Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48253/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente sosteneva che il deposito era stato perfezionato telematicamente ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, dl. n. 179/2012 (conversione in legge n. 221/2012), in quanto aveva ricevuto la seconda ricevuta PEC di avvenuta consegna il 3 dicembre 2018, mentre il Tribunale aveva ritenuto la comunicazione ricevuta dal difensore il 13 novembre 2018 e il deposito effettivo avvenuto il 4 dicembre 2018, oltre il termine di venti giorni.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha confermato che il termine di impugnazione è di venti giorni decorrenti dalla comunicazione (artt. 97 e 99 DPR n. 115/2002), applicando la regola del "dies a quo non computatur" (art. 172, comma 4, cod. proc. pen.), per cui il termine era già scaduto il 3 dicembre 2018 e il deposito del 4 dicembre risultava tardivo. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza del deposito tramite PEC antecedente perché, nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato e più in generale per le impugnazioni nell'ambito del processo penale speciale, le forme previste per la presentazione degli atti sono tassative e la PEC non è prevista come modalità di deposito delle impugnazioni; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stabilisce il termine per proporre ricorso avverso il rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio: venti giorni dalla ricezione della comunicazione; norma applicata per dichiarare la tardività del ricorso.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221

    Richiamata dal ricorrente per sostenere il perfezionamento del deposito con la seconda ricevuta PEC; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non vada ad autorizzare l'uso della PEC per il deposito delle impugnazioni nel procedimento speciale sul gratuito patrocinio, ove le forme risultano tassative.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione e falsa applicazione di norme; la Corte ha ritenuto infondate le censure.

  • art. 172, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicato per il computo dei termini: il dies a quo non si computa, per cui il termine di venti giorni iniziava a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione e scadeva il 3 dicembre 2018.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Rilevanza per la tassatività delle forme di impugnazione nel processo penale: le modalità previste sono inderogabili e la PEC non è ammessa per la presentazione delle impugnazioni previste da tale disciplina.

  • art. 702-ter, comma 6, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese: la Corte ha ritenuto legittima la condanna alle spese a carico del ricorrente per la tardività dell'impugnazione.

  • disposizioni emergenziali (art. 83, comma 11 d.l. 17/03/2020, n. 18; art. 24 d.l. 28/10/2020, n. 137 ed art. 24, comma 6-decies)

    La Corte precisa che le deroghe autorizzanti la trasmissione telematica intervenute per l'emergenza Covid-19 non sanano impugnazioni presentate anteriormente e che le limitazioni all'uso della PEC per impugnazioni penali restano ferme; alcune norme emergenziali hanno ammesso la PEC solo per specifici ricorsi civili o atti espressamente disciplinati.

Massime di principio

  • Il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione e il "dies a quo" non si computa: calcolare con attenzione il giorno iniziale utile e il termine finale civile/penale.
  • Per le impugnazioni connesse a procedimenti penali o a procedimenti speciali (es. patrocinio a spese dello Stato) le forme di deposito sono tassative: la presentazione con modalità non previste dalla legge (es. PEC, se non espressamente autorizzata) può determinare l'inammissibilità.
  • La ricevuta di consegna PEC non sostituisce automaticamente il deposito quando la normativa processuale indicata richiede forme specifiche diverse; verificare sempre la norma processuale applicabile prima di affidarsi alla PEC.
  • Le modifiche legislative emergenziali (es. per Covid-19) hanno efficacia solo nei termini e per le fattispecie espressamente previste e non sono retroattive rispetto a impugnazioni anteriori.
  • La tardività dell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese processuali: valutare tempestivamente il deposito e la forma corretta per evitare conseguenze economiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.