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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/386

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/386 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32025R0386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/386 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, che disciplina le misure restrittive UE nei confronti della Bielorussia. L’atto prende atto del riesame della decisione 2012/642/PESC e della proroga delle misure restrittive fino al 28 febbraio 2026. Modifica inoltre le motivazioni e i dati identificativi di 10 persone fisiche e 2 persone giuridiche, oltre a eliminare un duplicato e una voce relativa a un soggetto deceduto.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 aggiornando le misure restrittive UE nei confronti di persone ed entità collegate alla Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Incide sui soggetti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, cioè persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio: soppressione di un duplicato e di una persona deceduta, sostituzione delle motivazioni e delle informazioni di talune voci, nonché aggiornamento di due persone giuridiche. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/386 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive verso la Bielorussia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/386 interviene sul regime sanzionatorio UE relativo alla Bielorussia, modificando l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. L’atto si colloca nel quadro delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento del Paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina; nei considerando si richiama altresì il riesame della decisione 2012/642/PESC e la proroga delle misure fino al 28 febbraio 2026.

Finalità e contesto

Il Consiglio evidenzia che, a seguito del riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno mantenere le misure restrittive fino al 28 febbraio 2026. L’intervento regolamentare non istituisce nuove categorie di sanzioni, ma aggiorna l’elenco dei soggetti già colpiti da misure restrittive, adeguandone composizione e motivazioni.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto riguarda i soggetti inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, vale a dire persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive. La modifica incide in particolare su:

  • 10 persone fisiche, per le quali vengono sostituite le voci nell’elenco con aggiornamento delle motivazioni e dei dati identificativi;
  • 2 persone giuridiche, per le quali sono riformulate le rispettive voci;
  • una voce duplicata, che viene soppressa;
  • una voce riferita a persona deceduta, anch’essa soppressa.

Modifiche alle persone fisiche elencate

La sezione A dell’allegato I viene modificata come segue:

  • è soppresso il duplicato relativo a Iryna Vladimirovna PADKAVYRAVA (voce 251);
  • è soppressa la voce relativa a Uladzimir Viktaravich KALACH (voce 30), in quanto persona deceduta;
  • sono sostituite le voci 26, 108, 112, 125, 166, 195, 196, 258, 260 e 261.

Tra le nuove motivazioni inserite, il testo richiama, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento in trattamenti inumani e degradanti, torture, repressione della società civile e dell’opposizione democratica, sostegno al regime di Lukashenko, partecipazione a decisioni o attività legislative considerate lesive dei diritti umani, nonché profitti e vantaggi tratti dal regime bielorusso. Le date di inserimento nell’elenco variano, tra le altre, dal 2 ottobre 2020 al 5 agosto 2024, a seconda del soggetto interessato.

Modifiche alle persone giuridiche elencate

La sezione B dell’allegato I è aggiornata quanto alle voci:

  • n. 13, relativa a Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC "MAZ";
  • n. 27, relativa a Open Joint Stock Company "Belshina".

Per MAZ, la motivazione aggiornata sottolinea che si tratta di un importante costruttore statale, fonte di entrate per il regime di Lukashenko, che ha messo a disposizione strutture e attrezzature per un raduno politico di sostegno al regime e fornisce autocarri militari all’esercito russo impiegati anche in Ucraina. Per Belshina, la motivazione aggiornata evidenzia che l’impresa trae vantaggio dai profitti per lo Stato bielorusso, fornisce pneumatici al comparto militare russo schierato in Ucraina e sostiene il regime, anche alla luce di pratiche repressive verso lavoratori e dell’impiego di prigionieri politici in lavori pericolosi a vantaggio dell’impresa.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative per gli operatori

Per i professionisti italiani, l’effetto principale è l’aggiornamento della blacklist UE rilevante ai fini dell’applicazione delle misure restrittive in materia di asset freeze, divieti di disponibilità economiche e verifiche di compliance. Gli operatori dovranno quindi considerare le nuove formulazioni delle voci inserite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, verificando eventuali impatti su rapporti contrattuali, pagamenti, forniture, operazioni societarie e due diligence sanzionatoria.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento incide sulla lista dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Modifiche alla sezione A: persone fisiche

Sono soppressi un duplicato ('Iryna Vladimirovna PADKAVYRAVA', voce 251) e una voce relativa a una persona deceduta ('Uladzimir Viktaravich KALACH', voce 30). Sono poi sostituite le voci 26, 108, 112, 125, 166, 195, 196, 258, 260 e 261 con nuove motivazioni, dati identificativi e date di inserimento.

Modifiche alla sezione B: persone giuridiche

Sono sostituite le voci 13 e 27 relative rispettivamente a Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ)/OJSC "MAZ" e a Open Joint Stock Company "Belshina", con aggiornamento delle motivazioni di inserimento nell’elenco e dei dati identificativi.

Proroga delle misure restrittive e contesto normativo

Nei considerando si precisa che, a seguito del riesame della decisione 2012/642/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2026. Il regolamento dà quindi attuazione all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 e ne adegua l’allegato sanzionatorio.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittiverelazioni esternepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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