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Sentenza

Sentenza n. 6897/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 10054/2024, pubblicata il 10 ottobre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 16870/2024.

Giustizia amministrativa202600282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che riconosceva il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 10054/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata all'amministrazione. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero al pagamento. Il ricorrente ha rappresentato che l'amministrazione era rimasta inerte e ha chiesto che fosse ordinata l'integrale esecuzione del giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata secondo legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le ragioni dell'inerzia. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente. Ha inoltre precisato che, nel giudizio di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio ex art. 1, c. 121, l. 107/15

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di far valere l'inadempimento dell'amministrazione mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione può essere accertata sulla base dell'allegazione dell'inadempimento, salvo che l'amministrazione fornisca prova dell'avvenuta esecuzione o specifici chiarimenti idonei a dimostrare l'adempimento.
  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a dare attuazione al contenuto del giudicato e non consente di rimettere in discussione i presupposti del diritto definitivamente riconosciuto dal titolo giudiziale.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'infruttuosa scadenza del termine e, ove previsto, alla richiesta della parte interessata.
  • La pubblica amministrazione che, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, si limiti a una memoria di pura forma senza documentare l'adempimento né fornire chiarimenti sull'inadempimento allegato non assolve l'onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione derivante dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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