Regolamento (UE) 2025/376
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/376 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua il regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 sulle misure restrittive relative al Sudan. In particolare, recepisce l’aggiornamento dell’elenco effettuato dall’UNSC e sopprime due persone fisiche dalla sezione dedicata alle persone fisiche. Il regolamento è immediatamente rilevante per l’applicazione delle sanzioni nell’Unione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive nei confronti del Sudan, sopprimendo due nominativi dall’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi inclusi nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 relativo a misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. L’intervento normativo ha portata limitata e settoriale: incide esclusivamente sulla composizione dell’elenco sanzionatorio dell’allegato I, con effetto in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce nuove categorie di soggetti designati né nuove misure sostanziali.
Modifica delle misure restrittive dell’Unione nei confronti del Sudan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/376 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Sudan, istituito dal regolamento (UE) 2023/2147. L’atto ha natura meramente modificativa e aggiorna l’allegato I del regolamento di base, in coerenza con un aggiornamento intervenuto a livello ONU.
Contesto e finalità
Nei considerando si richiama l’adozione, il 9 ottobre 2023, del regolamento (UE) 2023/2147 sulle misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan. Si evidenzia inoltre che, l’8 novembre 2024, il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1591 (2005) ha aggiunto due persone all’elenco ONU dei soggetti designati. Su tale base, il Consiglio ritiene opportuno adeguare l’elenco dell’Unione sopprimendo le relative voci dall’allegato I del regolamento del 2023.
Modifica dell’elenco sanzionatorio
L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1, che dispone l’aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato dell’atto sono soppresse, nella sezione "A. Persone fisiche", le voci n. 4 e n. 10, relative a:
- Abdulrahman JUMA BARAKALLAH;
- Osman Mohamed HAMID.
L’effetto pratico è la rimozione di tali nominativi dal perimetro soggettivo delle misure restrittive previste dal regolamento di base.
Portata applicativa
Il regolamento non introduce nuove misure restrittive, nuove definizioni o nuovi obblighi procedurali. Opera esclusivamente sul contenuto dell’elenco designato e, quindi, sulla platea dei soggetti sottoposti a restrizioni nell’ambito del regime UE sul Sudan. La sua applicazione è generale e diretta in tutti gli Stati membri, come espressamente ribadito dall’articolo 2.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento esso è pienamente efficace e vincolante nell’ordinamento degli Stati membri.
Rilievo pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, l’atto rileva principalmente ai fini delle verifiche di compliance sanzionatoria, del monitoraggio delle liste UE e del controllo dei rapporti con soggetti potenzialmente interessati dal regime restrittivo sul Sudan. Poiché l’atto rimuove due persone dall’elenco, occorre aggiornare tempestivamente screening, procedure interne e basi dati sanzionatorie in linea con l’allegato I aggiornato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione, nella sezione "A. Persone fisiche", delle voci relative a Abdulrahman JUMA BARAKALLAH e Osman Mohamed HAMID.
Base dell’intervento e coordinamento con l’ONU
Nei considerando si precisa che l’8 novembre 2024 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1591 (2005) ha aggiunto due persone all’elenco ONU delle persone ed entità oggetto di misure restrittive, e che le voci corrispondenti devono essere soppresse dall’allegato I del regolamento (UE) 2023/2147.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/386
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/389
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/390
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/392
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/395
- Regolamento · 24 feb 2025Regolamento (UE) 2025/398
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →