Sentenza n. 1212/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 9 aprile 2024 e nota comunale del 5 giugno 2024 che indicava di rivolgere alle direzioni competenti le richieste relative ai titoli abilitativi ed edilizi
Esito
La controversia
La società aveva chiesto copia degli atti attestanti gli interventi eventualmente eseguiti dal Comune, in seguito all’istanza presentata il 24 luglio 2023, presso l’attività commerciale denominata “La Bottega di Cenzino”, nonché degli eventuali atti consequenziali e di ogni atto presupposto o connesso. Dopo una diffida, il Comune aveva risposto che le richieste relative a titoli abilitativi o edilizi dovevano essere indirizzate alle direzioni competenti. La società ha impugnato il silenzio-rigetto e la nota comunale, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Il testo non riporta ulteriori specifici vizi di legittimità articolati.
La decisione
Il Collegio ha rilevato che, dopo un’ordinanza istruttoria con cui aveva chiesto al Comune di chiarire se il procedimento sollecitato con l’esposto del 24 luglio 2023 fosse stato avviato e concluso e se esistessero i documenti richiesti, l’Amministrazione ha depositato gli atti il 6 e il 10 giugno 2026. Poiché la documentazione prodotta e la dichiarazione della ricorrente attestavano l’integrale soddisfazione della pretesa ostensiva, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha compensato le spese, rilevando che nell’atto introduttivo la ricorrente non aveva fornito neppure un indizio dell’esistenza dei documenti e che la loro discovery è avvenuta solo in seguito all’ordinanza istruttoria.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio deve prendere atto della documentazione depositata dalla parte resistente nonché della dichiarazione di parte ricorrente e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo nel senso richiesto, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta.
Quando nel corso del giudizio la documentazione richiesta viene prodotta e la pretesa ostensiva risulta integralmente soddisfatta, il giudice ne prende atto ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. e dichiara cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo all’accesso, se l’Amministrazione produce in corso di causa tutti i documenti richiesti e la pretesa dell’interessato risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La mancata indicazione, nel ricorso, anche di un indizio dell’esistenza dei documenti richiesti può rilevare nella regolazione delle spese e, secondo il precedente richiamato dal Collegio, presentare profili di inammissibilità; nel caso deciso, tuttavia, non ha impedito la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo l’integrale ostensione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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