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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-195/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2017. — Procedimento penale a carico di I. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kehl. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Patente di guida – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Nozione di “patente di guida” – Certificato di superamento dell’esame per la patente (CEPC) che autorizza il titolare a guidare nel territorio dello Stato membro di rilascio prima della consegna della patente di guida definitiva – Situazione in cui il titolare del CEPC guida un veicolo in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscimento del CEPC – Sanzioni imposte al titolare del CEPC per guida di un veicolo al di fuori dello Stato membro di rilascio del CEPC – Proporzionalità. — Causa C-195/16

Giurisprudenza europea62016CJ0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il riconoscimento reciproco previsto dalla direttiva 2006/126 riguarda le patenti di guida come documenti standardizzati, non ogni certificato che provi un diritto alla guida. Un certificato provvisorio rilasciato da uno Stato membro e valido solo nel suo territorio non deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri se non corrisponde al modello armonizzato. Tuttavia, gli Stati membri possono sanzionare la guida senza una patente conforme, a condizione che la reazione sia proporzionata e tenga conto delle circostanze concrete.

Riconoscimento nell’Unione di un certificato provvisorio di idoneità alla guida (CEPC) e legittimità delle sanzioni per guida in altro Stato membro prima del rilascio della patente definitiva

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE e, in subordine, gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE impongano agli Stati membri di riconoscere un certificato provvisorio rilasciato in un altro Stato membro attestante il diritto alla guida, pur non corrispondendo al modello uniforme di patente di guida; e se, in tale situazione, uno Stato membro possa sanzionare penalmente o amministrativamente la guida sul proprio territorio prima del rilascio della patente definitiva, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Principio di diritto

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE impone il riconoscimento reciproco solo delle patenti di guida rilasciate conformemente al modello uniforme previsto dalla direttiva, non anche dei certificati provvisori nazionali che attestano il diritto alla guida ma non soddisfano tali requisiti. Di conseguenza, uno Stato membro può negare il riconoscimento di un certificato come il CEPC e può sanzionare chi guida sul suo territorio senza una patente conforme, purché la sanzione non sia sproporzionata rispetto alla gravità del fatto; la precedente acquisizione del diritto alla guida in un altro Stato membro e il carattere temporaneo del certificato devono essere considerati come possibili circostanze attenuanti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Direttiva 2006/126/CE
  • Direttiva 91/439/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 3, direttivo 2006/126/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 13, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 16, direttiva 2006/126/CE

Riconoscimento di un certificato provvisorio di guida e sanzioni per guida all’estero

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Kehl in materia di patente di guida e libera circolazione, con riferimento alla direttiva 2006/126/CE. La questione nasce dal caso di un conducente domiciliato in Francia che aveva ottenuto un certificato provvisorio francese di superamento dell’esame, ma era stato fermato in Germania prima del rilascio della patente definitiva.

Fatti e procedimento principale

Il sig. I era stato controllato a Kehl il 15 maggio 2015 alla guida di un veicolo di categoria B. Al momento del controllo possedeva soltanto il certificato di superamento dell’esame per la patente (CEPC), documento che in Francia vale, per un periodo limitato, come titolo abilitante alla guida sul territorio nazionale. Le autorità tedesche ritenevano invece che quel certificato non fosse riconoscibile in Germania e che l’interessato dovesse essere sanzionato per guida senza patente ai sensi del diritto tedesco.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama soprattutto la direttiva 2006/126/CE, in particolare:

  • considerando 2, 3, 4, 6 e 8;
  • articolo 1, paragrafo 1, sul modello unico di patente;
  • articolo 2, paragrafo 1, sul riconoscimento reciproco;
  • articolo 3, sugli elementi di sicurezza e contro la falsificazione;
  • articolo 4, paragrafo 1, sulle categorie di veicoli;
  • articolo 5, paragrafo 1, sul contenuto della patente;
  • articolo 7, paragrafo 1, sui requisiti per il rilascio;
  • articolo 13, sulle equivalenze con i diritti acquisiti in precedenza;
  • articolo 16, sull’entrata in applicazione della direttiva. Il giudice del rinvio aveva inoltre evocato gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE.

Questioni pregiudiziali

Il giudice tedesco chiedeva in sostanza:

  • se un certificato provvisorio come il CEPC dovesse essere riconosciuto in uno Stato membro diverso da quello di rilascio;
  • se il diniego di riconoscimento e le eventuali sanzioni fossero compatibili con la direttiva 2006/126 e con i principi di non discriminazione e di libera circolazione;
  • se, in mancanza di una patente definitiva conforme al modello UE, uno Stato membro potesse applicare sanzioni penali o amministrative al conducente che avesse comunque già ottenuto il diritto alla guida nello Stato di rilascio del certificato temporaneo.

Ragionamento della Corte sul riconoscimento reciproco

La Corte afferma che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 si riferisce alle “patenti di guida” intese come documenti standardizzati che comprovano il diritto alla guida. Il sistema della direttiva mira infatti a sostituire la pluralità di modelli nazionali con un modello unico, omogeneo e riconoscibile, corredato di specifiche regole sul contenuto e sulla sicurezza materiale del documento.

Da ciò deriva che il riconoscimento automatico e senza formalità previsto dalla direttiva riguarda le patenti rilasciate conformemente al suo modello, non anche certificati provvisori o documenti diversi, come il CEPC, che non corrispondono al modello armonizzato. La Corte sottolinea anche che imporre il riconoscimento di simili documenti pregiudicherebbe gli obiettivi di trasparenza, sicurezza e prevenzione delle frodi perseguiti dalla direttiva.

Esclusione del ricorso agli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE per il diniego di riconoscimento

Poiché la direttiva 2006/126 realizza un’armonizzazione completa quanto ai documenti da riconoscere, la questione va esaminata solo alla luce della direttiva e non delle libertà primarie invocate. La Corte aggiunge che le differenze tra gli ordinamenti nazionali nella tempistica del rilascio della patente definitiva non integrano, di per sé, una discriminazione vietata dal diritto dell’Unione, trattandosi di divergenze procedurali in un ambito non pienamente armonizzato.

Sanzioni per guida senza patente conforme

La Corte osserva che la direttiva 2006/126 non disciplina le sanzioni per la mancata esibizione di una patente conforme né impone ai conducenti un obbligo specifico di tenere sempre con sé tale documento. In linea di principio, quindi, gli Stati membri restano competenti a sanzionare chi guida sul loro territorio senza poter esibire una patente conforme al modello della direttiva.

Tuttavia, tali sanzioni non devono compromettere in modo sproporzionato il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione o le altre libertà fondamentali richiamate. Nel caso concreto, il fatto che il conducente avesse già superato l’esame e disponesse di un certificato provvisorio che sarebbe stato in seguito scambiato con la patente definitiva costituisce una circostanza attenuante rilevante. La Corte precisa inoltre che una pena severa, come una pena detentiva o un’ammenda elevata, sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità del fatto; una sanzione lieve, invece, può essere compatibile con il diritto dell’Unione.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • uno Stato membro può negare il riconoscimento di un certificato rilasciato da un altro Stato membro se esso non risponde al modello di patente previsto dalla direttiva 2006/126, anche se il titolare soddisfa i requisiti sostanziali per ottenere la patente;
  • uno Stato membro può sanzionare chi guida sul proprio territorio senza una patente conforme, pur avendo ottenuto il diritto alla guida in un altro Stato membro tramite un certificato temporaneo, purché la sanzione sia proporzionata.

Principio affermato

Il principio centrale è che il mutuo riconoscimento europeo opera per le patenti di guida conformi al modello armonizzato, non per certificati provvisori nazionali; gli Stati membri conservano il potere di sanzionare la guida priva di tale documento, ma devono graduare la risposta sanzionatoria in modo proporzionato, tenendo conto del fatto che il conducente aveva già ottenuto il diritto alla guida nello Stato di rilascio.

Come è indicizzato

Materiepatente di guidatrasporto stradalelibera circolazione delle personediscriminazione per residenzasanzioni amministrative e penali

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