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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Canone di locazione di immobile -Risoluzione del contratto - Tardiva comunicazione - Omessa dichiarazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la presunta omessa comunicazione della risoluzione anticipata di un contratto di locazione e il conseguente mancato o tardivo versamento dell'imposta di registro. Il contribuente sosteneva che il contratto fosse cessato anticipatamente e che l'imposta fosse stata comunque versata tramite modello F23, sebbene tardivamente. In assenza di un documento recante data certa della risoluzione, la cessazione è stata dimostrata attraverso elementi documentali idonei, tra cui il trasferimento del conduttore, ufficiale dell'esercito, presso altra sede.

La decisione

La contestazione di omessa dichiarazione non è stata ritenuta fondata. La cessazione anticipata del contratto è stata considerata provata anche senza una specifica documentazione con data certa, poiché il trasferimento del conduttore costituiva un elemento concreto e coerente con la risoluzione del rapporto. Il versamento dell'imposta di registro tramite modello F23, seppure tardivo, è stato riconosciuto come rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, la cessazione anticipata è stata dimostrata mediante elementi documentali idonei, anche se privi di una prova diretta con data certa.

  • Art. 17 del D.P.R. 131/1986

    La norma disciplina gli adempimenti relativi alla registrazione degli eventi successivi del contratto, compresa la risoluzione, e il pagamento della relativa imposta. Il tardivo adempimento non ha impedito di riconoscere l'effettiva cessazione del contratto quando questa risultava provata.

Massime di principio

  • La risoluzione anticipata di un contratto di locazione può essere provata anche con elementi indiziari e documenti diversi da un atto formale con data certa, purché siano concreti, coerenti e idonei a dimostrare la cessazione effettiva del rapporto.
  • Il trasferimento del conduttore in altra sede può costituire un elemento probatorio rilevante, soprattutto quando sia incompatibile con la prosecuzione della locazione.
  • Il tardivo versamento dell'imposta o la tardiva comunicazione della risoluzione non equivalgono necessariamente all'omessa dichiarazione dell'evento: occorre distinguere tra ritardo nell'adempimento e mancata prova della cessazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare il contratto, l'eventuale accordo di risoluzione, le ricevute dei pagamenti, il modello F23 e ogni documento attestante il rilascio dell'immobile o il trasferimento del conduttore.
  • L'onere della prova resta a carico della parte che invoca la risoluzione anticipata; tuttavia, tale prova può essere fornita attraverso una pluralità di elementi documentali concordanti.

Testo integrale

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