Sentenza del 18/04/2018 n. 9447 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto dell'Azienda Ospedaliera al rimborso dell'IRAP versata in eccesso per gli anni 2003, 2004 e 2005. Secondo l'Amministrazione, un ente pubblico che determina la base imponibile IRAP con il metodo retributivo previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 non potrebbe dedurre anche i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. L'Azienda sosteneva invece che tali contributi, posti interamente a carico del datore di lavoro e non già dedotti dalle retribuzioni, fossero deducibili ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto dell'Azienda Ospedaliera alla deduzione dei contributi INAIL dalla base imponibile IRAP e, conseguentemente, al rimborso dell'imposta indebitamente versata. La deducibilità opera anche per i soggetti pubblici obbligati a utilizzare il metodo retributivo, purché sia provato l'effettivo versamento dei contributi e non vi sia stata una precedente deduzione degli stessi, così da evitare una doppia deduzione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1
Nella determinazione della base imponibile: sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
La disposizione ha portata generale e consente di dedurre i contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro indipendentemente dalla categoria del soggetto passivo e dal metodo, analitico o retributivo, utilizzato per determinare la base imponibile IRAP.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 10-bis, comma 1
Prevede il metodo retributivo per la determinazione della base imponibile IRAP di determinati soggetti pubblici, ma non esclude la deduzione dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 11.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e-bis
Individua tra i soggetti passivi IRAP le amministrazioni pubbliche e gli enti equiparati, ai quali può applicarsi il metodo retributivo senza impedire la deduzione dei contributi assicurativi obbligatori.
Cassazione civile, sentenze n. 15036/2017 e n. 29867/2017
La giurisprudenza richiamata afferma che i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono deducibili anche per aziende sanitarie e ospedaliere soggette al metodo retributivo, purché siano costi effettivamente sostenuti, inerenti all'attività tassata e adeguatamente documentati.
Massime di principio
- La deduzione dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro ai fini IRAP può spettare anche agli enti pubblici e ai soggetti che applicano il metodo retributivo, poiché l'art. 11 ha portata generale.
- Il metodo retributivo non esclude automaticamente le deduzioni espressamente previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997.
- È necessario dimostrare l'effettivo versamento dei contributi e la loro riferibilità all'attività soggetta a IRAP.
- La deduzione non può essere riconosciuta se i medesimi importi sono già stati sottratti dalle retribuzioni o dai corrispettivi, poiché si determinerebbe una doppia deduzione.
- In presenza di documentazione contabile e contributiva idonea, un ente sanitario o pubblico può chiedere il rimborso dell'IRAP versata senza considerare tali contributi, anche per periodi d'imposta precedenti, nel rispetto dei termini applicabili.
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