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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/395

Regolamento (UE) 2025/395 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32025R0395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo sostanziale il regime sanzionatorio UE contro la Russia, ampliando i divieti su beni strategici, software, tecnologie, servizi e infrastrutture logistiche. Rafforza inoltre i presidi contro l’elusione, introduce nuove restrizioni finanziarie e amplia gli elenchi di soggetti, navi, porti e aeroporti soggetti a misure restrittive. Diverse disposizioni sono accompagnate da deroghe mirate, termini transitori e obblighi di notifica alle autorità competenti.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 rafforzando e aggiornando le misure restrittive dell’Unione contro la Russia in relazione alla guerra di aggressione contro l’Ucraina, con nuove restrizioni su esportazioni, importazioni, trasporti, servizi finanziari, aviazione, diamanti e ulteriori inserimenti in elenco.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (UE) n. 833/2014, nonché agli operatori dell’Unione che esportano, importano, trasferiscono, mettono a disposizione o forniscono beni, tecnologie, software, servizi e finanziamenti verso la Russia o per usi in Russia, o che operano con soggetti/beni elencati negli allegati del regolamento. Incide anche su operazioni nel territorio dell’Unione e in transito, su navi, aeromobili, porti e aeroporti elencati, e su talune attività in paesi terzi quando idonee a favorire l’elusione delle misure. Sono previste numerose deroghe e autorizzazioni, in particolare per scopi umanitari, medici, diplomatici, sicurezza civile, specifiche esigenze energetiche e contratti preesistenti entro termini transitori.

Regolamento (UE) 2025/395 del Consiglio, del 24 febbraio 2025

Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento (UE) n. 833/2014, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Le modifiche recepiscono e attuano la decisione (PESC) 2025/394, con l’obiettivo di rafforzare i divieti economici, finanziari, logistici e tecnologici e di contrastare più efficacemente l’elusione delle sanzioni.

Ambito e finalità delle misure

Il testo evidenzia che la Russia conduce una campagna sistematica di manipolazione dei media e propaganda, ritenuta una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione, e che le nuove misure devono essere lette alla luce dei diritti fondamentali della Carta, in particolare libertà di espressione e informazione, libertà d’impresa e diritto di proprietà. Il regolamento mantiene e rafforza un impianto sanzionatorio mirato, ma introduce molte deroghe e autorizzazioni per casi umanitari, civili, diplomatici e di sicurezza energetica.

Esportazioni, tecnologie e controlli su beni sensibili

Una parte centrale della riforma riguarda i beni a duplice uso, i beni e le tecnologie elencati negli allegati del regolamento, nonché il software e la proprietà intellettuale connessi. Il regolamento amplia i divieti verso la Russia e verso soggetti elencati negli allegati IV, XLIV e XLV, includendo assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti, diritti IP e segreti commerciali; rafforza inoltre le regole su transito, notifica, autorizzazioni e valutazione del rischio. Sono previste deroghe mirate per scopi umanitari, medici, farmaceutici, spaziali, nucleari civili, sicurezza marittima, cybersicurezza e reti civili non pubbliche.

Energia, materie prime e trasporti

Il regolamento interviene in modo incisivo su petrolio, GNL, alluminio e altri prodotti industriali, introducendo nuovi divieti e aggiornando le eccezioni. Vengono disciplinati contingenti quantitativi e periodi transitori per alcune importazioni di alluminio, nuove regole per il GNL, limiti alla custodia temporanea di petrolio russo e restrizioni su progetti di petrolio e gas in Russia, con il mantenimento di alcune eccezioni per specifici Stati membri o per contratti antecedenti. Sul piano dei trasporti, si irrigidisce il regime per l’aviazione, per il trasporto su strada e per l’accesso a porti, chiuse e aeroporti russi utilizzati a sostegno della guerra o dell’elusione delle sanzioni.

Profili finanziari, giudiziari e di compliance

Il regolamento amplia le misure finanziarie contro enti creditizi, finanziari e operatori di cripto-attività che agevolano l’elusione delle sanzioni, e introduce nuovi presidi contro l’uso del sistema di messaggistica finanziaria della Banca centrale di Russia e contro operazioni collegate a navi sanzionate o a soggetti che hanno promosso azioni nei tribunali russi contro operatori UE. Sul versante della tutela degli operatori europei, vengono rafforzati gli strumenti di risarcimento dei danni e introdotto un forum necessitatis per evitare dinieghi di giustizia. Vengono inoltre potenziati gli scambi informativi tra autorità competenti, FIU e Commissione, con attenzione alla protezione dei dati personali e al segreto professionale.

Allegati e applicazione temporale

L’atto aggiorna numerosi allegati con nuove liste di soggetti, navi, porti, aeroporti e categorie di beni, includendo ulteriori entità russe e extra-UE, organi di informazione, nuove voci merceologiche e ulteriori prodotti strategici. L’entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e beni dell’allegato VII

Riformula gli articoli 2, 2 bis e 2 ter del regolamento n. 833/2014. Conferma il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso Russia e verso soggetti dell’allegato IV di beni e tecnologie a duplice uso e di beni/tecnologie elencati nell’allegato VII, inclusa la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria. Introduce o chiarisce esenzioni per scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione di eventi gravi, usi medici e farmaceutici, cooperazione spaziale, nucleare civile, sicurezza marittima, reti civili non pubbliche, rappresentanze diplomatiche, cybersicurezza, aggiornamenti software e dispositivi di comunicazione al consumo. Sono inoltre disciplinati i transiti attraverso la Russia, con divieti e deroghe specifiche, e sono introdotti obblighi di dichiarazione doganale e di notifica all’autorità competente.

Beni e software soggetti a restrizioni verso la Russia e soggetti elencati

Estende il divieto all’esportazione di software elencati nell’allegato II verso qualsiasi persona o per uso in Russia, e rafforza il divieto di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali collegati. Viene eliminata una precedente disposizione e introdotte deroghe temporanee fino al 26 maggio 2025 per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 in specifici casi. Gli Stati membri devono definire i requisiti di notifica connessi all’uso delle esenzioni.

Restrizioni sui soggetti dell’allegato IV e sui beni/tecnologie connessi

Modifica l’articolo 2 ter, chiarendo il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni dell’allegato VII a favore di soggetti elencati nell’allegato IV. Vieta anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti, assistenza finanziaria, trasferimento di diritti IP e segreti commerciali collegati a tali beni. Sono previste limitate deroghe autorizzabili dalle autorità competenti, ad esempio per cooperazione spaziale, nucleare civile, sicurezza marittima, cybersicurezza, manutenzione in aree oggetto di contratti di lungo periodo con la Federazione russa e usi medici/farmaceutici dell’allegato XL, con specifiche regole di notifica e valutazione del rischio.

Cooperazione informativa tra autorità competenti

Rafforza l’articolo 2 quinquies prevedendo lo scambio rapido di informazioni tra Stati membri e Commissione su applicazione, autorizzazioni concesse o negate e, se del caso, domande ricevute, anche in caso di scelte opportunistiche o circostanze rilevanti.

Finanziamenti pubblici a PMI

Modifica l’articolo 2 sexies sopprimendo una lettera del paragrafo 2 e introducendo la possibilità di autorizzare finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica fino a 10.000.000 EUR per progetto a beneficio di PMI stabilite nell’Unione. Le autorizzazioni rilasciate devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Divieto di software e servizi relativi a beni strategici

Introduce nel regime dell’articolo 3 il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione in Russia software elencati nell’allegato II, nonché il divieto di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e di trasferire diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali relativi a tali software e agli altri beni contemplati. È prevista una deroga temporanea fino al 26 maggio 2025 per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025. Le autorità competenti possono autorizzare talune operazioni in casi tassativi.

Esportazioni di beni dell’allegato VII e tutela dell’economia russa

Con l’articolo 2 bis e l’articolo 2 ter il regolamento amplia il novero dei beni dell’allegato VII, rafforza le restrizioni su esportazioni, transito e assistenza tecnica/finanziaria e specifica i casi in cui le autorità competenti non possono rilasciare autorizzazioni, in particolare se il destinatario è militare, se i beni sono destinati all’aviazione/industria spaziale o al settore energia, salvo eccezioni espressamente previste.

Agricoltura, prodotti petroliferi e alluminio

Modifica più disposizioni sui prodotti energetici e industriali: introduce nuove restrizioni sull’alluminio primario, con contingenti quantitativi e periodi transitori per alcune importazioni; prevede una deroga specifica per determinati prodotti petroliferi tra Slovacchia e Ungheria; limita e riformula il regime di custodia temporanea di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi nell’Unione; consente la ricarica di GNL in casi circoscritti; amplia divieti e deroghe in materia di GNL e di progetti petroliferi e GNL in Russia, inclusi contratti preesistenti fino al 26 maggio 2025 e progetti con produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.

Aviazione, droni e vettori aerei russi

Riformula l’articolo 3 quinquies: vieta l’atterraggio, il decollo e il sorvolo nel territorio dell’Unione a aeromobili operati da vettori russi, ad aeromobili registrati in Russia o controllati da soggetti russi, nonché a ulteriori aeromobili impiegati per voli non di linea con controllo di fatto russo. Estende il divieto ai vettori aerei che effettuano voli interni in Russia o che forniscono, vendono, trasferiscono o esportano aeromobili o beni/tecnologie aeronautiche a vettori aerei russi o per voli in Russia. Sono previste esenzioni per emergenze e, per gli aeromobili senza equipaggio nella categoria aperta, autorizzazioni per voli privati, non commerciali e non aziendali nel territorio e nello spazio aereo dell’Unione. Le autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane.

Trasporti su strada e soglie di proprietà russa

Modifica l’articolo 3 terdecies: vieta alle imprese di trasporto su strada nell’Unione di essere possedute per almeno il 25 % da persone o entità russe e vieta alle imprese già esistenti prima dell’8 aprile 2022 di aumentare la quota russa oltre il 25 %. Il divieto si applica anche al trasporto di merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche se in transito.

Sanzioni su beni per la difesa, tecnologia e elusione

Rafforza l’articolo 3 decies e l’articolo 3 duodecies introducendo nuovi divieti, deroghe e contingenti per varie categorie di beni, compresi prodotti chimici, materie plastiche, gomma, software e componenti tecnologici. Sono disciplinati contingenti quantitativi per l’importazione di alluminio (275.000 tonnellate metriche tra il 25 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2026, e 50.000 tonnellate metriche tra il 26 febbraio e il 31 dicembre 2026 per l’esecuzione di contratti precedenti), deroghe per la metropolitana di Budapest e per l’oleodotto Druzhba, e autorizzazioni per determinati beni destinati a reti civili, produzioni alimentari o manutenzioni specifiche.

Divieto di custodia temporanea e zona franca per petrolio russo

Introduce l’articolo 3 quindecies ter, che vieta la custodia temporanea e il vincolo al regime di zona franca nel territorio dell’Unione per petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. Il divieto non si applica ai beni già presenti nell’Unione il 25 febbraio 2025 fino al 26 maggio 2025, né agli Stati membri che beneficiano delle esenzioni previste per i prodotti petroliferi via oleodotto, né al petrolio/prodotti di origine terza solo caricati, partiti o transitati dalla Russia se origine e proprietario non sono russi.

Ricarica GNL e terminali non connessi

Aggiunge all’articolo 3 novodecies una deroga che consente i servizi di ricarica per operazioni di trasbordo di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia quando la ricarica è necessaria per il trasporto tra porti dello stesso Stato membro, incluso il trasporto verso regioni ultraperiferiche.

Porti, chiuse e aeroporti russi utilizzati per il sostegno militare o per elusione

Inserisce l’articolo 5 bis sexies, che vieta operazioni con porti, chiuse e aeroporti elencati nell’allegato XLVII. Il divieto riguarda strutture usate per il trasferimento di UAV o missili, per il trasporto di beni e tecnologie per la difesa e la sicurezza, per il trasporto marittimo di petrolio russo con navi ad alto rischio o per pratiche che violano o eludono altre misure restrittive. Sono previste esenzioni per esigenze umanitarie, evacuazioni, voli diplomatici o personali, emergenze e altre operazioni strettamente necessarie, nonché per specifici traffici energetici e sanitari. Gli operatori devono notificare all’autorità competente le operazioni svolte in deroga entro due settimane.

Restrizioni finanziarie e sistema di messaggistica finanziaria

Modifica gli articoli 5 bis ter, 5 bis quater e 5 bis quinquies per vietare operazioni con soggetti che hanno promosso azioni davanti ai giudici russi per ottenere misure in relazione a contratti colpiti dalle sanzioni, e con enti creditizi/finanziari o prestatori di cripto-attività stabiliti fuori dall’UE coinvolti nell’elusione dei divieti. L’articolo 5 bis quater consente, in deroga, operazioni necessarie al rimborso di crediti all’esportazione garantiti, al disinvestimento o alla liquidazione di attività in Russia entro il 26 agosto 2025, o all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 entro il 26 agosto 2025 o alla scadenza se anteriore. L’articolo 5 bis quinquies include specifiche deroghe per operazioni farmaceutiche, mediche, agricole, alimentari, umanitarie e giudiziarie.

Divieti su porti e aeroporti e obblighi di notifica

Introduce ulteriori misure contro porti e aeroporti russi elencati nell’allegato XLVII, con motivi legati al trasferimento di UAV e missili, al trasporto di beni per la difesa o all’elusione di altre sanzioni. Le operazioni consentite in deroga devono essere notificate entro due settimane dagli operatori all’autorità competente dello Stato membro di registrazione o costituzione, che a sua volta informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Diamanti grezzi e diamanti lucidati

Rafforza l’articolo 3 septdecies prevedendo che i diamanti grezzi importati nell’Unione siano presentati con certificato Kimberley che indichi chiaramente il paese o i paesi di origine mineraria, e che dal 1° marzo 2025 per alcuni prodotti siano richieste prove basate sulla tracciabilità con certificato attestante che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per altri prodotti l’obbligo scatta dal 1° gennaio 2026.

Servizi di costruzione, architettura, ingegneria e consulenza verso la Russia

Estende e precisa il divieto di prestare servizi di costruzione, architettura, ingegneria, consulenza giuridica e informatica al governo russo e a persone giuridiche stabilite in Russia. Introduce una deroga per servizi strettamente necessari al funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare russa in uno Stato membro.

Tutela giudiziaria degli operatori dell’Unione e forum necessitatis

Modifica e amplia gli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quinquies: riconosce agli operatori dell’Unione il diritto di chiedere, davanti ai giudici di uno Stato membro, il risarcimento dei danni subiti per azioni promosse in paesi terzi o per decisioni russe collegate alla normativa del 25 aprile 2023 e alla legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023, ove non abbiano accesso effettivo a rimedi nella giurisdizione pertinente. Introduce un forum necessitatis che consente, in via eccezionale, la competenza di un giudice di uno Stato membro quando nessun giudice dell’Unione è altrimenti competente e la controversia presenti un collegamento sufficiente con quello Stato.

Inosservanza, riconoscimento e misure processuali correlate

L’articolo 11 quater dispone che non siano riconosciute, attuate o eseguite negli Stati membri ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi o decisioni giudiziarie emesse ai sensi degli articoli 248.1 e 248.2 del codice di procedura arbitrale russo o normative equivalenti, né le sanzioni penali russe basate sulla loro violazione.

Cooperazione, segreto professionale e dati personali

L’articolo 6 consente alla Commissione di scambiare con i paesi partner dell’allegato VIII, su base di reciprocità e con il consenso degli Stati membri interessati, informazioni su scambi, transazioni e operatori di paesi terzi per prevenire l’elusione delle misure. L’articolo 12 bis rafforza il trattamento dei dati personali da parte della Commissione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti, FIU, dogane e altre autorità; precisa che il segreto professionale si applica ai documenti del Consiglio, della Commissione e dell’Alto rappresentante finalizzati all’esecuzione o alla prevenzione dell’elusione delle misure.

Obblighi di adeguata verifica degli operatori

Riformula l’articolo 12 octies ter: gli operatori che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità dell’allegato XL o beni dell’allegato XLVIII devono adottare misure di due diligence proporzionate per identificare, valutare, attenuare e gestire il rischio di riesportazione in Russia o per uso in Russia. L’obbligo si applica dal 26 dicembre 2024 per l’allegato XL e dal 26 maggio 2025 per l’allegato XLVIII, e si estende agli enti fuori UE di loro proprietà o sotto il loro controllo.

Aggiornamento degli allegati e nuove liste restrittive

Aggiorna gli allegati II, IV, VII, XIV, XV, XXI, XXIII, XXXVII, XLII, XLIV, XLV e aggiunge gli allegati XXIIID, XLVI, XLVII e XLVIII, oltre a sopprimere gli allegati XXIIIB e XXIIIC. In particolare, aggiunge nuove entità soggette a restrizioni finanziarie, nuovi organi di informazione, l’alluminio greggio tra i beni dell’allegato XXI, nuove liste di beni ad alta priorità e di porti/aeroporti russi soggetti a divieti specifici.

Come è indicizzato

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