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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-722/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 novembre 2019. — KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k. contro Porr Polska Construction S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy . — Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Articolo 1 e articolo 6, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Normativa nazionale – Transazioni commerciali finanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea – Esclusione. — Causa C-722/18

Giurisprudenza europea62018CJ0722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che uno Stato membro non può escludere dal regime anti-ritardi di pagamento della direttiva 2000/35/CE le transazioni commerciali cofinanziate con fondi strutturali o Fondo di coesione. La direttiva si applica infatti a ogni pagamento dovuto come corrispettivo in una transazione commerciale e le sue deroghe sono solo quelle espressamente previste. La Corte ha quindi dichiarato incompatibile la normativa polacca controversa, senza bisogno di interpretare l’articolo 18 TFUE.

Direttiva 2000/35/CE e ritardi di pagamento: incompatibilità con una normativa nazionale che esclude le transazioni finanziate con fondi strutturali e Fondo di coesione UE dal risarcimento degli interessi di mora

La questione giuridica

Se gli articoli 1 e 6, paragrafo 3, della direttiva 2000/35/CE, letti alla luce dei considerando 13, 20 e 22 e dell’articolo 18 TFUE, ostino a una normativa nazionale che esclude dal beneficio del risarcimento per i ritardi di pagamento le transazioni commerciali finanziate in tutto o in parte con risorse provenienti dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione.

Principio di diritto

La direttiva 2000/35/CE osta a una normativa nazionale di recepimento che escluda dal suo ambito di applicazione le transazioni commerciali finanziate, in tutto o in parte, con risorse dei fondi strutturali e del Fondo di coesione UE, poiché l’ambito della direttiva è formulato in termini ampi e le deroghe espressamente consentite sono tassative e di stretta interpretazione; ne deriva che tali transazioni devono poter beneficiare del meccanismo di tutela contro i ritardi di pagamento, compreso il risarcimento previsto dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Direttiva 2000/35/CE
  • Direttiva 2011/7/UE

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali finanziate con fondi UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie nell’ambito di una controversia tra KROL e Porr Polska Construction S.A. relativa al pagamento di interessi legali di mora su corrispettivi dovuti per lavori eseguiti in esecuzione di un contratto di subappalto. Il punto centrale è la compatibilità con la direttiva 2000/35/CE di una norma polacca che esclude dal regime degli interessi di mora le transazioni finanziate, in tutto o in parte, con fondi strutturali e Fondo di coesione dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

La Porr era stata incaricata della costruzione di una struttura stradale, in parte finanziata con risorse del Fondo di coesione dell’Unione. Successivamente aveva affidato alla KROL l’esecuzione di una parte dei lavori. Dopo il mancato pagamento degli interessi di mora richiesti, KROL aveva adito il giudice nazionale. In primo grado il ricorso era stato respinto perché la prestazione era inserita in un progetto cofinanziato dall’Unione e, quindi, esclusa dalla legge polacca del 12 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2000/35/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2000/35/CE, soprattutto l’articolo 1 sull’ambito di applicazione e l’articolo 2, paragrafo 1, sulla nozione di transazione commerciale;
  • l’articolo 6, paragrafo 3, della stessa direttiva, che consente solo alcune esclusioni tassative;
  • i considerando 9, 10, 13, 16, 20 e 22, che evidenziano la finalità di contrasto ai ritardi di pagamento e di armonizzazione nel mercato interno;
  • l’articolo 18 TFUE, evocato dal giudice nazionale ma ritenuto non necessario ai fini della soluzione;
  • la direttiva 2011/7/UE, citata solo per il contesto di successione normativa e per la disciplina transitoria dei contratti anteriori al 16 marzo 2013.

Ricevibilità e continuità normativa

La Corte osserva che, benché la direttiva 2000/35 sia stata abrogata dalla direttiva 2011/7/UE, nel caso concreto continua ad applicarsi perché il contratto principale è stato concluso il 9 settembre 2009. In base alla disciplina transitoria della direttiva 2011/7/UE e alla legge polacca del 2013, il rapporto resta infatti soggetto alla legge del 12 giugno 2003, che recepiva la direttiva 2000/35/CE. Per questo la questione pregiudiziale conserva utilità e merita risposta nel merito.

Ragionamento della Corte

La Corte sottolinea innanzitutto che l’articolo 1 della direttiva 2000/35/CE stabilisce un ambito di applicazione molto ampio: la direttiva si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Lettura congiunta dell’articolo 2 e dei considerando 13 e 22 conferma che essa copre i contratti tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, escludendo solo i contratti con i consumatori e altri pagamenti diversi dal corrispettivo di una transazione commerciale.

In secondo luogo, la Corte rileva che l’articolo 6, paragrafo 3, prevede soltanto alcune esclusioni specifiche: debiti oggetto di procedure concorsuali, contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 e richieste di interessi inferiori a 5 euro. Trattandosi di una deroga al principio generale, tale disposizione va interpretata restrittivamente e non consente agli Stati membri di introdurre ulteriori esclusioni non previste dal testo della direttiva.

Di conseguenza, poiché la direttiva non contempla un’esclusione per le transazioni finanziate con fondi strutturali o Fondo di coesione, una normativa nazionale che la introduca è incompatibile con il diritto dell’Unione. La Corte rafforza tale conclusione richiamando l’obiettivo della direttiva, espresso nei considerando 9, 10 e 20: rendere effettivo e dissuasivo il rimedio contro i ritardi di pagamento e assicurare condizioni uniformi nel mercato interno. Escludere una parte significativa delle transazioni commerciali indebolirebbe l’effetto utile del sistema di tutela.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 1 e l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2000/35/CE ostano a una normativa nazionale che escluda dal beneficio del risarcimento per i ritardi di pagamento le transazioni commerciali finanziate, in tutto o in parte, con risorse provenienti dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione dell’Unione europea. La Corte precisa inoltre che, alla luce di tale soluzione, non è necessario interpretare l’articolo 18 TFUE.

Principi applicabili per la pratica

Per gli operatori economici e i professionisti che assistono imprese coinvolte in appalti o subappalti cofinanziati con risorse UE, la pronuncia afferma che il solo fatto del finanziamento europeo non può escludere il diritto agli interessi di mora previsti dalla disciplina europea contro i ritardi di pagamento. Le esclusioni nazionali devono restare entro i limiti espressamente autorizzati dalla direttiva e non possono essere estese per via interpretativa o legislativa.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamentotransazioni commercialifondi strutturali e fondo di coesionemercato internointeressi di mora

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