Ordinanza n. 4029/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione d'ufficio di non aggiudicazione della procedura di gara di cui al prot. n. 0037559/2026 del 18/06/2026 emessa dal Comune di Ladispoli: per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: della Nota del Comune di Ladispoli prot. n. 0039252/2026 del 25 giugno 2026 e relative allegazioni, della nota del Comune di Ladispoli prot. n. 0040272 del 30 giugno 2026 e relative allegazioni, della nota 1 del Comune di Ladispoli prot. n. 0040643 del 1° luglio 2026 e relative allegazioni, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Celebration” S.r.l. il 17/7/2026: della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto prot. n. 0040766/2026 del 2 luglio 2026; della determinazione dirigenziale, notificata in data 2 luglio 2026 unitamente alla comunicazione di aggiudicazione, avente n. 1368 del 19 giugno 2026, di approvazione del verbale di gara, aggiudicazione ad “Audere” S.r.l. e contestuale impegno di spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di non aggiudicazione, atti successivi della procedura e aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa, unitamente all'approvazione del verbale di gara e all'impegno di spesa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la comunicazione d'ufficio di non aggiudicazione della procedura di gara emessa dal Comune, nonché, con motivi aggiunti, gli atti istruttori e le comunicazioni successivamente adottati dall'amministrazione e, con un ulteriore atto di motivi aggiunti, la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa, la determinazione dirigenziale di approvazione del verbale di gara, di aggiudicazione e di contestuale impegno di spesa. Il testo non espone il contenuto specifico delle censure dedotte, limitandosi a rilevare che esse meritano l'approfondimento proprio dell'udienza pubblica. Il Collegio ha inoltre rilevato che non sussistevano i termini di legge per trattare l'incidente cautelare relativo al secondo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 17 luglio 2026; pertanto, in questa fase, ha esaminato esclusivamente le istanze cautelari connesse al ricorso introduttivo e al primo atto di motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto prevalente, considerati i tempi ristretti rispetto all'esecuzione del contratto prevista per il 31 luglio, 1° e 2 agosto, l'interesse pubblico sotteso all'aggiudicazione. Il Collegio non ha definito nel merito le censure, ritenendo che esse richiedano l'approfondimento proprio dell'udienza pubblica, fissata per il 3 novembre 2026. L'ordinanza non contiene una distinta valutazione analitica del fumus boni iuris e del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La domanda cautelare relativa al secondo atto di motivi aggiunti non è stata trattata per mancanza dei termini di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il Collegio l'ha respinta dando prevalenza all'interesse pubblico connesso all'aggiudicazione, in ragione della prossimità dell'esecuzione contrattuale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a una procedura di gara, quando l'esecuzione del contratto è imminente, il giudice può respingere la domanda cautelare dando prevalenza all'interesse pubblico sotteso all'aggiudicazione, senza definire anticipatamente nel merito le censure che richiedono un approfondimento nella successiva udienza pubblica.
- Se un atto di motivi aggiunti è notificato e depositato senza il rispetto dei termini di legge per la trattazione dell'incidente cautelare, il giudice può limitarsi a esaminare le istanze cautelari relative agli atti precedentemente impugnati e rinviare la valutazione della nuova domanda cautelare alla fase processuale successiva.
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