Regolamento (UE) 2025/398
Regolamento (UE) 2025/398 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2022/263 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo ai territori dell’Ucraina occupati o annessi illegalmente dalla Federazione russa, recependo le nuove misure introdotte dalla decisione (PESC) 2025/396. Vengono ampliati i divieti su banconote, esportazioni di beni e tecnologie, servizi professionali e software, e vengono rafforzate le clausole anti-elusione, le regole su proprietà/controllo di entità extra-UE, gli obblighi di cooperazione tra autorità e il regime sanzionatorio nazionale. Il testo introduce inoltre una tutela giurisdizionale specifica per i soggetti colpiti da azioni in giudizi di paesi terzi e chiarisce il regime di trattamento dei dati personali ai fini dell’attuazione delle misure restrittive.
Modifica il regolamento (UE) 2022/263 rafforzando e ampliando le misure restrittive applicabili alle zone dell’Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, con nuovi divieti su banconote, beni, tecnologie, servizi, software, elusione, contenzioso e scambi informativi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori dell’Unione e, per gli effetti territoriali, alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi situati o operanti nei territori specificati dell’Ucraina non controllati dal governo. Incide su vendite, forniture, trasferimenti ed esportazioni di beni e tecnologie elencati, sulla prestazione di una serie di servizi professionali e digitali, sulla messa a disposizione di banconote in valuta ufficiale degli Stati membri e su condotte di elusione. Prevede deroghe e autorizzazioni per finalità umanitarie, ufficiali, di società civile, media, energia critica, infrastrutture critiche, cooperazione nucleare, comunicazioni elettroniche e altre ipotesi puntualmente indicate; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento (UE) 2025/398 del Consiglio
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2022/263 per rafforzare il regime di misure restrittive adottato in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali, da parte della Federazione russa, di parti dell’Ucraina non controllate dal governo. Le modifiche recepiscono la decisione (PESC) 2025/396 e puntano sia ad ampliare i divieti sostanziali sia a migliorare l’effettività dell’applicazione, la prevenzione dell’elusione e la tutela degli operatori dell’Unione.
Finalità e contesto
Il regolamento si colloca nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e trova base giuridica nell’articolo 215 TFUE. I considerando evidenziano la necessità di adeguare il quadro sanzionatorio alle nuove misure che colpiscono le zone non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, oltre a introdurre disposizioni orizzontali per rafforzare controllo, cooperazione e applicazione uniforme nei diversi Stati membri.
Divieti su banconote, beni e tecnologie
Una delle principali novità è il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro verso i territori specificati o a soggetti lì situati, con eccezioni limitate per uso personale, organizzazioni internazionali immuni e attività di società civile/media finanziate pubblicamente. L’articolo 4 rafforza inoltre il divieto su beni e tecnologie elencati nell’allegato II, applicandolo anche quando tali beni non siano originari dell’Unione e quando siano destinati, direttamente o indirettamente, ai territori interessati.
Servizi vietati e software soggetto a restrizione
L’articolo 5 amplia in modo significativo il novero dei servizi vietati: contabilità, auditing, consulenza fiscale, consulenza amministrativo-gestionale, pubbliche relazioni, costruzione, architettura, ingegneria, consulenza giuridica, consulenza informatica, ricerche di mercato, sondaggi di opinione, prove e analisi tecniche, pubblicità. È inoltre vietata la messa a disposizione di software gestionale per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell’allegato III, nonché la connessa circolazione di diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali e diritti di accesso o riuso del materiale protetto.
Deroghe, autorizzazioni e settori sensibili
Il testo conserva e amplia le eccezioni per esigenze difensive, accesso alla giustizia, emergenze sanitarie e catastrofi naturali. Le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso e a condizioni appropriate, servizi e attività necessari per finalità umanitarie, società civile, organizzazioni internazionali, energia critica, infrastrutture critiche, approvvigionamento e lavorazioni di materie prime strategiche, cooperazione nucleare civile e comunicazioni elettroniche. È anche prevista una specifica deroga per servizi software necessari al contributo di cittadini ucraini a progetti open source internazionali.
Clausole anti-elusione e responsabilità degli operatori
L’articolo 8 introduce una formulazione più rigorosa della clausola anti-elusione, coerente con l’orientamento della Corte di giustizia nella causa C-72/11: integra la violazione anche la partecipazione a un’attività sapendo che essa può avere come obiettivo o risultato l’elusione, pur senza perseguirlo deliberatamente. Inoltre, il nuovo articolo 13 bis impone a imprese e persone soggette al regolamento di adoperarsi al massimo affinché le entità extra-UE di loro proprietà o controllo non partecipino ad attività che compromettano le misure restrittive. I considerando chiariscono che il dovere di massima diligenza comprende politiche, controlli e procedure appropriate, nei limiti di quanto concretamente esigibile.
Effetti processuali e tutela risarcitoria
Il regolamento incide anche sul piano dei diritti azionabili: l’articolo 10 esclude la possibilità di far valere pretese contrattuali o indennitarie in una serie di casi collegati ai soggetti sanzionati o ai territori interessati. In senso opposto, gli articoli 10 bis e 10 ter introducono una protezione specifica per i soggetti colpiti da azioni promosse davanti a giudici di paesi terzi, consentendo, al ricorrere di determinate condizioni, di chiedere il risarcimento davanti ai giudici di uno Stato membro, anche in via eccezionale in presenza di un collegamento sufficiente con lo Stato del foro.
Cooperazione, dati personali e sanzioni
Il regolamento rafforza lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione e disciplina il segreto professionale sui documenti relativi all’esecuzione e alla prevenzione delle violazioni. Introduce inoltre un quadro specifico per il trattamento dei dati personali da parte della Commissione e delle autorità nazionali, includendo anche dati sensibili e dati relativi a reati, nel rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati. Infine, l’articolo 13 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, eventualmente penali, e misure di confisca dei proventi delle violazioni, potendo valorizzare l’autodenuncia come circostanza attenuante.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’ambito materiale del regolamento 2022/263
L’articolo 1 apporta numerose modifiche al regolamento (UE) 2022/263 per allinearlo alla decisione (PESC) 2025/396 e rafforzarne l’efficacia. Sono aggiornati gli allegati II, III e IV e introdotte nuove disposizioni trasversali su elusione, responsabilità degli operatori UE, cooperazione informativa, trattamento dei dati e sanzioni.
Esenzione per merci originarie dei territori specificati
All’articolo 2, paragrafo 2, è chiarito che i divieti non si applicano alle merci originarie dei territori specificati che siano state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali siano state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale e per le quali sia stato emesso un certificato d’origine ai sensi dell’accordo di associazione UE-Ucraina.
Divieto sulle banconote in valuta ufficiale degli Stati membri
È inserito l’articolo 3 bis, che vieta vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro verso i territori specificati, a persone o entità ivi situate o per un uso in tali territori. Sono previste eccezioni per uso personale dei viaggiatori e dei familiari diretti, per fini ufficiali di organizzazioni internazionali immuni e per attività di società civile e media finanziate da UE, Stati membri o da taluni paesi elencati nell’allegato IV.
Restrizioni su beni e tecnologie e ampliamento degli allegati
L’articolo 4 è riscritto: è vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, anche di beni e tecnologie non originari dell’Unione, elencati nell’allegato II, verso persone, entità o organismi nei territori specificati o per uso in tali territori. L’allegato II include beni e tecnologie rilevanti per trasporti, telecomunicazioni, energia ed esplorazione/prospezione/produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. L’allegato II è sostituito con un elenco ampio di merci e tecnologie; l’allegato III e l’allegato IV sono aggiunti.
Divieti sui servizi professionali, software e attività connesse
L’articolo 5 vieta la prestazione, diretta o indiretta, di servizi contabili, di auditing, consulenza fiscale, consulenza amministrativo-gestionale, pubbliche relazioni, costruzione, architettura, ingegneria, consulenza giuridica, consulenza informatica, ricerche di mercato, sondaggi di opinione, prove e analisi tecniche, pubblicità. Vietata anche la messa a disposizione di software gestionale per imprese e software di progettazione e fabbricazione industriale elencati nell’allegato III, nonché la vendita/licenza/trasferimento di diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali e diritti di accesso/riuso relativi a tale software. Sono inoltre vietati assistenza tecnica, intermediazione e finanziamenti connessi ai beni e servizi interessati.
Deroghe e autorizzazioni per servizi e software
Sono previste eccezioni per servizi strettamente necessari all’esercizio del diritto di difesa e al ricorso giurisdizionale effettivo, nonché per l’accesso a procedimenti giudiziari o amministrativi e ad arbitrato in uno Stato membro. Ulteriori esclusioni riguardano emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente e catastrofi naturali. Le autorità competenti possono autorizzare, a condizioni appropriate, servizi necessari per progetti open source internazionali con contributo di cittadini ucraini e, più in generale, servizi e assistenza necessari per scopi umanitari, società civile, organizzazioni internazionali, approvvigionamento energetico critico, infrastrutture critiche, cooperazione nucleare civile e comunicazioni elettroniche. Le autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
Servizi di assistenza tecnica e umanitari
L’articolo 5 bis è modificato: i divieti dell’articolo 5 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica o servizi da parte dei soggetti indicati; in via derogatoria, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali per servizi necessari esclusivamente per scopi umanitari nei territori specificati.
Divieto di servizi turistici
L’articolo 6 è sostituito con un divieto generale di prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.
Eccezioni per organizzazioni internazionali
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è riformulato per ricomprendere i casi in cui le attività siano necessarie per scopi ufficiali di organizzazioni internazionali immuni ai sensi del diritto internazionale ubicate nei territori specificati.
Clausola anti-elusione
L’articolo 8 è sostituito per vietare la partecipazione consapevole e deliberata ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure restrittive, precisando che il divieto opera anche quando il soggetto non persegua deliberatamente tale risultato ma sappia che la propria partecipazione può produrlo e accetti tale possibilità.
Limitazione dei diritti contrattuali e di indennizzo
L’articolo 10, paragrafo 1, esclude il riconoscimento di diritti, anche risarcitori o analoghi, in relazione a contratti o transazioni incisi dalle misure restrittive, se la domanda è proposta da soggetti designati dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, da soggetti che abbiano violato i divieti del regolamento, da soggetti coinvolti in merci la cui importazione è vietata dall’articolo 2, paragrafo 1, da persone, entità od organismi nei territori specificati, da persone, entità od organismi russi, o da soggetti che agiscano per loro tramite o per loro conto.
Nuova tutela risarcitoria in caso di azioni promosse in paesi terzi
Gli articoli 10 bis e 10 ter introducono un rimedio giudiziario: i soggetti di cui all’articolo 15, lettera c) o d), possono chiedere davanti al giudice competente di uno Stato membro il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, incluse le spese legali, derivanti da azioni promosse in un giudice di un paese terzo da soggetti rientranti nell’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a f), quando non abbiano accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione rilevante. Se nessun giudice di uno Stato membro è competente in base ad altre norme UE o nazionali, un giudice di uno Stato membro può comunque conoscere della domanda se sussiste un collegamento sufficiente con lo Stato membro adito.
Cooperazione informativa e segreto professionale
L’articolo 11 impone scambio reciproco di informazioni tra Stati membri e Commissione sulle misure adottate, sulle autorizzazioni concesse o negate, sulle violazioni, sulle sanzioni e sulle sentenze nazionali. Le informazioni devono essere usate solo per gli scopi per cui sono fornite. I documenti del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante destinati all’esecuzione o alla prevenzione di violazioni/elusioni sono coperti da segreto professionale; si presume che la loro divulgazione pregiudichi la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri o le relazioni internazionali.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 11 bis disciplina il trattamento dei dati personali da parte della Commissione e delle autorità nazionali, comprese autorità di contrasto, doganali, finanziarie, unità di informazione finanziaria e amministratori di registri pubblici. Il trattamento è limitato a quanto necessario per l’attuazione, il controllo dell’applicazione e la prevenzione dell’elusione, anche con riferimento a categorie particolari di dati e a dati relativi a condanne penali e reati, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.
Sanzioni nazionali e confisca
L’articolo 13 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni, anche penali ove opportuno, per le violazioni del regolamento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; l’autodenuncia può essere considerata come fattore attenuante secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri devono prevedere adeguati provvedimenti di confisca dei proventi delle violazioni.
Obbligo di massima diligenza degli operatori UE su entità extra-UE controllate
L’articolo 13 bis richiede a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di adoperarsi al massimo affinché le persone giuridiche, entità o organismi stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo non partecipino ad attività che compromettano le misure restrittive. Il considerando precisa che la nozione implica l’adozione di tutte le azioni adeguate e necessarie, compatibili con natura, dimensioni e circostanze dell’operatore.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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