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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/392

Regolamento (UE) 2025/392 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

Normativa europea32025R0392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza in modo significativo il regime sanzionatorio UE contro la Bielorussia, aggiornando il regolamento (CE) n. 765/2006 in coerenza con la decisione (PESC) 2025/391. Vengono ampliati i divieti su beni e tecnologie a duplice uso e su ulteriori categorie di prodotti e servizi, con nuove restrizioni su software, costruzioni, alluminio primario, servizi di portafoglio e custodia di cripto-attività, depositi bancari e trasporto su strada. Sono inoltre introdotti nuovi criteri di inserimento in elenco, nuove deroghe mirate, obblighi di due diligence per gli operatori e nuove regole di cooperazione tra autorità e di tutela giudiziaria degli operatori UE.

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia, con ampliamento dei divieti su esportazioni, transito, importazioni, servizi, finanza, cripto-attività, trasporti e designazioni soggettive.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (CE) n. 765/2006, agli operatori dell’Unione, alle autorità competenti degli Stati membri e, per alcune misure, ai cittadini bielorussi, alle persone residenti in Bielorussia, al governo bielorusso, agli enti pubblici, imprese e agenzie bielorussi, nonché a persone ed entità stabilite in paesi terzi ma controllate o possedute in misura rilevante da soggetti bielorussi o russi. L’ambito territoriale è l’Unione europea, con effetti anche per esportazioni verso la Bielorussia, importazioni dalla Bielorussia, transiti attraverso il suo territorio e operazioni effettuate da operatori UE all’estero; alcune deroghe riguardano paesi partner e paesi terzi elencati negli allegati V ter e V ter bis. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste diverse date di applicazione differita per singole misure, tra cui 26 marzo 2025, 1° maggio 2025, 2 gennaio 2025, 26 maggio 2025 e 26 maggio 2025 per alcune clausole transitorie e obblighi di due diligence.

Regolamento (UE) 2025/392 del Consiglio: rafforzamento delle misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento (CE) n. 765/2006, in attuazione della decisione (PESC) 2025/391 del 24 febbraio 2025. L’intervento si colloca nel quadro delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento del Paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina, con l’obiettivo di ridurre la capacità bielorussa di sostenere lo sforzo bellico, aggirare i divieti UE e generare entrate o capacità industriali suscettibili di essere impiegate a fini militari.

Ambito soggettivo e finalità

Le misure incidono su operatori dell’Unione, autorità nazionali competenti, soggetti bielorussi e soggetti stabiliti in paesi terzi ma riconducibili, per proprietà o controllo, a persone bielorusse o russe. Il regolamento mira sia a impedire esportazioni e transiti di beni sensibili, sia a rafforzare i controlli su finanza, cripto-attività, servizi professionali, trasporti e cooperazione tra autorità. Il testo introduce anche meccanismi di tutela per gli operatori UE, ove essi subiscano azioni in paesi terzi connesse all’attuazione delle sanzioni.

Beni, tecnologie e software soggetti a divieto o autorizzazione

Il nucleo della riforma riguarda i beni e le tecnologie controllati negli allegati del regolamento. L’allegato V bis viene sostituito con un elenco ampio e aggiornato di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o del suo settore difesa-sicurezza. L’elenco include, tra l’altro, componenti elettronici, apparecchiature per semiconduttori, sistemi di telecomunicazione, sensori, laser, strumenti di misura, apparecchiature aeronautiche e navali, macchinari industriali, materiali avanzati, sostanze chimiche, polveri metalliche, prodotti energetici, materiali compositi e una serie di beni vari rilevanti anche sotto il profilo logistico e industriale.

Il regolamento interviene anche sul divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e sull’assistenza tecnica e finanziaria ad essi connessa. Gli articoli 1 sexies e 1 septies vengono riscritti in più punti, con estensione delle ipotesi vietate, chiarimenti sulle autorizzazioni e nuove deroghe per usi umanitari, sanitari, medici, farmaceutici, civili e diplomatici. Per alcune categorie di beni è previsto il divieto di transito attraverso la Bielorussia, proprio per ridurre il rischio di elusione.

Divieti su software, servizi e diritti di proprietà intellettuale

Una parte rilevante dell’intervento riguarda il software. L’articolo 1 octies quinquies vieta la messa a disposizione in Bielorussia, o per uso in Bielorussia, di software elencati nell’allegato XXXII, che comprende in particolare software per la prospezione di petrolio e gas. Il divieto si estende ai servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento, nonché alla cessione o concessione di diritti di proprietà intellettuale e segreti commerciali relativi a tali software.

Parallelamente, sono rafforzati i divieti su software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali, nonché sui servizi di costruzione, architettura, ingegneria e consulenza giuridica e informatica. Per questi ultimi è prevista una deroga limitata alle rappresentanze diplomatiche o consolari bielorusse negli Stati membri.

Restrizioni finanziarie: depositi, conti e cripto-attività

L’articolo 1 duovicies viene completamente sostituito. La nuova disciplina vieta di accettare depositi da cittadini bielorussi, persone residenti in Bielorussia e soggetti stabiliti in Bielorussia, nonché da soggetti extra-UE controllati per oltre il 50 % da cittadini bielorussi o residenti in Bielorussia, quando il totale dei depositi per singolo ente creditizio supera 100 000 EUR. È inoltre vietata la prestazione di servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a tali soggetti.

Dal 26 marzo 2025 si applica anche il divieto di consentire che cittadini bielorussi o residenti in Bielorussia controllino, anche indirettamente, soggetti UE che prestano tali servizi o vi assumano cariche negli organi direttivi. Restano escluse le persone fisiche cittadine di Stati membri, dello Spazio economico europeo o della Svizzera, nonché i titolari di permesso di soggiorno in tali paesi.

Deroghe e autorizzazioni in ambito finanziario

Gli articoli 1 tervicies e 1 quatervicies prevedono autorizzazioni eccezionali per depositi e servizi di cripto-attività. Tra le ipotesi rilevanti figurano:

  • necessità di soddisfare esigenze di base;
  • pagamenti per onorari e spese legali;
  • costi di mantenimento e custodia di fondi congelati;
  • spese straordinarie, previa notifica;
  • scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali;
  • scambi transfrontalieri non vietati;
  • esigenze umanitarie;
  • attività della società civile e dei media che promuovono democrazia, diritti umani e Stato di diritto in Bielorussia.

Il regolamento disciplina inoltre la comunicazione tra Stati membri e Commissione delle autorizzazioni rilasciate, di regola entro due settimane.

Svincolo dei fondi congelati e casi di banca intermediaria

Con il nuovo articolo 4 quinquies si introduce una disciplina specifica per lo svincolo di fondi congelati quando il congelamento dipende dall’implicazione di una banca intermediaria o di una banca di emissione inserita in elenco. L’autorizzazione è possibile se il trasferimento avviene tra soggetti non elencati, tramite conti presso istituti non elencati e senza violare il regolamento. La norma non si applica ai fondi detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.

Nuovi criteri di designazione e liste aggiornate

L’articolo 2 è modificato per includere nel perimetro delle designazioni anche i soggetti che fanno parte del complesso militare e industriale della Bielorussia, che lo sostengono materialmente o finanziariamente, o che ne traggono vantaggio, anche partecipando allo sviluppo, produzione o fornitura di tecnologia e attrezzature militari. Gli allegati vengono conseguentemente aggiornati, in particolare l’allegato I.

Cooperazione amministrativa, FIU e scambio di informazioni

Il regolamento rafforza gli obblighi di cooperazione tra autorità competenti. L’articolo 7 viene integrato per includere la segnalazione dei casi di violazione, elusione e tentativi di elusione, anche mediante cripto-attività. Viene inoltre introdotto uno scambio informativo, su base di reciprocità, tra la Commissione e le autorità di paesi terzi elencati nell’allegato V ter bis, limitatamente a quanto necessario per contrastare l’elusione.

L’articolo 8 sexies amplia il ruolo delle autorità nazionali, delle autorità doganali, delle autorità finanziarie e delle FIU. È prevista anche la possibilità per la Commissione di trattare dati personali, inclusi dati sensibili e relativi a condanne penali, per assistere gli operatori UE nella conformità alle misure restrittive.

Due diligence sugli operatori: prodotti ad alta priorità

L’articolo 8 octies bis introduce un vero e proprio obbligo di adeguata verifica per gli operatori che commerciano i prodotti comuni ad alta priorità elencati negli allegati XXX e XXXI. Essi devono:

  • valutare e documentare il rischio di esportazione o riesportazione verso la Bielorussia;
  • adottare politiche, controlli e procedure per attenuare e gestire i rischi;
  • assicurare che anche le entità esterne all’UE da essi controllate adempiano a tali obblighi.

L’obbligo si applica dal 2 gennaio 2025 per l’allegato XXX e dal 26 maggio 2025 per l’allegato XXXI. Restano esclusi i trasferimenti intra-UE o verso i paesi dell’allegato V ter bis.

Tutela giudiziaria degli operatori UE e forum necessitatis

L’articolo 8 nonies riconosce agli operatori dell’Unione il diritto al risarcimento dei danni, anche indiretti e incluse le spese legali, subiti in conseguenza di azioni promosse in paesi terzi da soggetti elencati, qualora quelle azioni incidano su contratti o transazioni colpiti dalle sanzioni e non vi sia accesso effettivo a rimedi nel paese terzo. La tutela può essere esercitata anche contro i soggetti che controllano o possiedono le entità che hanno promosso l’azione.

Con l’articolo 8 duodecies viene introdotto un forum necessitatis: in assenza di altra competenza fondata sul diritto UE o nazionale, il giudice di uno Stato membro può conoscere della domanda se la controversia ha un collegamento sufficiente con quello Stato.

Trasporti su strada e controllo della compagine sociale

L’articolo 1 septvicies quater è modificato per rafforzare il divieto di partecipazione bielorussa al trasporto internazionale di merci su strada nell’Unione. È vietato che persone giuridiche stabilite nell’UE di proprietà per almeno il 25 % di soggetti bielorussi diventino imprese di trasporto su strada che operano nel territorio dell’Unione, anche in transito. Inoltre, le imprese già stabilite nell’UE prima dell’8 aprile 2022 non possono aumentare la partecipazione bielorussa oltre il 25 %.

Clausole transitorie, esenzioni e termini rilevanti

Il regolamento contiene diverse clausole temporali importanti. Tra le principali:

  • contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 possono essere eseguiti fino al 26 maggio 2025 per alcune categorie di software e beni;
  • alcune esenzioni si applicano per reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico;
  • per alcuni divieti su beni e tecnologie a duplice uso e prodotti ad alta priorità, gli obblighi di due diligence si applicano dal 2 gennaio 2025 o dal 26 maggio 2025, a seconda dell’allegato;
  • dal 26 marzo 2025 decorre il divieto relativo alla proprietà o al controllo di imprese UE che prestano servizi di cripto-attività da parte di cittadini bielorussi o residenti in Bielorussia.

Allegati e ampliamento del perimetro materiale

Gli allegati sono ampiamente aggiornati. In particolare:

  • l’allegato V bis sostituisce l’elenco dei beni e tecnologie controllati per rafforzamento militare/tecnologico;
  • l’allegato XIV bis elenca i beni soggetti al divieto di transito attraverso la Bielorussia;
  • l’allegato XVIII riguarda beni e tecnologie che contribuiscono alle capacità industriali bielorusse;
  • l’allegato XIX concerne specifici beni soggetti al divieto di transito;
  • gli allegati XXX, XXXI e XXXII introducono rispettivamente i prodotti comuni ad altra priorità, i macchinari rilevanti ai fini dell’adeguata verifica e i software per la prospezione di petrolio e gas soggetti a divieto.

Nel complesso, il regolamento rende il regime UE verso la Bielorussia più ampio, più granulare e più orientato alla prevenzione dell’elusione, con un impatto operativo diretto su export control, compliance finanziaria, logistica, tecnologia e governance societaria.

Disposizioni principali

Rafforzamento dei divieti su esportazioni, transito e beni/tecnologie sensibili

Sono estesi e/o modificati i divieti relativi a beni e tecnologie a duplice uso e a beni che possono contribuire al rafforzamento militare, tecnologico o industriale della Bielorussia. In particolare, sono aggiornati gli articoli 1 sexies, 1 septies e 1 septies bis, con estensione delle categorie vietate, soppressione di alcuni paragrafi, introduzione di nuovi elenchi di beni negli allegati V bis e XIV bis e allineamento ai nuovi divieti su transito attraverso il territorio bielorusso.

Nuove restrizioni su software, servizi di costruzione e software gestionale/industriale

È introdotto l’articolo 1 octies quinquies, che vieta la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di specifici software elencati nell’allegato XXXII verso la Bielorussia o per uso in Bielorussia, nonché i relativi servizi, finanziamenti, licenze e diritti di proprietà intellettuale. È inoltre rafforzato il divieto di prestazione di servizi di costruzione, architettura, ingegneria e consulenza giuridica e informatica ai soggetti bielorussi, con una deroga mirata per le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Restrizioni finanziarie: depositi e cripto-attività

L’articolo 1 duovicies viene riscritto: è vietato accettare depositi da cittadini bielorussi, residenti in Bielorussia e soggetti stabiliti in Bielorussia, nonché da soggetti stabiliti fuori dall’UE ma controllati per oltre il 50 % da cittadini bielorussi o residenti in Bielorussia, se il totale supera 100 000 EUR per ente creditizio. È vietata la prestazione di servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a tali soggetti. Dal 26 marzo 2025 è vietato consentire che cittadini bielorussi o residenti in Bielorussia controllino o possiedano soggetti UE che prestano tali servizi o vi ricoprano cariche di vertice.

Deroghe e autorizzazioni in materia finanziaria

L’articolo 1 tervicies e il nuovo articolo 1 quatervicies disciplinano deroghe autorizzative per depositi e servizi di cripto-attività, ad esempio per esigenze di base, spese legali, spese di mantenimento di fondi congelati, spese straordinarie previa notifica, scopi diplomatici o consolari, scambi transfrontalieri non vietati, finalità umanitarie e attività della società civile e dei media che promuovono democrazia, diritti umani e Stato di diritto in Bielorussia. Le autorizzazioni devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri entro termini variabili (in genere due settimane; una settimana per il nuovo articolo 4 quinquies).

Svincolo di fondi congelati per trasferimenti con banca intermediaria o banca di emissione

È inserito l’articolo 4 quinquies, che consente, in casi specifici e con autorizzazione, lo svincolo di fondi congelati quando il congelamento deriva dal coinvolgimento di una banca intermediaria o di una banca di emissione elencata, purché il trasferimento avvenga tra soggetti non inseriti in elenco, tramite conti presso istituti non inseriti e senza violare gli articoli 2 e 9. La misura non si applica ai fondi detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.

Nuovi criteri di designazione e ampliamento delle liste

All’articolo 2 è aggiunto un ulteriore criterio di inserimento in elenco per persone, entità e organismi che fanno parte del complesso militare e industriale bielorusso, lo sostengono o ne traggono vantaggio, anche tramite sviluppo, produzione o fornitura di tecnologia e attrezzature militari. L’allegato I viene quindi ampliato con soggetti associati a tali criteri.

Cooperazione tra autorità, FIU e scambio di informazioni

L’articolo 7 e l’articolo 8 sexies sono rafforzati: le autorità competenti devono scambiarsi informazioni su autorizzazioni, dinieghi, violazioni, elusioni e buone prassi, utilizzando il sistema elettronico previsto dal regolamento (UE) 2021/821. Le autorità di contrasto, doganali, finanziarie e le FIU sono coinvolte nell’elaborazione e nello scambio tempestivo delle informazioni, inclusi dati personali, quando necessario per attuare e far rispettare il regolamento.

Obblighi di adeguata verifica per i prodotti ad alta priorità

L’articolo 8 octies bis impone agli operatori che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano i prodotti comuni ad alta priorità degli allegati XXX e XXXI di adottare misure proporzionate per individuare e valutare i rischi di esportazione o riesportazione verso la Bielorussia e di predisporre controlli e procedure di mitigazione. L’obbligo si applica dal 2 gennaio 2025 per l’allegato XXX e dal 26 maggio 2025 per l’allegato XXXI, con estensione agli operatori controllati all’estero da soggetti UE; è prevista l’esclusione per i meri trasferimenti all’interno dell’UE o verso i paesi dell’allegato V ter bis.

Tutela giudiziaria degli operatori UE e forum necessitatis

L’articolo 8 nonies riconosce agli operatori UE il diritto al risarcimento dei danni, diretti o indiretti, incluse le spese legali, subiti a causa di azioni promosse in paesi terzi da soggetti elencati in relazione a contratti o transazioni colpiti dalle misure restrittive, qualora non vi sia accesso effettivo a rimedi nel paese terzo. L’articolo 8 duodecies introduce un forum necessitatis: in assenza di altra competenza, un giudice di uno Stato membro può conoscere della domanda se la causa presenta un collegamento sufficiente con tale Stato.

Restrizioni al trasporto su strada e controllo dell’assetto proprietario

L’articolo 1 septvicies quater vieta che persone giuridiche stabilite nell’UE di proprietà per almeno il 25 % di soggetti bielorussi diventino imprese di trasporto su strada che operano nell’Unione, anche in transito. Per le imprese già stabilite nell’UE prima dell’8 aprile 2022 è vietato aumentare la quota bielorussa oltre il 25 %.

Clausole transitorie e deroghe temporali

Sono previste deroghe per l’esecuzione, fino al 26 maggio 2025, di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 per alcuni beni e software, nonché deroghe per beni destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico, per usi umanitari, medici o farmaceutici, per missioni diplomatiche e per specifiche finalità di approvvigionamento energetico critico nell’Unione. Sono inoltre modificati o soppressi diversi periodi transitori scaduti.

Come è indicizzato

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