Sentenza n. 5348/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 954 dell’11 febbraio 2026 e n. 1011 del 12 febbraio 2026 del T.A.R.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito alle sentenze del TAR Campania n. 954 dell'11 febbraio 2026 e n. 1011 del 12 febbraio 2026, che avevano liquidato in favore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, rispettivamente 800 euro e 1.200 euro, oltre accessori di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva pagato le spese di lite liquidate in suo favore dalle due sentenze, nonostante la notifica dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'esecuzione integrale dei giudicati e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato che le sentenze risultavano passate in giudicato, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e che non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare integralmente quanto dovuto, oltre agli accessori previsti dai titoli, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari all'esecuzione, compresa la liquidazione dell'eventuale penale maturata. L'eventuale esaurimento dei fondi o mancanza di cassa non è causa legittima di impedimento e il commissario deve adottare le iniziative necessarie, anche mediante variazioni di bilancio. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), del predetto codice.
L'ottemperanza è esperibile per attuare le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; nel caso concreto il TAR ha verificato la formazione del giudicato e il mancato adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le sentenze del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) sono, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti della segreteria) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo; il suo inutile decorso, insieme al giudicato e al mancato adempimento, ha concorso a fondare l'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire se l'amministrazione non adempie entro il termine assegnato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato è fondata quando il titolo è divenuto definitivo, è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e non risulta provato l'adempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, determinandone il termine operativo e le modalità di attivazione.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non giustificano l'inadempimento del giudicato; il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento, incluse le opportune variazioni di bilancio.
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