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Sentenza

Sentenza n. 1622/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento - dell'ordinanza sindacale n.-OMISSIS-, adottata dal Sindaco del Comune di Sessa Aurunca e notificata in data 11/10/2022, finalizzata allo sgombero dell'immobile sito in Sessa Aurunca, Località Castrese, alla Via Campo Felice, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Sessa Aurunca al foglio -OMISSIS- e dell'unità immobiliare sottostante.

Giustizia amministrativa202205721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente di sgombero dell’intero immobile, adottata in vista della demolizione del primo piano abusivo e diretta a tutelare la pubblica e privata incolumità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale di sgombero adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, TUEL, sostenendo anzitutto la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione e lo sviamento di potere, poiché il Sindaco si sarebbe sovrapposto all’autorità penale nell’esecuzione della sanzione demolitoria disposta in sede penale. Hanno inoltre dedotto l’incompetenza del Sindaco, la violazione degli artt. 27, 31 e seguenti d.P.R. 380/2001 e dell’art. 107 TUEL, assumendo che lo sgombero avrebbe potuto essere disposto soltanto dopo l’ingiunzione di demolizione, l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, con provvedimento dirigenziale. Infine, hanno contestato la violazione dell’art. 54 TUEL, l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria. Dopo avere eseguito lo sgombero, i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse all’annullamento, mantenendo interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto in funzione di una separata domanda risarcitoria.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ordinanza era stata eseguita e i ricorrenti avevano trasferito altrove il domicilio. Il Collegio ha tuttavia esaminato la legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo stato manifestato un interesse risarcitorio e proposta una separata domanda di risarcimento, senza formulare alcuna prognosi sulla sua fondatezza. Il primo motivo è stato respinto: il Sindaco, quale ufficiale del Governo, non ha invaso le attribuzioni dell’autorità giudiziaria penale, potendo concorrere l’esercizio delle competenze di più autorità quando esse perseguano analoghe esigenze di tutela dell’interesse pubblico. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordinanza non costituiva esercizio di autotutela esecutiva di un’ordinanza edilizia, ma esercizio autonomo dei poteri contingibili e urgenti attribuiti dall’art. 54 TUEL; non era quindi necessaria la preventiva adozione di un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Anche il terzo motivo è stato respinto: l’imminente demolizione dell’intero primo piano comportava un rischio per gli abitanti dell’intero stabile, compresi quelli del piano sottostante, e la motivazione dell’ordinanza indicava in modo logico e sufficientemente comprensibile le ragioni di contingibilità e urgenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

    Quando l’annullamento non è più utile, la manifestazione di un interesse risarcitorio è sufficiente a imporre al giudice lo scrutinio di legittimità dell’atto; non occorre anticipare la verifica dei presupposti e della fondatezza della futura o separata domanda risarcitoria.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

    Il Sindaco può adottare un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti da lavori di demolizione, anche quando l’intervento si colleghi all’esecuzione di una sanzione demolitoria penale e concorrano analoghe competenze di altre autorità.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell’ingiunzione di demolizione, dell’accertamento dell’inottemperanza e dell’acquisizione al patrimonio comunale non trova applicazione quando lo sgombero è disposto non come esecuzione di un’ordinanza edilizia, ma nell’esercizio autonomo dei poteri contingibili e urgenti per la tutela dell’incolumità pubblica.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Non sussiste difetto assoluto di attribuzione quando il Sindaco esercita una competenza espressamente riconosciuta dall’art. 54 TUEL, anche se il provvedimento persegue finalità di sicurezza connesse a un procedimento penale.

Massime di principio

  • Quando l’annullamento dell’atto non è più utile per il ricorrente, la dichiarazione di un interesse risarcitorio, accompagnata dalla proposizione di una domanda risarcitoria separata, è sufficiente ai fini dell’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; il giudice deve limitarsi a scrutinare la legittimità dell’atto, senza anticipare la valutazione sulla fondatezza della domanda risarcitoria.
  • Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare la pubblica e privata incolumità in occasione della demolizione di un manufatto abusivo, anche quando la demolizione sia stata disposta nell’ambito di un procedimento penale e l’autorità giudiziaria abbia adottato un autonomo ordine di sgombero.
  • La contemporanea riconducibilità di una situazione di pericolo alle competenze di più autorità non determina, di per sé, invasione delle attribuzioni altrui: le competenze amministrative e giudiziarie possono concorrere quando perseguano esigenze di tutela dell’interesse pubblico diverse o comunque autonomamente giustificate.
  • Lo sgombero disposto dal Sindaco per prevenire i rischi derivanti dalla demolizione di una parte di edificio costituisce esercizio di potere contingibile e urgente, non autotutela esecutiva di un’ordinanza edilizia; pertanto non richiede previamente l’adozione dell’ingiunzione di demolizione, l’accertamento dell’inottemperanza o l’acquisizione dell’immobile ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
  • La motivazione di un’ordinanza contingibile e urgente è sufficiente quando individua l’intervento imminente, descrive il rischio concreto per gli occupanti dell’intero stabile e collega logicamente tale rischio alla necessità dello sgombero preventivo.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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