Sentenza n. 6074/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17222/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 17222/2025, resa nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 5455/2025, relativa alla disciplina della circolazione sulle vie del Casale Zola e Riccardo Forster
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Lazio nella parte in cui, pur accertando la nullità per violazione ed elusione del giudicato della determinazione della Polizia Locale del IX Gruppo Eur del 3 aprile 2025, aveva ordinato a Roma Capitale di svolgere un nuovo approfondimento istruttorio e di adottare entro nove mesi una definitiva regolamentazione del traffico, ammettendo nel frattempo anche una disciplina provvisoria. Secondo gli appellanti, la sentenza da ottemperare n. 5455/2025 aveva prodotto non soltanto un effetto conformativo, ma anche un immediato effetto ripristinatorio della precedente disciplina a senso unico, sicché il TAR avrebbe dovuto ordinare il ripristino del senso unico senza lasciare all'amministrazione la possibilità di mantenere il doppio senso. Sono stati dedotti: erronea delimitazione degli effetti oggettivi del giudicato; violazione degli artt. 112 e 114 c.p.a., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 21-quinquies l. 241/1990; violazione dell'art. 3.2 del Regolamento Viario del P.G.T.U. di Roma quanto ai presupposti delle discipline temporanee; ultrapetizione per mancata imposizione del ripristino del senso unico; erronea interpretazione degli artt. 1.2 e 22.1 del Regolamento Viario e dei limiti alle deroghe agli standard dimensionali delle strade locali; nonché erroneo rigetto della domanda di penalità di mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretto che, dopo l'annullamento della precedente disciplina del doppio senso, residuasse in capo a Roma Capitale un margine di discrezionalità tecnica e amministrativa per adottare una nuova regolamentazione viaria, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza n. 5455/2025. Gli appellanti non possono pretendere che le vie restino definitivamente a senso unico, poiché il giudicato non ha eliminato in assoluto il potere dell'amministrazione di intervenire nuovamente sulla disciplina del traffico. Non è stato ravvisato il vizio di ultrapetizione: il giudice deve interpretare il contenuto sostanziale della domanda, individuandone petitum e causa petendi, e tale vizio ricorre solo quando venga attribuito un bene diverso da quello richiesto o siano decise questioni estranee all'oggetto del giudizio, circostanza non verificatasi. È stata inoltre ritenuta corretta la statuizione sulla penalità di mora, poiché la relativa domanda non risultava funzionale e utile. Le spese del grado sono state compensate per la difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Richiamato dagli appellanti in relazione ai poteri e alle forme della tutela nel giudizio amministrativo; il Consiglio di Stato non ha svolto una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 112 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza deve rispettare i limiti oggettivi del giudicato e della domanda, ma non incorre in ultrapetizione quando interpreta il contenuto sostanziale delle pretese senza attribuire un bene diverso da quello richiesto.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale parametro dei poteri del giudice dell'ottemperanza; la sentenza confermata è stata ritenuta corretta nell'imporre all'amministrazione una nuova regolamentazione conforme al giudicato.
art. 2909 c.c.
Richiamato dagli appellanti in tema di limiti oggettivi del giudicato; la decisione ha confermato che il giudicato non impediva la riedizione del potere discrezionale dell'amministrazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato in relazione alla revoca della precedente disciplina viaria; il Consiglio di Stato non ha ritenuto che l'annullamento della successiva determinazione imponesse necessariamente e definitivamente il mantenimento del senso unico.
art. 3.2 del Regolamento Viario del P.G.T.U. di Roma
I Municipi provvedono alle discipline temporanee della circolazione stradale necessarie per imprevisti, lavori, manifestazioni ed altri motivi di limitazione d'uso (e/o diversa destinazione dello stesso) negli spazi ad essa destinati.
Richiamato dagli appellanti per contestare la possibilità di una disciplina provvisoria; la sentenza non accoglie tale censura.
art. 1.2 del Regolamento Viario del P.G.T.U. di Roma
Richiamato in tema di soluzioni progettuali diverse e deroghe agli standard viari; la relativa censura è stata respinta nel quadro della riconosciuta discrezionalità amministrativa.
art. 22.1 del Regolamento Viario del P.G.T.U. di Roma
Per i casi di deroga su strade esistenti, gli standard dimensionali minimi inderogabili non possono scendere al di sotto di quelli della categoria funzionale immediatamente inferiore.
Richiamato dagli appellanti per sostenere l'inderogabilità degli standard dimensionali delle strade locali; il Consiglio di Stato non ha accolto la censura.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Richiamato in relazione alla penalità di mora; la domanda è stata ritenuta non funzionale e utile e quindi correttamente respinta.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di una disciplina amministrativa non determina necessariamente la cristallizzazione in via definitiva della disciplina previgente: quando il giudicato non esclude il potere amministrativo, l'amministrazione conserva la discrezionalità di adottare una nuova regolamentazione, entro i limiti conformativi stabiliti dalla pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'effetto conformativo del giudicato può richiedere all'amministrazione una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, purché tali attività siano coerenti con le ragioni dell'annullamento e non eludano il comando giudiziale.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre soltanto quando il giudice alteri petitum o causa petendi, pronunciandosi su un bene diverso da quello richiesto o su questioni estranee all'oggetto del giudizio; non ricorre quando il giudice interpreta il contenuto sostanziale della domanda e individua le modalità di tutela coerenti con essa.
- La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non è dovuta quando la relativa domanda non risulti funzionale e utile rispetto all'effettiva esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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