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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-592/18

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 novembre 2019. — Katarzyna Wywiał-Prząda contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Decisione che nega l’indennità di dislocazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Servizi effettuati per un altro Stato – Status diplomatico – Periodo quinquennale di riferimento. — Causa T-592/18

Giurisprudenza europea62018TJ0592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di una agente contrattuale della Commissione che contestava il diniego dell’indennità di dislocazione. Esclude che lo status diplomatico goduto dalla ricorrente quale coniuge di un diplomatico polacco potesse essere trattato come una situazione risultante da servizi resi per un altro Stato ai fini della neutralizzazione del periodo di riferimento. Conferma inoltre che gli elementi addotti non dimostravano l’assenza di residenza abituale e di integrazione in Belgio.

Indennità di dislocazione di un’agente contrattuale: irrilevanza dello status diplomatico del coniuge ai fini della neutralizzazione del periodo di riferimento e mancata prova della residenza abituale in Belgio

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, il periodo durante il quale la ricorrente ha beneficiato di uno status diplomatico in quanto coniuge di un agente diplomatico potesse essere neutralizzato come "situazione risultante dai servizi effettuati per un altro Stato"; in subordine, se tale status e le circostanze concrete del soggiorno in Belgio escludessero la residenza abituale o l’integrazione nel paese della sede di servizio durante il periodo di riferimento.

Principio di diritto

L’espressione "situazioni risultanti dai servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale" di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, dell’allegato VII dello Statuto riguarda solo situazioni caratterizzate da un rapporto giuridico diretto tra l’interessato e lo Stato o l’organizzazione di cui trattasi, con integrazione funzionale in una rappresentanza diplomatica o permanente; non può quindi essere estesa al coniuge di un agente diplomatico che beneficia di uno status derivato e di privilegi e immunità per effetto delle funzioni del marito. Di conseguenza, lo status diplomatico della ricorrente non imponeva la neutralizzazione del relativo periodo né escludeva, da solo, la sua integrazione in Belgio; il Tribunale conferma quindi il diniego dell’indennità di dislocazione.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 21 e 92 del رژime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961
  • Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963

Indennità di dislocazione di un’agente contrattuale: status diplomatico del coniuge e residenza abituale

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE contro il diniego, da parte della Commissione, dell’indennità di dislocazione prevista dallo Statuto e applicabile agli agenti contrattuali. Il Tribunale è chiamato a stabilire se il periodo in cui la ricorrente ha vissuto in Belgio con status diplomatico derivato dal marito possa essere neutralizzato e se, in ogni caso, tale situazione impedisca la constatazione di una residenza abituale in Belgio.

Fatti rilevanti

La ricorrente, cittadina polacca, era arrivata in Belgio nel settembre 2010 a seguito della nomina del marito a consigliere diplomatico presso la delegazione permanente della Repubblica di Polonia presso la NATO. Aveva detenuto un passaporto diplomatico dal 2 luglio 2010 al 16 giugno 2013. In seguito aveva svolto attività diverse in Belgio, tra cui un impiego presso la rappresentanza permanente della Repubblica di Polonia presso l’Unione europea nel 2011 e, dal 2014 al 2017, attività svolte tramite società belghe per la Commissione. Nel settembre 2017 era stata assunta dalla Commissione come agente contrattuale. Con decisione del 23 novembre 2017, confermata sul reclamo il 18 giugno 2018, l’AACC le aveva negato l’indennità di dislocazione, fissando il periodo di riferimento dal 1º marzo 2012 al 28 febbraio 2017.

Quadro normativo applicabile

La pronuncia si fonda sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, che riconosce l’indennità di dislocazione al funzionario o agente che non abbia mai avuto la nazionalità dello Stato della sede di servizio e che non abbia abitualmente abitato o svolto la propria attività professionale principale nel territorio di tale Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima dell’entrata in servizio. La seconda frase della disposizione esclude dal calcolo le situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale. Lo Statuto è reso applicabile agli agenti contrattuali dagli articoli 21 e 92 del regime applicabile agli altri agenti.

Prima questione: lo status diplomatico del coniuge è una "situazione risultante dai servizi effettuati per un altro Stato"?

Il Tribunale ricorda che la neutralizzazione dei periodi collegati a servizi svolti per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale si giustifica perché tali servizi mantengono un legame specifico con lo Stato o l’organizzazione di origine, ostacolando la creazione di un legame duraturo con lo Stato della sede di servizio. Tuttavia, dalla giurisprudenza richiamata emerge che la nozione presuppone un rapporto giuridico diretto tra l’interessato e lo Stato o l’organizzazione, non essendo sufficiente un collegamento indiretto o derivato.

Il Tribunale richiama la sentenza De Angelis/Commissione, nella quale la Corte aveva già escluso che la disposizione potesse estendersi a un’altra persona diversa dal prestatore del servizio. Richiama poi Hosman-Chevalier, Salvador García e Adam, chiarendo che il criterio decisivo è l’integrazione funzionale in seno a una rappresentanza permanente o diplomatica: solo chi presta servizi in tale contesto per uno Stato o un’organizzazione internazionale può dirsi in una situazione che impedisce l’integrazione nello Stato ospitante.

Applicando questi principi, il Tribunale afferma che lo status diplomatico della ricorrente, quale coniuge di un agente diplomatico, era uno status derivato e non un rapporto giuridico diretto di servizio con lo Stato polacco. I privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna non bastano, di per sé, a far rientrare la situazione nella clausola di neutralizzazione. Pertanto, l’AACC non ha commesso errore nel fissare il periodo di riferimento senza neutralizzare il periodo 2010-2013.

Seconda questione: residenza abituale e integrazione in Belgio

In subordine, la ricorrente sosteneva di non aver avuto l’intenzione di stabilire in Belgio il centro stabile dei propri interessi. Il Tribunale ricorda che la residenza abituale coincide con il luogo in cui l’interessato ha fissato, con volontà di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi; il dato temporale e il mero fatto di abitare in un luogo non sono di per sé decisivi.

Gli elementi addotti dalla ricorrente vengono esaminati singolarmente e ritenuti non decisivi: il carattere precario del soggiorno derivante dalla missione del marito non basta, perché la dislocazione dipende dall’integrazione personale e non dal solo motivo dell’arrivo nel paese; l’alloggio di servizio pagato dalla delegazione polacca non esclude che l’abitazione fosse il centro stabile degli interessi in Belgio; la permanenza in Belgio con il figlio dopo il rientro del marito in Polonia e la partecipazione ad attività associative a Bruxelles sono, anzi, indizi di integrazione.

Quanto alla mancata iscrizione nei registri della popolazione prima del 2013, il Tribunale osserva che si tratta di un elemento formale e non prova l’assenza di residenza effettiva. Analogamente, i legami con la Polonia, la proprietà di un immobile, il mantenimento di un numero polacco e gli obblighi fiscali non dimostrano che il centro degli interessi fosse rimasto in Polonia. Infine, il lavoro svolto presso la Commissione tramite società belghe non è idoneo a escludere l’integrazione, mentre l’attività precedente presso la rappresentanza permanente polacca era comunque anteriore al periodo di riferimento rilevante.

Riferimenti giurisprudenziali valorizzati

La decisione fa ampio uso della giurisprudenza sulla nozione di dislocazione e sulla neutralizzazione dei periodi di servizio: De Angelis/Commissione, Hosman-Chevalier, Salvador García, Adam, Salazar Brier, De Bustamante Tello, Vardakas, Liaskou, Quadri di Cardano e Pozza. Tali precedenti sono impiegati per delimitare la portata dell’espressione "servizi effettuati per un altro Stato" e per ribadire che la valutazione dell’integrazione nello Stato della sede di servizio è concreta e fondata su un insieme di indici.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, applicando la regola generale dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto, la neutralizzazione dei periodi relativi a "servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale" presuppone un rapporto diretto di servizio tra l’interessato e tale Stato o organizzazione, normalmente in un contesto di integrazione funzionale in una rappresentanza diplomatica o permanente. Lo status diplomatico derivato del coniuge di un diplomatico, anche se comporta privilegi e immunità, non è sufficiente a rientrare in tale nozione né, di per sé, a escludere la residenza abituale nello Stato della sede di servizio.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europearetribuzione e indennità del personaleindennità di dislocazionestatus diplomaticoresidenza abituale

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