Contributi ex ante 2016 al Fondo di risoluzione unico: annullamento delle decisioni SRB
La pronuncia riguarda tre ricorsi proposti da Hypo Vorarlberg Bank AG contro due decisioni dell’SRB relative ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRF), nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico dell’unione bancaria. Il Tribunale esamina anzitutto la ricevibilità dei ricorsi, quindi la validità formale e sostanziale delle decisioni impugnate, con particolare attenzione all’autenticazione, al procedimento scritto di adozione e alla motivazione.
Fatti e svolgimento del procedimento
L’SRB aveva adottato il 15 aprile 2016 la decisione che fissava i contributi ex ante per il 2016 e, il 20 maggio 2016, una decisione di adeguamento che correggeva il calcolo iniziale. La ricorrente, dopo aver ricevuto dall’autorità nazionale di risoluzione austriaca gli avvisi di riscossione, ha chiesto più volte l’accesso alle decisioni e ai relativi allegati. Solo nel corso del contenzioso l’SRB ha prodotto i documenti richiesti, anche su ordine istruttorio del Tribunale.
Ricevibilità e litispendenza
L’SRB sosteneva che le decisioni non fossero impugnabili da parte degli enti, perché notificate alle autorità nazionali di risoluzione e non produttive di effetti diretti sugli enti. Il Tribunale respinge questa impostazione: l’SRB è l’autore del calcolo e della decisione finale sui contributi, mentre le ANR hanno solo il compito di riscuotere importi predeterminati senza alcun margine di discrezionalità. Ne consegue che gli enti sono individualmente e direttamente interessati.
Quanto ai termini, il Tribunale afferma che, in assenza di pubblicazione o notificazione al destinatario, il termine decorre dalla conoscenza esatta del contenuto dell’atto; tuttavia il terzo deve chiedere il testo integrale entro un termine ragionevole. Nel caso concreto, le richieste di accesso della ricorrente sono state ritenute tempestive e i ricorsi non tardivi. Viceversa, i ricorsi T‑645/16 e T‑809/16 sono stati dichiarati irricevibili per litispendenza, poiché successivi al primo ricorso, tra le stesse parti principali e aventi il medesimo oggetto sostanziale.
Autenticazione delle decisioni impugnate
Il Tribunale rileva d’ufficio la mancanza di regolare autenticazione delle decisioni impugnate. L’SRB aveva affermato che le decisioni erano state firmate elettronicamente, ma non ha fornito certificati di firma elettronica idonei a provarlo; per gli allegati ha prodotto soltanto valori hash in file TXT, insufficienti a dimostrare l’autenticazione. Poiché l’autenticazione è una forma sostanziale essenziale per la certezza del diritto, il vizio comporta da solo l’annullamento.
Irregolarità del procedimento scritto di adozione
Il Tribunale esamina comunque, in via ulteriore, il procedimento di adozione della prima decisione. Riscontra più irregolarità: la procedura scritta è stata avviata con un termine di poche ore, inferiore al termine ordinario di cinque giorni lavorativi previsto dalle RPSE; non è stata indicata alcuna ragione di urgenza; il termine per eventuali obiezioni è stato irregolarmente compresso; un membro della sessione esecutiva non ha ricevuto tempestivamente tutte le comunicazioni rilevanti; il consensus è stato ritenuto raggiunto senza prova che tutti i membri avessero potuto prendere conoscenza del progetto modificato. Tali violazioni incidono sulla formazione del consenso e sulla certezza del diritto, integrando una violazione di forme sostanziali.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale accoglie anche il motivo relativo alla motivazione. Le decisioni impugnate, pur richiamando la base normativa generale, non spiegano in modo sufficientemente chiaro e dettagliato come l’SRB abbia applicato i criteri di calcolo al caso concreto della ricorrente. In particolare, non indicano le decisioni intermedie interne che hanno determinato elementi essenziali del metodo e del calcolo, né consentono di comprendere la parte nazionale del calcolo, che nel 2016 incideva per il 60%. La motivazione non può essere integrata dagli avvisi di riscossione dell’ANR, poiché l’autore della decisione è l’SRB e non l’autorità nazionale.
Decisione e effetti
Poiché la prima decisione è viziata da difetto di autenticazione e da ulteriori irregolarità procedurali, e la seconda decisione si limita ad adeguare tecnicamente la prima, l’annullamento della prima travolge anche la seconda. Il Tribunale non esamina gli altri motivi della ricorrente, ritenendo assorbente l’accoglimento del primo motivo e dei vizi formali rilevati d’ufficio. Respinge inoltre la richiesta dell’SRB di limitare nel tempo gli effetti della sentenza, non essendo state dimostrate esigenze imperative di certezza del diritto tali da giustificarla.
Principi pratici per gli operatori
La sentenza conferma che gli enti creditizi possono impugnare direttamente le decisioni dell’SRB sui contributi al SRF, anche se notificate tramite le ANR. Evidenzia inoltre che, in questa materia, il rispetto rigoroso delle forme di adozione e dell’autenticazione non è un formalismo: è un presidio essenziale di validità dell’atto, insieme a una motivazione comprensibile e verificabile rispetto ai dati e alle tappe del calcolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 nov 2019Tribunale, Sentenza T-323/16
- Sentenza · 28 nov 2019Tribunale, Sentenza T-365/16
- Sentenza · 28 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-653/19
- Sentenza · 28 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-722/18
- Sentenza · 28 nov 2019Tribunale, Sentenza T-592/18
- Sentenza · 27 nov 2019Corte di giustizia, Sentenza C-402/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →