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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43514/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di liberazione condizionale proposta da Giuseppe Catroppa, collaboratore di giustizia sottoposto a detenzione domiciliare speciale per espiare la pena risultante da cumulo. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta ritenendo mancante il requisito del "ravvedimento" perché non emergono atteggiamenti o iniziative del condannato volti a risarcire o riparare i danni materiali e morali causati dai reati, né segni concreti di condivisione del pentimento; l'appellante ha dedotto che il Tribunale ha posto un requisito non previsto dalla legge (condotte riparatorie nei confronti delle vittime) e non ha effettuato una valutazione globale, trascurando elementi come il reinserimento socio-lavorativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del Tribunale di sorveglianza fosse adeguata: per i collaboratori di giustizia le condotte riparatorie, anche simboliche, possono essere considerate indicatori del sicuro ravvedimento e l'assenza di tali iniziative può giustificare il diniego della liberazione condizionale se inserita in una valutazione complessiva che evidenzi la mancata definizione del percorso di adesione ai valori fondanti della società civile (compreso il mancato pentimento). La Corte ha inoltre richiamato precedente giurisprudenza sfavorevole dello stesso ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    Prevede il requisito del ravvedimento e indica iniziative risarcitorie come elemento valutabile; tuttavia la norma non si applica direttamente ai collaboratori nella versione originaria, essendo derogata dall'art. 16-novies d.l. n. 8/1991; nondimeno la giurisprudenza ritiene che le condotte riparatorie possano essere comunque valutate come indice del ravvedimento.

  • art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8

    Deroga che modifica l'applicazione di alcune condizioni previste dall'art. 176 cod. pen. nei confronti dei collaboratori di giustizia; pur essendo derogatoria, non esclude che il giudice valuti, tra più indici, anche la disponibilità del collaboratore a fornire assistenza o atti di riparazione verso le vittime.

  • Sez. 1, n. 38599 del 12/03/2021 (giurisprudenza della Corte)

    il Tribunale di Sorveglianza esercita, quanto al presupposto del sicuro ravvedimento, gli ordinari poteri valutativi, in una ottica non di 'inizio' ma di avvenuta definizione del percorso di adesione ai valori fondanti della società civile

    Stabilisce che il giudice deve valutare non l'inizio ma l'avvenuta definizione del percorso di ravvedimento; l'assenza di iniziative riparatorie può essere rilevante, soprattutto se la misura alternativa è recente.

  • Sez. 1, Sentenza n. 3675 del 16/01/2007 (Tedesco)

    "può essere considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza"

    Riconosce che, anche per i collaboratori, il grado di disponibilità a fornire assistenza o riparazione alla vittima è un elemento valutabile ai fini del ravvedimento.

  • Sez. 1, Sentenza n. 17831 del 20/04/2021 (Celona)

    "non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi"

    Richiama l'obbligo di valutazione globale: il giudice deve considerare molteplici indici del sicuro ravvedimento (durata della collaborazione, rapporti familiari e con l'autorità, attività lavorative o sociali) e non può basarsi unicamente sull'assenza di iniziative risarcitorie.

Massime di principio

  • Per la concessione della liberazione condizionale al collaboratore di giustizia il giudice valuta il "sicuro ravvedimento" come un percorso compiuto e non come un mero inizio.
  • Le condotte riparatorie (materiali o simboliche) verso le vittime sono indicatori rilevanti del ravvedimento; la loro assenza può pesare negativamente, pur non costituendo sempre un presupposto assoluto.
  • La valutazione è complessiva: devono essere considerati insieme più elementi (durata e qualità della collaborazione, reinserimento socio‑lavorativo, rapporti con familiari e autorità, attività di studio/lavoro, segni di autentico pentimento).
  • Il giudice può legittimamente partire dall'assenza di iniziative riparatorie per argomentare il mancato completamento del percorso di riabilitazione, purché lo inserisca in una motivazione globale che evidenzi il carattere non compiuto del ravvedimento.
  • Chi richiede la liberazione condizionale dovrebbe documentare azioni concrete di riparazione o attenuazione del danno, dimostrare continuità lavorativa/sociale e fornire elementi che attestino un autentico e consolidato cambiamento di valori.

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