Regolamento (UE) 2025/389
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/389 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione contro la Russia e i soggetti che sostengono la guerra contro l’Ucraina. Inserisce nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 48 persone e 35 entità, con effetti immediati e diretti in tutti gli Stati membri. Le nuove designazioni colpiscono soggetti del complesso militare-industriale, dell’energia, dei media, dell’istruzione patriottico-militare, della logistica e della finanza, oltre a soggetti coinvolti in elusione delle restrizioni UE.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo 48 persone fisiche e 35 entità all’elenco delle persone e degli organismi soggetti a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia dal 24 febbraio 2025. Incide esclusivamente sul regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, mediante aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I. Le nuove iscrizioni riguardano persone fisiche e entità ritenute responsabili di sostenere, realizzare o trarre vantaggio da azioni o politiche connesse alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, nonché soggetti coinvolti in elusione delle misure restrittive o nel supporto a strutture militari, propagandistiche, finanziarie o logistiche collegate al conflitto.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/389 del Consiglio attua il regolamento (UE) n. 269/2014 in materia di misure restrittive contro azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il provvedimento dà seguito all’orientamento politico espresso dal Consiglio europeo del 19 dicembre 2024, che ha ribadito la volontà dell’Unione di continuare ad aumentare la pressione sulla Russia e di proseguire nel contenimento della sua capacità bellica.
Contesto e finalità
Il Consiglio rileva la gravità persistente della situazione e ritiene opportuno adottare ulteriori misure restrittive. Il regolamento ha natura meramente modificativa: non istituisce un nuovo regime, ma amplia l’elenco dei soggetti già colpiti dal regolamento (UE) n. 269/2014, inserendo 48 persone fisiche e 35 entità responsabili, direttamente o indirettamente, di sostegno alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, di propaganda, di supporto logistico-finanziario o di elusione delle sanzioni.
Ambito normativo e meccanismo di attuazione
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In termini pratici, ciò comporta l’assoggettamento dei nuovi soggetti alle misure restrittive previste dal regime UE, secondo le condizioni e gli effetti stabiliti dal regolamento base.
Persone fisiche inserite nell’elenco
Tra le persone designate figurano, in particolare, dirigenti e imprenditori collegati al complesso militare-industriale russo, al settore energetico e a strutture di supporto alla guerra. Il provvedimento menziona soggetti come vertici di imprese della difesa, dell’elettronica, dei droni, dell’artiglieria, della metallurgia e dell’energia, nonché personalità mediatiche e figure coinvolte nella propaganda o nella militarizzazione dei giovani.
Molte iscrizioni si fondano su tre tipi ricorrenti di condotta:
- sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa;
- partecipazione a settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per tale governo;
- sostegno o realizzazione di azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Sono inoltre inclusi soggetti collegati a entità già sanzionate o a organizzazioni operanti nei territori ucraini occupati illegalmente.
Entità inserite nell’elenco
L’allegato estende le misure anche a imprese, fondazioni, istituti e organismi operanti in settori strategici o funzionali allo sforzo bellico e alla propaganda. Le entità incluse comprendono, tra le altre:
- società del comparto difesa e munizionamento;
- produttori di droni, sistemi anti-UAV e apparecchiature elettroniche;
- soggetti attivi nella filiera dei radar, della navigazione e dell’optoelettronica;
- imprese coinvolte nel trasporto e nella vendita di petrolio attraverso la cosiddetta “flotta ombra”;
- organismi mediatici e di disinformazione;
- entità operanti nei territori occupati dell’Ucraina;
- soggetti coinvolti nell’elusione delle restrizioni commerciali dell’Unione.
Particolare rilievo assumono le entità legate a Promtech JSC e alla società turca Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret, designate per avere agevolato importazioni elusivamente strutturate di beni europei soggetti a restrizioni all’esportazione.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 24 febbraio 2025. Il testo precisa inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di atti di recepimento.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per avvocati e commercialisti italiani, il dato centrale è l’immediato ampliamento della platea dei soggetti sanzionati, con possibili impatti su:
- controlli KYC e screening sanzionatorio;
- rapporti contrattuali, bancari e commerciali con controparti russe, bielorusse, cinesi, turche o collegate ai territori occupati;
- operazioni che coinvolgano settori dual use, difesa, energia, logistica marittima e media;
- verifiche su strutture partecipative, persone associate e possibili fenomeni di elusione.
Il regolamento non contiene ulteriori disposizioni procedurali o sanzionatorie interne, limitandosi a estendere l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto vengono aggiunti 48 persone fisiche e 35 entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Motivazione delle nuove iscrizioni
I considerando indicano che, alla luce della gravità della situazione e delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024, l’Unione ritiene opportuno aumentare la pressione sulla Russia. Le nuove designazioni riguardano soggetti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché soggetti che sostengono materialmente o finanziariamente tali azioni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Tipologie di soggetti inseriti
L’allegato include, tra gli altri, dirigenti e azionisti di imprese del settore difesa, energia e materie prime, responsabili di entità militari o para-militari, propagandisti e soggetti mediatici, organismi coinvolti nella militarizzazione dei giovani, imprese utilizzate per l’elusione delle sanzioni, soggetti legati alla “flotta ombra” petrolifera e alcune entità e individui collegati all’apparato nordcoreano e a fornitori extra-UE.
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