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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/389

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/389 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32025R0389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione contro la Russia e i soggetti che sostengono la guerra contro l’Ucraina. Inserisce nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 48 persone e 35 entità, con effetti immediati e diretti in tutti gli Stati membri. Le nuove designazioni colpiscono soggetti del complesso militare-industriale, dell’energia, dei media, dell’istruzione patriottico-militare, della logistica e della finanza, oltre a soggetti coinvolti in elusione delle restrizioni UE.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo 48 persone fisiche e 35 entità all’elenco delle persone e degli organismi soggetti a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia dal 24 febbraio 2025. Incide esclusivamente sul regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, mediante aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I. Le nuove iscrizioni riguardano persone fisiche e entità ritenute responsabili di sostenere, realizzare o trarre vantaggio da azioni o politiche connesse alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, nonché soggetti coinvolti in elusione delle misure restrittive o nel supporto a strutture militari, propagandistiche, finanziarie o logistiche collegate al conflitto.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/389 del Consiglio attua il regolamento (UE) n. 269/2014 in materia di misure restrittive contro azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il provvedimento dà seguito all’orientamento politico espresso dal Consiglio europeo del 19 dicembre 2024, che ha ribadito la volontà dell’Unione di continuare ad aumentare la pressione sulla Russia e di proseguire nel contenimento della sua capacità bellica.

Contesto e finalità

Il Consiglio rileva la gravità persistente della situazione e ritiene opportuno adottare ulteriori misure restrittive. Il regolamento ha natura meramente modificativa: non istituisce un nuovo regime, ma amplia l’elenco dei soggetti già colpiti dal regolamento (UE) n. 269/2014, inserendo 48 persone fisiche e 35 entità responsabili, direttamente o indirettamente, di sostegno alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, di propaganda, di supporto logistico-finanziario o di elusione delle sanzioni.

Ambito normativo e meccanismo di attuazione

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In termini pratici, ciò comporta l’assoggettamento dei nuovi soggetti alle misure restrittive previste dal regime UE, secondo le condizioni e gli effetti stabiliti dal regolamento base.

Persone fisiche inserite nell’elenco

Tra le persone designate figurano, in particolare, dirigenti e imprenditori collegati al complesso militare-industriale russo, al settore energetico e a strutture di supporto alla guerra. Il provvedimento menziona soggetti come vertici di imprese della difesa, dell’elettronica, dei droni, dell’artiglieria, della metallurgia e dell’energia, nonché personalità mediatiche e figure coinvolte nella propaganda o nella militarizzazione dei giovani.

Molte iscrizioni si fondano su tre tipi ricorrenti di condotta:

  • sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa;
  • partecipazione a settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per tale governo;
  • sostegno o realizzazione di azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Sono inoltre inclusi soggetti collegati a entità già sanzionate o a organizzazioni operanti nei territori ucraini occupati illegalmente.

Entità inserite nell’elenco

L’allegato estende le misure anche a imprese, fondazioni, istituti e organismi operanti in settori strategici o funzionali allo sforzo bellico e alla propaganda. Le entità incluse comprendono, tra le altre:

  • società del comparto difesa e munizionamento;
  • produttori di droni, sistemi anti-UAV e apparecchiature elettroniche;
  • soggetti attivi nella filiera dei radar, della navigazione e dell’optoelettronica;
  • imprese coinvolte nel trasporto e nella vendita di petrolio attraverso la cosiddetta “flotta ombra”;
  • organismi mediatici e di disinformazione;
  • entità operanti nei territori occupati dell’Ucraina;
  • soggetti coinvolti nell’elusione delle restrizioni commerciali dell’Unione.

Particolare rilievo assumono le entità legate a Promtech JSC e alla società turca Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret, designate per avere agevolato importazioni elusivamente strutturate di beni europei soggetti a restrizioni all’esportazione.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 24 febbraio 2025. Il testo precisa inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di atti di recepimento.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per avvocati e commercialisti italiani, il dato centrale è l’immediato ampliamento della platea dei soggetti sanzionati, con possibili impatti su:

  • controlli KYC e screening sanzionatorio;
  • rapporti contrattuali, bancari e commerciali con controparti russe, bielorusse, cinesi, turche o collegate ai territori occupati;
  • operazioni che coinvolgano settori dual use, difesa, energia, logistica marittima e media;
  • verifiche su strutture partecipative, persone associate e possibili fenomeni di elusione.

Il regolamento non contiene ulteriori disposizioni procedurali o sanzionatorie interne, limitandosi a estendere l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto vengono aggiunti 48 persone fisiche e 35 entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Motivazione delle nuove iscrizioni

I considerando indicano che, alla luce della gravità della situazione e delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024, l’Unione ritiene opportuno aumentare la pressione sulla Russia. Le nuove designazioni riguardano soggetti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché soggetti che sostengono materialmente o finanziariamente tali azioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Tipologie di soggetti inseriti

L’allegato include, tra gli altri, dirigenti e azionisti di imprese del settore difesa, energia e materie prime, responsabili di entità militari o para-militari, propagandisti e soggetti mediatici, organismi coinvolti nella militarizzazione dei giovani, imprese utilizzate per l’elusione delle sanzioni, soggetti legati alla “flotta ombra” petrolifera e alcune entità e individui collegati all’apparato nordcoreano e a fornitori extra-UE.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esterneUcrainamisure restrittive finanziarie

Testo integrale

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