Sentenza n. 5693/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 2248/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 2248/2024, di riconoscere il beneficio annuo di € 500 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato nell’anno scolastico 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 2248/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta docente, per il servizio a tempo determinato prestato nell’a.s. 2023/24. La sentenza, notificata al Ministero il 9 giugno 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 23 febbraio 2026. Deduceva la persistente inerzia dell’Amministrazione e chiedeva l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la mancata impugnazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, pagando le spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche. Ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo le disposizioni indicate in motivazione, e la relativa parcella va presentata entro il termine di decadenza decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite PAT secondo le modalità specificate. Il Ministero è stato condannato a pagare € 800, oltre IVA, CPA, spese generali se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L’azione di ottemperanza è ammissibile in presenza di un titolo non impugnato e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso del termine previsto dalla norma, senza che l’amministrazione abbia adempiuto al titolo, consente di procedere in ottemperanza.
art. 1 l. 107/2015
il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’a.s. 2023/24;
La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio economico oggetto del titolo esecutivo; la sentenza in ottemperanza ne ordina l’integrale attuazione nei limiti stabiliti dal giudicato.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il presupposto temporale dell’intervento esecutivo ricorre quando il titolo è divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inottemperanza a un titolo esecutivo, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento; il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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