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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/390

Regolamento (UE) 2025/390 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32025R0390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE relativo all’Ucraina, ampliando i criteri per l’iscrizione negli elenchi soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche e introducendo nuove misure contro la flotta ombra e il complesso militare-industriale russo. Rafforza inoltre la cooperazione tra autorità nazionali e Commissione, prevede uno scambio mirato di informazioni con paesi partner e disciplina il trattamento dei dati personali necessario all’attuazione delle misure. Sul piano processuale, introduce e precisa strumenti di tutela per gli operatori dell’Unione, inclusa la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni e, in via eccezionale, di ricorrere al forum necessitatis.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 rafforzando il regime di misure restrittive contro soggetti collegati alla Russia e introducendo nuovi criteri di inserimento, deroghe, cooperazione informativa, obblighi di diligenza e tutele processuali.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già soggetti o potenzialmente soggetti alle misure restrittive del regolamento (UE) n. 269/2014, con particolare riguardo ai soggetti coinvolti nella guerra della Russia contro l’Ucraina, alla flotta ombra e al complesso militare-industriale russo. Incide anche sugli operatori dell’Unione, sulle autorità competenti degli Stati membri, sulle FIU, sulla Commissione, sul Consiglio e sull’alto rappresentante, nonché sugli scambi informativi con paesi partner dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 in materia di misure restrittive relative all’Ucraina

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione contro azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La riforma recepisce le modifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2025/388 e mira in particolare a rafforzare il contrasto all’elusione, a colpire la flotta ombra russa e a migliorare l’efficacia applicativa delle misure restrittive.

Ambito e finalità delle modifiche

Il testo conferma la logica di attuazione del regolamento (UE) n. 269/2014, che dà esecuzione alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC. I considerando evidenziano che le nuove misure rispondono alla necessità di colpire le entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio russo via mare, di limitare i rischi di sicurezza marittima e ambientali connessi alla cosiddetta "flotta ombra", e di rafforzare la cooperazione tra autorità nazionali, FIU e Commissione per prevenire e reprimere violazioni ed elusioni.

Nuovi criteri di iscrizione nell’elenco

L’articolo 3, paragrafo 1, è integrato con due ulteriori criteri.

  • Il primo riguarda i soggetti che possiedono, controllano, gestiscono o esercitano il controllo operativo di navi impiegate per il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, quando tali navi adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio richiamate dalla risoluzione A.1192(33) dell’Organizzazione marittima internazionale, oppure quando tali soggetti forniscono sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni delle navi.
  • Il secondo riguarda le persone, entità o organismi che fanno parte del complesso militare e industriale russo, lo sostengono materialmente o finanziariamente o ne traggono vantaggio, anche tramite la partecipazione allo sviluppo, produzione o approvvigionamento di tecnologie e attrezzature militari.

Queste integrazioni ampliano il perimetro soggettivo delle misure di congelamento dei fondi e del divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.

Deroghe specifiche e autorizzazioni nazionali

Il regolamento introduce una deroga puntuale per la linea 3 della metropolitana di Budapest. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare pagamenti all’entità indicata alla voce 265 dell’allegato I per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che siano necessari per esercizio, manutenzione o riparazione delle vetture consegnate da Metrowagonmash nel 2018.

Sono inoltre precisate e rimodulate alcune deroghe già esistenti relative a trasferimenti di fondi e pagamenti congelati, con particolare riferimento ai casi in cui il congelamento sia collegato al ruolo di soggetti elencati o controllati come banca intermediaria. In un caso specifico, la deroga per lo svincolo di fondi a favore di determinate persone elencate è condizionata alla vendita e al trasferimento, entro il 30 giugno 2025, di diritti di proprietà detenuti in soggetti stabiliti nell’Unione, purché il ricavato resti congelato.

Cooperazione tra autorità e scambio di informazioni

L’articolo 8 è rafforzato sotto il profilo della cooperazione amministrativa. La Commissione può scambiare, con autorità competenti di paesi partner inseriti nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e su base di reciprocità, informazioni su scambi, transazioni e operatori di paesi terzi al fine di contrastare l’elusione dei divieti del regolamento, nei limiti della pertinenza e necessità per l’attuazione effettiva delle misure.

Quando le informazioni contengono dati personali, lo scambio deve rispettare il capo V del regolamento (UE) 2018/1725. Se le informazioni riguardano eccezionalmente un operatore stabilito in uno Stato membro, la Commissione deve ottenere l’accordo delle autorità competenti interessate prima di procedere.

In parallelo, le autorità competenti degli Stati membri, incluse autorità di contrasto, dogane, autorità di vigilanza finanziaria, FIU e amministratori di pubblici registri, devono elaborare e scambiare prontamente informazioni, anche personali, quando ciò sia necessario per i loro compiti nell’ambito del regolamento, in particolare per individuare casi di violazione o elusione, anche tentata.

Trattamento dei dati personali

È inserito un nuovo articolo 8 bis che legittima la Commissione a trattare i dati personali nella misura necessaria ai propri compiti relativi all’attuazione, al controllo dell’applicazione e alla prevenzione dell’elusione delle misure restrittive. Il potere si estende anche a categorie particolari di dati personali e a dati su condanne penali e reati, sempre ai fini dell’identificazione dei soggetti sottoposti alle misure e per assistere gli operatori destinatari dell’articolo 17 nell’assicurare la conformità.

Tutela giurisdizionale degli operatori dell’Unione

Il nuovo testo dell’articolo 11 bis riconosce alle persone di cui all’articolo 17, lettere c) e d), il diritto di ottenere, mediante procedimento giudiziario davanti al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto, incluse le spese legali, subito in conseguenza di azioni promosse dinanzi a un giudice di paese terzo da soggetti elencati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b).

La tutela opera quando le azioni del paese terzo incidano su contratti o transazioni colpiti dalle misure restrittive e l’interessato non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione pertinente. Il risarcimento può essere richiesto nei confronti dei soggetti che hanno promosso l’azione o delle persone che ne hanno proprietà o controllo.

È inoltre introdotto l’articolo 11 ter, che prevede un forum necessitatis: se nessun giudice di uno Stato membro è competente in base ad altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale, un giudice di uno Stato membro può conoscere eccezionalmente della domanda, purché la causa presenti un collegamento sufficiente con tale Stato membro.

Obblighi di segnalazione e contrasto all’elusione

L’articolo 12, paragrafo 1, è integrato con l’obbligo di comunicare anche i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti del regolamento, compreso l’uso di cripto-attività. Il considerando relativo alla direttiva (UE) 2024/1226 evidenzia inoltre il collegamento con gli obblighi antiriciclaggio e con la segnalazione alle FIU delle operazioni sospette riconducibili a possibili violazioni delle misure restrittive.

Obbligo di massimo sforzo per soggetti controllati all’estero

Il nuovo articolo 15 bis impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di adoperarsi al massimo affinché qualunque persona giuridica, entità o organismo stabilito al di fuori dell’Unione, di loro proprietà o sotto il loro controllo, non partecipi ad attività che compromettano le misure restrittive del regolamento.

I considerando precisano che l’"adoperarsi al massimo" comprende tutte le azioni adeguate e necessarie e può implicare politiche, controlli e procedure di mitigazione del rischio, da valutarsi in concreto in base a natura, dimensioni, settore, paese terzo di stabilimento e grado effettivo di controllo. La nozione include solo le azioni realisticamente esigibili dal soggetto interessato.

Protezione dei documenti e segreto professionale

L’articolo 16 bis, paragrafo 2, è sostituito per rafforzare la riservatezza dei documenti detenuti da Consiglio, Commissione e alto rappresentante relativi all’esecuzione delle misure o alla prevenzione della loro violazione o elusione. La protezione si estende alle proposte congiunte di modifica del regolamento e ai documenti preparatori, con presunzione che la divulgazione possa pregiudicare la sicurezza dell’Unione, degli Stati membri o le relazioni internazionali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuovi criteri di inserimento nell’elenco (art. 3, par. 1, lett. k e l)

Sono aggiunti due nuovi criteri di listing. Il primo riguarda persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia e che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio richiamate dalla risoluzione A.1192(33) dell’IMO, oppure che forniscono sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi. Il secondo riguarda i soggetti che fanno parte del complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono materialmente o finanziariamente o ne traggono vantaggio, anche tramite sviluppo, produzione o approvvigionamento di tecnologie e attrezzature militari.

Deroga per la metropolitana di Budapest (art. 6 bis, par. 1 bis e 2)

Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, a condizioni ritenute appropriate, i pagamenti all’entità di cui alla voce 265 della rubrica "B. Entità" dell’allegato I per beni e servizi fornibili solo da tale entità e necessari per l’esercizio, manutenzione o riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate da Metrowagonmash nel 2018. Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse entro due settimane.

Estensione e precisazione di deroghe per fondi e trasferimenti (art. 6 ter, parr. 5 septies, 5 nonies e 5 decies)

La deroga di cui al paragrafo 5 septies consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati alle persone elencate alle voci 92, 694, 719, 721, 881 e 920 dell’allegato I, se necessari per la vendita e il trasferimento, entro il 30 giugno 2025, dei diritti di proprietà da esse detenuti direttamente o indirettamente in una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione, a condizione che il ricavato sia congelato. Sono inoltre riformulate le basi delle deroghe sui fondi congelati per il ruolo di banca intermediaria nei trasferimenti dalla Federazione russa, da un paese terzo o dall’Unione, nonché per i pagamenti congelati a seguito di trasferimenti avviati mediante o da soggetti elencati o da soggetti da essi posseduti o controllati.

Scambio di informazioni con paesi partner e autorità nazionali (art. 8, par. 3 bis e 4)

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e su base di reciprocità, può scambiare con le autorità competenti dei paesi partner indicati nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 informazioni su scambi, transazioni e operatori di paesi terzi per prevenire l’elusione dei divieti del regolamento, se pertinenti e necessari per la sua attuazione. Se le informazioni contengono dati personali, lo scambio deve rispettare il capo V del regolamento (UE) 2018/1725; se riguardano eccezionalmente un operatore stabilito in uno Stato membro, serve l’accordo delle autorità competenti interessate. È inoltre rafforzato l’obbligo di elaborazione e scambio di informazioni tra autorità competenti, autorità di contrasto, dogane, autorità di vigilanza finanziaria, FIU e amministratori di pubblici registri, specie per individuare violazioni o elusioni, incluse quelle tramite cripto-attività.

Trattamento dei dati personali da parte della Commissione (art. 8 bis)

La Commissione è autorizzata a trattare i dati personali nella misura necessaria ai propri compiti di corretta attuazione, controllo dell’applicazione e prevenzione dell’elusione delle misure. Può trattare anche categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali e reati, ai fini dell’identificazione delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive e per assistere i destinatari dell’art. 17 nel garantire la conformità.

Tutela risarcitoria e accesso al giudice (art. 11 bis e 11 ter)

Qualsiasi persona di cui all’art. 17, lettera c) o d), può chiedere in giudizio, davanti al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di danni diretti o indiretti, comprese le spese legali, subiti a causa di azioni promosse dinanzi a un giudice di paese terzo da soggetti di cui all’art. 11, par. 1, lett. a) o b), quando tali azioni incidano su contratti o transazioni colpiti dalle misure restrittive e non vi sia accesso effettivo a rimedi nella giurisdizione pertinente. Il risarcimento può essere richiesto contro chi ha promosso l’azione o contro le persone che ne hanno proprietà o controllo. In mancanza di competenza fondata su altre norme del diritto UE o nazionale, il giudice di uno Stato membro può conoscere eccezionalmente della domanda se la causa ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro.

Obblighi di segnalazione delle violazioni ed elusioni (art. 12, par. 1, lett. c)

Tra le informazioni che devono essere comunicate alle autorità competenti sono esplicitamente inclusi i casi rilevati di violazione, elusione e tentativo di violazione o elusione dei divieti del regolamento, anche mediante l’uso di cripto-attività.

Obbligo di massimo sforzo per entità estere controllate o possedute (art. 15 bis)

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi devono adoperarsi al massimo affinché ogni persona giuridica, entità o organismo stabilito al di fuori dell’Unione, di loro proprietà o sotto il loro controllo, non partecipi ad attività che compromettano le misure restrittive del regolamento.

Segreto professionale e protezione dei documenti (art. 16 bis, par. 2)

I documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante finalizzati all’esecuzione delle misure o alla prevenzione della loro violazione o elusione sono coperti da segreto professionale e dalla protezione prevista dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione. La protezione si estende anche alle proposte congiunte di modifica del regolamento e ai relativi documenti preparatori, con presunzione di pregiudizio per la sicurezza dell’Unione, degli Stati membri o per le relazioni internazionali in caso di divulgazione.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalicooperazione amministrativaprotezione dei dati

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